Scadenze fiscali settembre 2026: scopriamo quali sono le date più “calde” per cittadini, imprese, professionisti e sostituti d’imposta.
Settembre è il mese del ritorno alla piena operatività per uffici, aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni. Dopo la pausa estiva, il calendario tributario torna a concentrare numerosi appuntamenti in pochi giorni e, fra le scadenze fiscali di settembre 2026, una data merita particolare attenzione: mercoledì 16 settembre.
Non si tratta di un appuntamento identico per tutti i contribuenti. La giornata raccoglie infatti versamenti che riguardano IVA, IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e ritenute. Alcuni pagamenti interessano chi ha scelto la rateizzazione delle somme emerse dalla dichiarazione dei redditi; altri coinvolgono sostituti d’imposta, datori di lavoro, enti pubblici e soggetti che hanno corrisposto redditi nel mese precedente.
La chiave di lettura utile è quindi questa: più che memorizzare un elenco di sigle, occorre capire a quale categoria appartiene il proprio adempimento e verificare con attenzione se si sta versando una rata ordinaria, una rata con maggiorazione o un saldo accompagnato dal primo acconto per l’anno in corso.
Il 16 settembre 2026: perché la scadenza riguarda così tanti soggetti
Il 16 settembre 2026 rappresenta il principale snodo fiscale del mese. In questa data confluiscono, tra gli altri, i versamenti connessi al saldo delle imposte dovute per il 2025 e al primo acconto per il 2026, nei casi in cui il contribuente abbia utilizzato il pagamento frazionato.
Per molte persone fisiche, attività economiche e società, settembre può corrispondere alla seconda, terza o quarta rata del piano scelto in estate. Il numero della rata e gli interessi applicati cambiano in base alla modalità con cui è stato effettuato il primo pagamento. Proprio per questo non è prudente utilizzare importi o codici relativi a situazioni differenti: la verifica va fatta sulla propria dichiarazione, sulle ricevute dei versamenti precedenti e sulle indicazioni del professionista incaricato.
Nel calendario dell’Agenzia delle Entrate compaiono anche ipotesi in cui l’importo rateizzato è stato preventivamente maggiorato dello 0,40%. In tali circostanze, la rata di settembre include gli ulteriori interessi previsti dalla specifica modalità di pagamento. Ad esempio, alcune terze rate riportano interessi dello 0,51%, mentre altre scadenze indicano misure diverse, come lo 0,62% o lo 0,84%.
IVA, IRPEF, IRES e IRAP: quali versamenti rientrano nella data del 16 settembre
Uno dei capitoli più rilevanti riguarda l’IVA. Per i contribuenti che hanno optato per il versamento frazionato del saldo risultante dalla dichiarazione annuale, il 16 settembre può segnare il pagamento di una rata relativa all’IVA dovuta per il 2025. Le casistiche variano: per alcuni si tratta della quarta rata, per altri della terza, della seconda o della settima, in relazione alla data di avvio della rateizzazione.
Il saldo IVA annuale, quando pagato oltre il termine ordinario, può essere interessato dalla maggiorazione dello 0,40% per ciascun mese o frazione di mese nel periodo considerato dalla disciplina applicabile. Per gli enti pubblici sottoposti a vincolo di tesoreria unica, il calendario contempla inoltre una specifica rata del saldo IVA 2025 con interessi indicati nella misura dell’1,98%.
La stessa giornata chiama in causa le somme derivanti dall’IRPEF. Sono previste rate del saldo 2025 e del primo acconto 2026, compresi i casi relativi all’acconto sui redditi soggetti a tassazione separata che devono essere indicati in dichiarazione e non sono già stati assoggettati a ritenuta alla fonte. Anche qui il contribuente deve prestare attenzione: la rata può essere seconda, terza o quarta a seconda del percorso di pagamento intrapreso.
Per le società e gli altri soggetti IRES, il 16 settembre può coincidere con la quarta rata dell’IRES dovuta a saldo per il 2025 e come primo acconto 2026, con interessi dello 0,84%. Sono previste anche rate per chi ha usufruito della maggiorazione dello 0,40%, oltre ai versamenti concernenti la maggiorazione IRES del 10,5% prevista per le cosiddette società di comodo.
Analogo ragionamento vale per l’IRAP. I soggetti tenuti alla dichiarazione dell’imposta regionale sulle attività produttive devono verificare se la propria posizione ricade fra quelle con pagamento della quarta rata, della terza rata con maggiorazione o delle ulteriori rate del saldo 2025 e del primo acconto 2026.
Regime forfetario, vecchio regime di vantaggio e docenti con lezioni private
Settembre richiede un controllo puntuale anche a chi applica regimi fiscali agevolati. Nel calendario rientra il regime forfetario, con il versamento dell’imposta sostitutiva relativa alla dichiarazione Redditi Persone fisiche 2026, riferita al saldo 2025 e al primo acconto 2026. A seconda della scelta effettuata, il 16 settembre può essere la data della quarta rata con interessi dello 0,84%, oppure della terza rata per chi aveva applicato la maggiorazione iniziale dello 0,40%.
Restano coinvolti anche i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità. Pure in questo caso la scadenza interessa le rate dell’imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.
Un’attenzione specifica spetta ai docenti titolari di cattedra che svolgono lezioni private o ripetizioni. Sui relativi compensi si applica l’imposta sostitutiva del 15%. Il 16 settembre sono previste diverse possibilità: la seconda rata, la terza o la quarta, in base alla decorrenza del piano di pagamento e all’eventuale maggiorazione scelta. Non è quindi corretto ritenere che esista una sola cifra o una sola rata valida per tutti gli insegnanti interessati.
Nella stessa data figurano inoltre i versamenti dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi richiamati dall’articolo 67 del TUIR. Anche per tali componenti reddituali, la rata da pagare dipende dalla tempistica adottata dal contribuente.
Ritenute, paghe e pensioni: gli obblighi dei sostituti d’imposta
Il 16 settembre non è una scadenza riservata soltanto a chi presenta la dichiarazione dei redditi. È anche uno dei consueti appuntamenti mensili per i sostituti d’imposta, chiamati a versare le ritenute operate nel mese precedente.
Tra gli obblighi indicati figurano le ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui premi e sulle vincite, sui redditi di capitale, su operazioni riguardanti titoli e valute e sui riscatti di polizze vita. Per gli enti pubblici con tesoreria unica è previsto, tra l’altro, il versamento delle ritenute alla fonte collegate ai pignoramenti presso terzi.
La scadenza comprende inoltre le somme trattenute in sede di assistenza fiscale sugli emolumenti o sulle rate di pensione erogate nel mese precedente. Per i soggetti che corrispondono pensioni, possono rientrare nella data anche le rate delle imposte dovute a seguito del conguaglio di fine anno, quando gli importi complessivi superano 100 euro.
Il 30 settembre 2026 arrivano altre scadenze fiscali
Dopo gli appuntamenti del 16 settembre, il calendario fiscale prevede un secondo momento particolarmente importante alla fine del mese. Il 30 settembre 2026 lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate raccoglie infatti numerosi adempimenti, rivolti però a categorie di contribuenti differenti. Non si tratta quindi di una scadenza generalizzata, ma di una data nella quale convergono versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, richieste e procedure di regolarizzazione.
Tra gli adempimenti più rilevanti figura la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relative al secondo trimestre solare del 2026. I dati delle liquidazioni devono essere trasmessi attraverso l’apposito modello e l’obbligo riguarda i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati IVA periodici. Si tratta di un appuntamento importante soprattutto per imprese e professionisti, che dovranno verificare per tempo i dati delle liquidazioni del trimestre prima dell’invio telematico.
Sempre il 30 settembre sono previsti alcuni versamenti IVA. Tra questi rientra quello relativo agli acquisti intracomunitari effettuati dagli enti non commerciali e dagli agricoltori esonerati, con riferimento alle operazioni registrate nel mese precedente. Per questi soggetti la scadenza comprende sia la liquidazione sia il pagamento dell’imposta dovuta.
La stessa data interessa inoltre il modello INTRA 12, utilizzato dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati per dichiarare gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Anche in questo caso si tratta di un adempimento specifico, che non riguarda la generalità dei contribuenti ma deve essere rispettato da chi rientra nelle condizioni previste.
Dichiarazioni, Gruppo IVA e rimborsi: gli altri appuntamenti del 30 settembre
Il calendario di fine mese comprende anche diverse dichiarazioni e istanze. Fra queste assume particolare rilievo la possibilità di presentare la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, oppure la revoca dell’opzione, con effetto dal 1° gennaio 2027. L’adempimento interessa i soggetti che intendono adottare questa particolare forma di aggregazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Il 30 settembre rappresenta inoltre il termine per alcune richieste di rimborso dell’IVA. Le imprese possono, in presenza dei requisiti previsti, presentare l’istanza per ottenere il rimborso dell’imposta assolta in un altro Stato membro dell’Unione europea in relazione a beni e servizi acquistati o importati. Sono previste anche specifiche procedure per i soggetti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione europea con i quali esistono accordi di reciprocità.
Tra gli ulteriori appuntamenti di fine mese rientrano poi alcuni adempimenti collegati al cinque per mille. In particolare, per determinate categorie di enti e associazioni che non hanno rispettato il termine ordinario di iscrizione, il 30 settembre può rappresentare l’ultima data per procedere alla cosiddetta remissione in bonis, attraverso la regolarizzazione della posizione e il pagamento dell’importo previsto. Le procedure riguardano, tra gli altri, enti della ricerca sanitaria, enti del Terzo settore e associazioni sportive dilettantistiche, secondo le rispettive condizioni.
Infine, lo scadenzario segnala anche gli appuntamenti relativi al bollo auto erariale in Friuli Venezia Giulia e Sardegna e al superbollo. Quest’ultimo consiste nell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica dovuta per le autovetture con potenza superiore a 185 kW, secondo le riduzioni previste dalla normativa in funzione dell’età del veicolo.
Il 30 settembre, dunque, chiude un mese particolarmente intenso sul fronte fiscale. La varietà degli adempimenti rende fondamentale distinguere la propria posizione: non tutte le scadenze riguardano ogni contribuente e alcuni obblighi sono riservati esclusivamente a imprese, professionisti, enti non commerciali, associazioni o altri soggetti specifici.
Come evitare errori e controllare la propria posizione
Il modo più efficace per affrontare le scadenze fiscali di settembre 2026 è separare le situazioni. Prima occorre individuare il tributo: IVA, IRPEF, IRES, IRAP, imposta sostitutiva o ritenuta. Poi va verificato se il pagamento riguarda il saldo 2025, il primo acconto 2026 o entrambe le voci. Solo a quel punto si può stabilire quale rata sia dovuta e se siano presenti interessi o maggiorazioni.
Per aziende, professionisti ed enti è importante coordinare in tempo utile amministrazione, consulente e tesoreria, soprattutto quando il versamento avviene tramite modello F24. Un controllo preliminare consente di evitare omissioni, doppie registrazioni o l’utilizzo di dati non aggiornati.
Poiché lo scadenzario può contenere numerose fattispecie e ogni posizione fiscale presenta elementi propri, resta opportuno consultare la pagina ufficiale delle scadenze dell’Agenzia delle Entrate e verificare la documentazione relativa al singolo contribuente. Nel mese della ripartenza, organizzazione e controllo restano il primo strumento per non arrivare impreparati alla data del 16 settembre.
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