Presidente: Amoroso – Redattore: Petitti
[…] nel giudizio di legittimità costituzionale «del combinato disposto» degli artt. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso dalla Corte d’appello di Torino, settima sezione civile, in composizione monocratica, nel procedimento vertente tra la Questura di Torino e Y. K., con ordinanza del 10 ottobre 2025, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 aprile 2026 il Giudice relatore Stefano Petitti;
deliberato nella camera di consiglio del 13 aprile 2026.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 10 ottobre 2025, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2025, la Corte d’appello di Torino, settima sezione civile, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale «del combinato disposto» degli artt. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
Le norme censurate violerebbero gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, riguardo allo straniero richiedente protezione internazionale sottoposto a trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR):
– non prevedono gli sia dato avviso, prima dell’audizione nell’udienza di convalida del trattenimento, che le sue dichiarazioni potranno essere utilizzate contro di lui;
– non gli riconoscono la facoltà di non rendere dichiarazioni in tale udienza, pur comparendovi, e non prescrivono gli sia dato il corrispondente previo avviso;
– non disciplinano le conseguenze procedimentali della mancata formulazione dei detti avvisi.
1.1.- La Corte rimettente espone che, investita della convalida del trattenimento di Y. K., disposto dal Questore di Torino per pretestuosità della domanda di protezione internazionale, ha raccolto in udienza le dichiarazioni dell’interessato, circa la subita revoca del permesso di soggiorno per esecuzione di una condanna penale e la successiva proposizione dell’istanza di protezione internazionale, avvenuta solo nel momento in cui egli, uscito dal carcere, era stato associato a un CPR.
1.2.- In ordine alla rilevanza della questione, la Corte d’appello assume che le riferite dichiarazioni – rese dall’interessato senza i previi avvisi sul diritto al silenzio – possono incidere sul giudizio di convalida, in quanto «da sole idonee a dimostrare la fondatezza delle ragioni sulla cui base il Questore di Torino ha disposto il trattenimento».
In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo, sulla premessa che il trattenimento integri una limitazione della libertà personale, ritiene contrario agli evocati parametri che non sia riconosciuto, allo straniero sottopostovi, il diritto al silenzio, quale riflesso del principio nemo tenetur se detegere.
A parere del rimettente, infatti, questo principio, e il diritto che ne è espressione, «trascende dall’ambito penalistico strettamente inteso e deve trovare applicazione anche nei casi in cui la limitazione alla libertà personale derivi da una fonte amministrativa».
Oltre al diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., per il quale essa richiama altresì l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Corte d’appello ritiene violato anche il principio costituzionale di eguaglianza, non essendo estese al trattenuto le garanzie assicurate all’indagato dall’art. 64, commi 3 e 3-bis, del codice di procedura penale, nonostante la «sostanziale assimilabilità» delle due condizioni personali.
2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi la questione inammissibile o non fondata.
2.1.- La questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, poiché le dichiarazioni rese in udienza dal trattenuto, come riportate nell’ordinanza di rimessione, non atterrebbero ai presupposti di riconoscimento della protezione internazionale e, quindi, esulerebbero dall’oggetto del giudizio di convalida del trattenimento per pretestuosità: «il mancato avviso sul diritto al silenzio» – a parere della difesa statale – «non ha determinato la dichiarazione di circostanze che afferivano alla motivazione del provvedimento di trattenimento e, dunque, al thema decidendum del giudizio di convalida».
2.2.- La questione sarebbe, comunque, priva di fondamento.
Attesa l’eterogeneità delle fattispecie, sarebbe improprio assimilare il trattenimento amministrativo all’arresto penale, onde estendere all’uno le garanzie dell’altro, anche perché differenti sarebbero le modalità di partecipazione dell’interessato all’udienza di convalida, non essendo il trattenuto obbligato a comparirvi, né a rispondere alle domande che ivi gli siano rivolte.
Data l’«assenza di obblighi di cooperazione istruttoria a carico del trattenuto» – prosegue l’Avvocatura -, «la mancata previsione, nelle norme censurate, della necessità di avvisare formalmente l’interessato del suo diritto a restare in silenzio non dimostra affatto l’assenza di un imprescindibile presidio a tutela del diritto di difesa».
Insistendo sulla natura penalistica della garanzia del diritto al silenzio, l’interveniente sostiene che, per la convalida del trattenimento dello straniero, il legislatore ha stabilito una procedura già munita di idonee tutele, quale la partecipazione necessaria del difensore, «senza che occorra alcuna trasposizione nel giudizio di convalida di istituti che hanno peculiarità e specificità del diritto processualpenalistico».
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.- Con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 215 del 2025), la Corte d’appello di Torino, settima sezione civile, in composizione monocratica, censura gli artt. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, il «combinato disposto» dei quali violerebbe gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non garantisce allo straniero richiedente protezione internazionale, sottoposto a trattenimento presso un CPR, il cosiddetto diritto al silenzio, nell’ambito dell’udienza di convalida della misura.
Il giudice a quo reputa che gli evocati parametri siano violati dall’omessa previsione normativa della facoltà del trattenuto di non rendere dichiarazioni in tale udienza e dalla correlativa mancata previsione della necessità di formulazione, debitamente sanzionata, degli avvisi preventivi funzionali…
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