Presidente: Amoroso – Redattore: Marini F. S.
[…] nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nel procedimento vertente tra R. spa e Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione provinciale del lavoro, con ordinanza del 16 agosto 2025, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 2026 il Giudice relatore Francesco Saverio Marini;
deliberato nella camera di consiglio del 13 aprile 2026.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 16 agosto 2025 (reg. ord. n. 231 del 2025), la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione – quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e all’art. 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).
2.- Il rimettente riferisce che R. spa ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma – in riforma della pronuncia di primo grado – ha rigettato l’opposizione proposta, dalla medesima società, nei confronti dell’ordinanza-ingiunzione n. 76 del 2009.
Con detta ordinanza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione provinciale del lavoro di Roma le aveva irrogato la sanzione amministrativa, per l’importo di euro 269.255,00, prevista dall’allora vigente art. 6, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 (Disposizioni concernenti l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, recante «Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.)», per aver impiegato lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie di cui all’art. 3, primo comma, numeri da 1) a 14), del medesimo decreto, privi del certificato di agibilità nel periodo dall’11 febbraio 1999 al 3 aprile 2001, in violazione dell’obbligo di cui al medesimo art. 6, secondo comma.
Nel giudizio a quo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva resistito con controricorso e il Procuratore generale aveva depositato conclusioni scritte, eccependo l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017; eccezione a cui aveva aderito la società ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale.
La sezione lavoro della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria 8 aprile 2024, n. 9396, «ha rimesso la controversia alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, in ragione della questione di massima di particolare importanza, che si è posta nell’esame del settimo motivo di ricorso, della applicazione retroattiva, nella fattispecie oggetto di causa, della disciplina sopravvenuta dell’art. 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017», il quale ha fatto venir meno l’obbligo del certificato di agibilità per le imprese dello spettacolo che impiegano, presso locali di loro proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento, lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, a condizione che il datore di lavoro abbia provveduto al pagamento dei contributi.
La condotta contestata a R. spa, per la quale è stata adottata l’ordinanza-ingiunzione, infatti, «non sarebbe stata sanzionabile alla luce della normativa successivamente introdotta», in quanto relativa a «lavoratori subordinati occupati presso la sede della società (e per i quali risulta pacificamente adempiuto l’obbligo assicurativo)».
Attesa «la natura sostanzialmente penale della sanzione, sarebbe irragionevole la mancata previsione dell’applicazione retroattiva della sopravvenuta lex mitior, in ragione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale».
3.- La controversia, per la particolare importanza della questione di massima, concernente «la applicazione retroattiva della legge successiva che ha disciplinato in modo più favorevole l’illecito amministrativo, per violazioni pregresse ancora sub iudice, in forza del principio di retroattività della lex mitior in materia penale», è stata assegnata alle Sezioni unite che, all’esito della pubblica udienza, l’hanno riservata in decisione.
4.- In punto di rilevanza, la Corte rimettente ribadisce che, nei confronti di R. spa, è stata emessa dalla Direzione provinciale del lavoro di Roma l’ordinanza-ingiunzione n. 76 del 2009, in relazione, tra l’altro, alla violazione dell’obbligo di cui all’art. 6, secondo comma, del d.lgs.C.p.S. n. 708 del 1947, come ratificato, nel testo applicabile ratione temporis, per «aver fatto agire presso la sede della società RDS alcuni lavoratori privi del certificato di agibilità ENPALS nel periodo 11 febbraio 1999-3 aprile 2001».
Il sopravvenuto art. 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017 ha modificato il menzionato art. 6, secondo comma, escludendo dall’obbligo del certificato di agibilità i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, per i quali siano stati effettuati regolari versamenti contributivi, qualora siano impiegati nei locali di proprietà del datore di lavoro, o di cui questi ha diritto personale di godimento.
Tuttavia, il legislatore del 2017 non ha dettato disposizioni transitorie, con la conseguenza che – ad avviso del rimettente – alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, ai sensi dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), non troverebbe applicazione la legge sopravvenuta, nonostante sia più favorevole, perché delimita, in modo restrittivo, l’obbligo del certificato di agibilità, la cui violazione è sanzionata in via amministrativa.
Con il settimo motivo di ricorso, «la cui trattazione ha carattere prioritario rispetto alla altre censure», la società ricorrente ha, pertanto, prospettato «la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017, dell’art. 11 delle preleggi e dell’art. 2 cod. pen.».
La condotta contestata a R. spa, per la quale è stata adottata la richiamata ordinanza-ingiunzione, infatti, «non sarebbe stata sanzionabile alla luce della normativa successivamente introdotta», in quanto relativa a «lavoratori subordinati occupati presso la sede della società (e per i quali risulta pacificamente adempiuto l’obbligo assicurativo)». L’eventuale accoglimento delle questioni comporterebbe l’applicazione retroattiva della legge n. 205 del 2017 e, quindi, l’accoglimento del ricorso per cassazione.
5.- Con riferimento alla non manifesta infondatezza, la Corte rimettente ricostruisce la giurisprudenza costituzionale in ordine al fondamento del principio di retroattività della lex mitior, ricordando come esso sia stato individuato…
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