Presidente: Amoroso – Redattrice: Sciarrone Alibrandi
[…] nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 281, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), promosso dal Tribunale ordinario di Arezzo, sezione procedure concorsuali, nel procedimento vertente tra A. M. e società cooperativa di consumo M.D.C. e T.M.P. srl, con ordinanza del 26 giugno 2025, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2025, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 9 febbraio 2026.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;
deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 26 giugno 2025 (reg. ord. n. 189 del 2025), il Tribunale ordinario di Arezzo, sezione procedure concorsuali, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 281, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), nella parte in cui stabilisce che il tribunale debba pronunciarsi sull’istanza di esdebitazione «contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura», in riferimento all’art. 76 della Costituzione.
1.1.- Preliminarmente il giudice rimettente espone di essere chiamato a pronunciarsi sul ricorso, proposto da A. M., titolare dell’impresa individuale N. C. – nei cui confronti il Tribunale di Arezzo, con decreto depositato il 13 dicembre 2024, aveva chiuso la procedura di liquidazione giudiziale (aperta il 30 dicembre 2022) per intervenuto riparto – al fine di introdurre un apposito procedimento di volontaria giurisdizione per l’adozione del provvedimento di esdebitazione a norma dell’art. 281, comma 2, cod. crisi d’impresa.
Il rimettente precisa che, dopo aver rilevato la potenziale inammissibilità della domanda – non depositata, come avrebbe dovuto essere, anteriormente alla chiusura della procedura -, aveva fissato un’udienza interlocutoria alla presenza della sola ricorrente.
Quest’ultima, tuttavia, aveva, da un lato, opposto la non perentorietà del termine prescritto dall’art. 281 cod. crisi d’impresa e, dall’altro, sottolineato di non aver chiesto l’esdebitazione prima della chiusura della liquidazione giudiziale per aver fatto affidamento sulla dichiarazione d’ufficio della medesima da parte del tribunale, come previsto dalla disciplina vigente prima del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14» (in seguito, anche: decreto correttivo del 2024), entrato in vigore «a cavallo tra il deposito del rendiconto e la celebrazione dell’udienza di approvazione dello stesso», chiedendo quindi la rimessione in termini.
A seguito di ciò, il Tribunale aveva fissato l’udienza di comparizione, chiedendo un parere al curatore circa l’istanza di esdebitazione (parere poi reso positivamente), nonché disponendo la notifica nei confronti di tutti i creditori rimasti insoddisfatti. Due di questi ultimi, costituitisi in giudizio, si opponevano all’accoglimento dell’istanza, lamentando di non aver ricevuto alcun pagamento, rilevando l’inammissibilità dell’istanza medesima sulla base dei medesimi argomenti svolti dal tribunale ex officio e osservando che la presentazione del ricorso per la liquidazione giudiziale a distanza di un anno dalla cessazione dei pagamenti dovuti avrebbe determinato l’aggravamento del dissesto, integrando la fattispecie criminosa della bancarotta semplice.
Tanto premesso, il giudice rimettente rileva che, per decidere sull’istanza di esdebitazione presentata da una persona fisica assoggettata a liquidazione giudiziale successivamente alla chiusura della procedura, occorre valutarne anzitutto l’ammissibilità alla stregua della normativa di riferimento. Più precisamente, il Tribunale di Arezzo osserva che il combinato disposto degli artt. 279 e 280 cod. crisi d’impresa induce a ritenere che, qualora la procedura di liquidazione giudiziale duri più di un triennio, alla scadenza di quest’ultimo la persona assoggettata a concorso possa accedere all’esdebitazione, mentre, ove la procedura duri di meno, l’esdebitazione è pronunciata «al momento della chiusura della procedura» ossia «contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura» della stessa.
A sostegno dell’esclusione della possibilità di esdebitazione successiva alla chiusura della procedura militerebbero anche altri elementi.
Anzitutto, dal confronto fra l’art. 281 cod. crisi d’impresa e l’art. 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e – che, in precedenza, regolamentava gli aspetti procedimentali dell’esdebitazione, facendo riferimento al «decreto di chiusura del fallimento» e al «ricorso del debitore presentato entro l’anno successivo» – risulterebbe evidente l’eliminazione della possibilità della proposizione di un ricorso entro l’anno successivo alla chiusura.
Inoltre, la circostanza che il codice della crisi d’impresa, già nella sua originaria formulazione (precedente al decreto correttivo del 2024), non prevedesse la fissazione di un’udienza secondo le modalità indicate nella sentenza n. 181 del 2008 di questa Corte, avente a oggetto l’art. 143 della legge fallimentare, per la discussione relativa all’esdebitazione, ove richiesta in seguito alla chiusura della procedura, si giustificherebbe per il fatto che non vi era più alcuno spazio per l’esdebitazione, il cui ambito applicativo era destinato ad estrinsecarsi solo all’interno del procedimento di liquidazione giudiziale, come poi espressamente confermato dal decreto correttivo del 2024.
Ulteriore elemento a sostegno di una simile interpretazione si desumerebbe dalla relazione di accompagnamento al cod. crisi d’impresa, in cui in modo esplicito si fa riferimento al fatto che la pronuncia (inerente all’istanza di esdebitazione) può intervenire o contestualmente al decreto di chiusura della procedura, se non sono ancora decorsi i tre anni dalla data in cui la procedura è stata aperta, o – se tale lasso temporale è già trascorso e la procedura è ancora pendente – quando il debitore ne faccia istanza.
Neppure sarebbero risolutivi gli argomenti svolti dalla ricorrente per dimostrare l’ammissibilità dell’istanza.
Quanto all’asserita non perentorietà del termine, il rimettente osserva che, anche a voler configurare tale termine come ordinatorio e non perentorio, ne conseguirebbe solo la possibilità di proroga su richiesta, ma non l’esclusione di una qualsivoglia sanzione processuale. Con il risultato che tale argomento non sarebbe tale da rendere ex se ammissibile la domanda presentata oltre il termine.
Quanto all’evocata applicazione dell’art. 153 del codice di procedura civile, che consente la rimessione in termini nel caso in cui il ritardo nel deposito del ricorso sia dovuto a causa non imputabile, il rimettente la ritiene, per varie ragioni, non praticabile. Innanzitutto, perché sarebbe…
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