Corte costituzionale, sentenza 12 maggio 2026, n. 76



Presidente: Amoroso – Redattrice: Navarretta

[…] nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza quater, nel procedimento vertente tra A. K. e il Ministero della salute e altri, con ordinanza dell’11 settembre 2025, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Udita nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;

deliberato nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ordinanza dell’11 settembre 2025, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 2025, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza quater, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), nella parte in cui non prevede che gli effetti giuridici del diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito a seguito del recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità del relativo corso di formazione, retroagiscano «alla data della naturale scadenza originaria del triennio formativo (ossia alla data della sessione ordinaria d’esame)».

Secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 31, 32 e 37 della Costituzione, in quanto determinerebbe un trattamento deteriore e discriminatorio nei confronti delle donne che, in ragione della gravidanza e della maternità, sono costrette a sospendere la frequenza del corso di formazione, con posticipazione del conseguimento del titolo e degli effetti a esso collegati, anche sotto il profilo dell’accesso all’attività lavorativa e della progressione di carriera.

2.- Il giudice a quo espone, in punto di fatto, di essere investito di un ricorso proposto da una dottoressa iscritta al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2020-2023, bandito dalla Regione Lazio.

La ricorrente aveva iniziato la frequenza del corso il 4 ottobre 2021, ma lo aveva sospeso, dal 7 gennaio al 6 giugno 2022, per astensione obbligatoria per maternità e, successivamente, dal 7 giugno al 7 agosto 2022, per astensione facoltativa parentale. In applicazione dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368 del 1999, tali periodi di sospensione avevano comportato il differimento del completamento del triennio formativo, con slittamento della data di ultimazione della frequenza al maggio 2025.

In ragione di ciò, la Regione Lazio non includeva la ricorrente nell’elenco dei corsisti ammessi alla sessione ordinaria dell’esame finale, fissata per i giorni 1213 dicembre 2024, ritenendo necessario il recupero integrale del periodo di formazione sospeso.

3.- Di conseguenza, in data 20 novembre 2024, la ricorrente presentava istanza di ammissione con riserva all’esame finale nella sessione ordinaria di dicembre 2024, prospettando la possibilità di recuperare successivamente la residua attività formativa, al fine di conseguire il diploma entro il termine originario del corso. Questo le avrebbe consentito, tra l’altro, di evitare l’applicazione della nuova disciplina introdotta dall’Accordo collettivo nazionale (ACN) del 4 aprile 2024 per i medici di medicina generale, che ha previsto l’istituzione di un ruolo unico di assistenza primaria per i medici specializzati dopo il 1° gennaio 2025.

La Regione Lazio respingeva la richiamata istanza, con provvedimento che veniva impugnato dalla ricorrente; quest’ultima, in data 28 novembre 2024, ne presentava un’altra, con la quale, da un lato, ribadiva la richiesta di essere ammessa con riserva all’esame finale, «salva la disponibilità a svolgere attività supplementare per completare il periodo di durata naturale del corso», e, da un altro lato, in via subordinata, chiedeva la «retrodatazione del convenzionamento a tempo determinato, ove l’interessata fosse costretta ad attendere la successiva sessione d’esame».

Con nota del 6 dicembre 2024, la Regione Lazio rigettava anche tale successiva istanza ed escludeva la possibilità di riconoscere una retrodatazione degli effetti del diploma, sul presupposto che simile operazione «[avrebbe configurato] un falso in atto pubblico».

La ricorrente, in data 9 dicembre 2024, presentava motivi aggiunti con cui chiedeva l’annullamento del citato provvedimento del 6 dicembre 2024 e ivi formulava istanza di misura cautelare monocratica.

4.- Nel ricorso e nei motivi aggiunti, proposti dinanzi al TAR Lazio, la ricorrente deduceva, tra l’altro, la violazione della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della maternità e di parità di trattamento tra uomini e donne.

A seguito dell’accoglimento della richiesta di misura cautelare monocratica, la ricorrente veniva ammessa con riserva a sostenere l’esame nella sessione ordinaria di dicembre 2024 e lo superava. Successivamente, tuttavia, all’esito della camera di consiglio, l’istanza veniva respinta e tale decisione veniva confermata in appello dal Consiglio di Stato.

Nelle more, la ricorrente completava il periodo complessivo di trentasei mesi di formazione il 4 maggio 2025 e nella sessione straordinaria del 13 maggio 2025 sosteneva nuovamente l’esame finale, superandolo.

5.- Il giudice rimettente riferisce che, alla luce dei richiamati sviluppi, l’interesse della ricorrente si è venuto a focalizzare esclusivamente sul profilo della decorrenza degli effetti giuridici del diploma di formazione specifica in medicina generale e, specificamente, sulla richiesta che tali effetti retroagiscano alla data della naturale scadenza del corso triennale (dicembre 2024).

Il giudice a quo – dopo aver escluso la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, tenuto conto del suo tenore letterale e del carattere eccezionale del meccanismo richiesto – ha sollevato, pertanto, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368 del 1999.

6.- Quanto alla rilevanza delle censure, il TAR Lazio segnala che l’assenza di una previsione che – a beneficio delle corsiste che hanno dovuto recuperare la formazione a seguito della sospensione del corso per gravidanza e maternità – faccia retroagire gli effetti giuridici dell’acquisizione del diploma alla sessione ordinaria d’esame, prevista per gli altri partecipanti al corso, «comporta l’applicazione alla ricorrente di una disciplina del rapporto di convenzionamento con il S.S.N. […] che – a prescindere da valutazioni sulla maggiore o minore gravosità – comunque si caratterizza per essere diversa da quella applicata ai colleghi di corso della ricorrente che, non avendo dovuto interrompere la frequenza per via di una gravidanza, hanno potuto conseguire il relativo diploma entro dicembre 2024».

Sempre ai fini della rilevanza, il TAR deduce che la ricorrente aveva un…


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