#Finsubito news – documenti reddituali ammissibili fino alla rimessione della causa in decisione


Nei procedimenti relativi al mantenimento dei figli minorenni, la produzione di documentazione reddituale e patrimoniale non è soggetta alle ordinarie preclusioni istruttorie previste dal rito unificato della famiglia.

L’articolo 473-bis.19, secondo comma, c.p.c., come risultante dalla riforma Cartabia, riconosce espressamente alle parti la possibilità di introdurre nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 146 del 2025, ha riconosciuto la particolare elasticità della disciplina, mentre il Tribunale di Frosinone, con la sentenza n. 1109 del 22 novembre 2024, ha individuato nell’udienza di rimessione della causa in decisione il limite temporale per le nuove produzioni.

Ne deriva che la documentazione economica pertinente alla determinazione del mantenimento può essere depositata anche dopo la chiusura dell’istruttoria, senza necessità di dimostrarne la sopravvenienza, purché sia garantito il contraddittorio e la causa non sia stata ancora rimessa in decisione.

1. Il principio: la tutela economica del minore prevale sulla rigidità delle preclusioni istruttorie

La disciplina delle preclusioni nel processo civile risponde a esigenze di concentrazione, speditezza e ordinato svolgimento del contraddittorio.

Tali esigenze, tuttavia, assumono una diversa configurazione quando il giudizio riguarda diritti indisponibili e, in particolare, il mantenimento dei figli minorenni.

La determinazione del contributo economico dovuto dai genitori non costituisce una controversia patrimoniale ordinaria.

Essa investe direttamente il diritto del minore a ricevere mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita, educazione, istruzione e crescita, secondo quanto previsto dagli articoli 30 della Costituzione, 315-bis e 337-ter del codice civile.

Il processo deve pertanto consentire un accertamento effettivo delle condizioni economiche dei genitori, evitando che la decisione venga assunta sulla base di una rappresentazione incompleta delle rispettive capacità contributive.

Proprio questa esigenza giustifica la disciplina speciale introdotta dall’articolo 473-bis.19 c.p.c.

Il legislatore ha operato una scelta precisa: sottrarre le domande relative all’affidamento e al mantenimento dei figli minorenni alle ordinarie decadenze processuali.

Non si tratta di una facoltà eccezionale rimessa alla discrezionalità del giudice, ma di una previsione normativa che riconosce direttamente alle parti la possibilità di introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova.

La disposizione trova il proprio fondamento nella necessità di assicurare che la tutela sostanziale del minore non venga compromessa da una rappresentazione economica incompleta o non aggiornata.

2. L’articolo 473-bis.19 c.p.c.: una deroga espressa al sistema delle decadenze

L’articolo 473-bis.19 c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164, dispone al primo comma:

«Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14, 473-bis.16 e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili».

Il secondo comma stabilisce:

«Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori».

Il significato della disposizione è particolarmente rilevante.

La norma non distingue tra documenti formati prima o dopo la scadenza dei termini istruttori.

Non richiede che la parte dimostri l’impossibilità di una precedente produzione.

Non subordina l’ammissibilità dei nuovi mezzi di prova alla sopravvenienza di circostanze economiche.

Il legislatore ha invece individuato nella natura dell’interesse tutelato il criterio determinante per l’applicazione del regime processuale speciale.

Quando la documentazione riguarda il mantenimento di un figlio minorenne, la sua ammissibilità deve essere valutata alla luce del secondo comma dell’articolo 473-bis.19 c.p.c., e non attraverso l’automatica applicazione delle ordinarie decadenze istruttorie.

La disposizione distingue espressamente tale ipotesi dalle domande economiche riguardanti il coniuge e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti.

Per queste ultime il legislatore prevede condizioni e limiti temporali specifici.

Per le domande relative ai figli minorenni, invece, il secondo comma non contempla un analogo termine decadenziale.

Questa differenza normativa conferma la volontà di attribuire alla tutela economica del minore un regime probatorio particolarmente ampio.

3. La Corte costituzionale n. 146 del 2025: il riconoscimento della disciplina processuale più elastica

Un importante riconoscimento della specialità del regime delle preclusioni proviene dalla Corte costituzionale.

Con la sentenza n. 146 del 2025, depositata il 13 ottobre 2025, la Consulta ha esaminato la legittimità costituzionale dell’articolo 473-bis.17 c.p.c., con particolare riferimento ai termini concessi all’attore per replicare alle difese del convenuto.

La questione riguardava la compatibilità delle scansioni temporali del nuovo rito familiare con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.

Nel ricostruire il sistema processuale introdotto dalla riforma, la Corte ha attribuito specifica rilevanza all’articolo 473-bis.19 c.p.c.

Al paragrafo 4.2.2 della motivazione, la Consulta evidenzia che il legislatore ha modulato il regime delle decadenze in funzione degli interessi coinvolti.

Richiama quindi espressamente il secondo comma dell’articolo 473-bis.19 c.p.c., che consente alle parti di introdurre nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minorenni.

La Corte riconosce che il legislatore ha avvertito l’esigenza di una disciplina processuale più elastica in questa peculiare materia.

Il passaggio presenta un’importanza che trascende la specifica questione di costituzionalità.

La differenziazione delle preclusioni non costituisce infatti un’anomalia del sistema, ma una scelta legislativa coerente con la particolare natura dei diritti coinvolti.

La sentenza non individua direttamente il termine ultimo per la produzione documentale relativa ai minori.

Essa conferma, tuttavia, il fondamento costituzionalmente legittimo della disciplina speciale e rafforza l’interpretazione secondo cui le ordinarie decadenze non possono essere automaticamente applicate alle controversie concernenti il mantenimento dei figli minorenni.

4. Il Tribunale di Frosinone n. 1109/2024: la produzione è consentita fino alla rimessione in decisione

Il problema del limite temporale delle produzioni documentali è stato affrontato specificamente dal Tribunale di Frosinone, con la sentenza 22 novembre 2024, n. 1109, presidente e relatore Sordi.

La pronuncia riguarda i depositi documentali eseguiti dopo la chiusura dell’istruttoria nei procedimenti concernenti la responsabilità genitoriale.

Il Tribunale ricostruisce il regime delle preclusioni introdotto dal decreto legislativo n. 149 del 2022, evidenziandone la graduazione in funzione della rilevanza pubblicistica degli interessi coinvolti.

Con riferimento alle domande relative all’affidamento e al mantenimento dei figli minorenni, osserva che l’articolo 473-bis.19, secondo comma, c.p.c. non prevede un momento ultimo anteriore alla chiusura del procedimento.

Il limite temporale viene pertanto individuato nell’ultima occasione di contatto processuale tra le parti e il giudice, rappresentata dall’udienza di rimessione della causa in decisione.

Si tratta di un’affermazione particolarmente significativa.

La chiusura dell’istruttoria non coincide necessariamente con l’esaurimento della possibilità di introdurre documenti pertinenti al mantenimento dei minori.

La disciplina speciale consente infatti di superare le ordinarie preclusioni, ferma restando la necessità che la produzione intervenga prima del passaggio alla fase decisoria.

L’orientamento espresso dal Tribunale di Frosinone appare coerente con la formulazione dell’articolo 473-bis.19 c.p.c.

Se la norma consente alle parti di introdurre sempre nuovi mezzi di prova relativi al mantenimento dei minori, non sarebbe giustificato individuare nella chiusura dell’istruttoria ordinaria un limite decadenziale non previsto dalla disposizione.

L’individuazione della rimessione in decisione quale limite finale consente invece di coordinare l’ampiezza del diritto alla prova con l’esigenza di stabilità della fase decisoria.

La soluzione assume particolare rilevanza nei procedimenti collegiali, nei quali la rimessione della causa al collegio segna il passaggio alla decisione.

La pronuncia costituisce un precedente di merito specifico e direttamente pertinente, pur non potendosi attribuire al principio enunciato il valore di un orientamento nomofilattico consolidato.

5. La documentazione reddituale e patrimoniale può essere prodotta anche dopo la chiusura dell’istruttoria

L’applicazione dell’articolo 473-bis.19 c.p.c. assume particolare importanza nelle controversie relative alla quantificazione dell’assegno di mantenimento.

L’articolo 337-ter c.c. impone di determinare il contributo economico tenendo conto, tra gli altri elementi, delle risorse economiche di entrambi i genitori.

Tale accertamento non può esaurirsi nella considerazione delle sole dichiarazioni fiscali originariamente depositate.

La capacità contributiva deve essere valutata attraverso un esame complessivo delle disponibilità reddituali e patrimoniali.

Possono quindi assumere rilievo dichiarazioni dei redditi, certificazioni uniche, estratti conto bancari, documentazione societaria, partecipazioni, investimenti, proprietà immobiliari e ulteriori elementi indicativi della concreta disponibilità economica.

La necessità di acquisire tali informazioni può emergere anche in una fase avanzata del procedimento.

Può accadere, ad esempio, che una parte produca documentazione bancaria idonea a dimostrare disponibilità economiche superiori a quelle dichiarate dall’altro genitore.

Oppure che vengano acquisiti documenti relativi a redditi immobiliari, utili societari o movimentazioni finanziarie rilevanti per la determinazione del contributo.

In queste ipotesi, la documentazione non perde la propria ammissibilità per il solo fatto di essere stata prodotta dopo la scadenza delle memorie istruttorie.

La disciplina speciale impone di distinguere la tardività rispetto ai termini ordinari dall’effettiva ammissibilità della produzione nel procedimento riguardante il mantenimento dei minori.

Il deposito successivo alla chiusura dell’istruttoria non può quindi essere considerato, di per sé, sufficiente a determinare l’esclusione dei documenti.

Il giudice dovrà verificare la loro pertinenza e rilevanza rispetto alla determinazione del mantenimento.

6. Non è necessario dimostrare la sopravvenienza dei documenti

Un aspetto particolarmente significativo riguarda la possibilità di produrre documentazione già esistente prima della scadenza dei termini istruttori.

Il secondo comma dell’articolo 473-bis.19 c.p.c. non richiede che i nuovi mezzi di prova siano sopravvenuti.

Non prevede neppure che la parte dimostri di essere stata impossibilitata a produrli precedentemente.

La norma si distingue, sotto questo profilo, dalla disciplina relativa alle domande economiche concernenti il coniuge e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti.

La differenza è espressamente prevista dal legislatore e non può essere neutralizzata attraverso un’interpretazione che introduca condizioni non contemplate dal secondo comma.

Ne consegue che la produzione documentale pertinente al mantenimento dei minori deve ritenersi, in linea di principio, ammissibile anche quando i documenti fossero già disponibili in una fase precedente del procedimento.

La conclusione trova fondamento nella formulazione letterale della disposizione e nella particolare natura del diritto tutelato.

Rimane naturalmente distinto il problema dell’eventuale comportamento processuale contrario ai doveri di lealtà e correttezza.

L’assenza di preclusioni non legittima condotte abusive o intenzionalmente dilatorie.

Tuttavia, l’eventuale valutazione negativa del comportamento processuale non può tradursi nell’automatica reintroduzione di una decadenza che la legge non prevede.

7. Il contraddittorio come garanzia necessaria, non come preclusione indiretta

La possibilità di produrre documenti fino alla rimessione della causa in decisione deve essere coordinata con il principio del contraddittorio.

L’articolo 101 c.p.c. e gli articoli 24 e 111 della Costituzione impongono che ciascuna parte possa conoscere e contestare gli elementi probatori utilizzati dal giudice.

L’assenza delle ordinarie preclusioni istruttorie non elimina tale garanzia.

Essa comporta, piuttosto, che il giudice debba assicurare modalità adeguate di interlocuzione sulla documentazione prodotta.

Quando i documenti vengano depositati prima dell’udienza conclusiva, la controparte potrà esaminarli, contestarne la rilevanza e chiedere, ove necessario, un termine per formulare osservazioni o produrre documentazione contraria.

L’esigenza di garantire il contraddittorio non deve tuttavia essere confusa con l’esistenza di una preclusione istruttoria.

Si tratta di questioni differenti.

La prima riguarda le modalità attraverso le quali la prova viene acquisita e valutata.

La seconda riguarda la possibilità stessa di introdurre il mezzo probatorio nel processo.

Nei procedimenti relativi al mantenimento dei minori, la soluzione coerente con la disciplina speciale consiste nell’ammettere la produzione pertinente, assicurando alla controparte un’effettiva possibilità di difesa.

8. L’eccezione di tardività della controparte e i poteri del giudice

La questione assume particolare rilievo quando la controparte eccepisca la tardività di documenti reddituali prodotti dopo la scadenza dei termini istruttori.

In tale ipotesi, l’eccezione deve essere valutata alla luce dell’articolo 473-bis.19 c.p.c.

Se la produzione riguarda effettivamente il mantenimento di un figlio minorenne e interviene prima della rimessione della causa in decisione, il mero superamento dei termini ordinari non costituisce una ragione sufficiente per dichiararla inammissibile.

Il giudice conserva il potere di verificare la pertinenza della documentazione, la sua rilevanza e la necessità di garantire ulteriori possibilità di contraddittorio.

Non può tuttavia applicare automaticamente le decadenze previste per le controversie aventi a oggetto diritti disponibili.

Una diversa interpretazione finirebbe per svuotare di contenuto la disciplina speciale.

Il problema assume particolare importanza quando i documenti riguardino circostanze potenzialmente decisive per la determinazione dell’assegno.

L’esclusione di documentazione economica rilevante potrebbe infatti condurre a una decisione fondata su un quadro patrimoniale incompleto.

La corretta applicazione dell’articolo 473-bis.19 c.p.c. impone pertanto di privilegiare un accertamento effettivo delle capacità contributive, nel rispetto delle garanzie processuali.

9. La rimessione della causa al collegio quale limite temporale

Il riferimento alla rimessione della causa in decisione assume particolare significato nei procedimenti davanti al tribunale in composizione collegiale.

Finché il giudizio non sia stato rimesso al collegio per la decisione, la disciplina speciale delle nuove produzioni relative al mantenimento dei minori conserva, secondo l’orientamento espresso dal Tribunale di Frosinone, la propria operatività.

La circostanza che l’istruttoria sia stata dichiarata conclusa non determina automaticamente l’esaurimento di tale facoltà.

Occorre infatti distinguere la chiusura della fase istruttoria ordinaria dal momento nel quale la causa viene effettivamente rimessa in decisione.

È quest’ultimo passaggio a rappresentare, secondo la ricostruzione giurisprudenziale richiamata, il limite temporale per l’introduzione di nuovi mezzi di prova.

La soluzione risponde a un criterio di equilibrio.

Da un lato, assicura la possibilità di acquisire documentazione economica rilevante fino alla fase conclusiva del giudizio.

Dall’altro, evita di trasformare l’assenza di preclusioni in una facoltà indefinita di produrre documenti anche quando la causa sia ormai entrata nella fase decisoria.

Una volta intervenuta la rimessione in decisione, l’eventuale acquisizione di nuovi elementi dovrà essere valutata attraverso gli strumenti processuali compatibili con tale fase, compresa, ove ne ricorrano i presupposti, la riapertura della trattazione.

10. Le conseguenze dell’erronea esclusione della documentazione

La dichiarazione di inammissibilità di documenti reddituali pertinenti al mantenimento di figli minorenni, fondata esclusivamente sulla scadenza delle ordinarie preclusioni istruttorie, può integrare un’erronea applicazione dell’articolo 473-bis.19 c.p.c.

La questione assume particolare rilevanza quando la documentazione esclusa sia idonea a incidere sulla ricostruzione delle condizioni economiche dei genitori.

In tali circostanze, l’errore processuale può riflettersi direttamente sulla determinazione del contributo al mantenimento.

L’eventuale censura della decisione dovrà naturalmente confrontarsi con la concreta decisività della documentazione, con le ragioni dell’esclusione e con le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile.

Non può infatti sostenersi che ogni esclusione documentale determini automaticamente l’invalidità della sentenza.

Resta però fermo il principio secondo cui la documentazione pertinente al mantenimento dei minori non può essere esclusa mediante l’applicazione automatica di preclusioni che il legislatore ha espressamente limitato alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.

11. Conclusioni: l’assenza di preclusioni quale garanzia dell’effettività del mantenimento

La disciplina dell’articolo 473-bis.19 c.p.c. costituisce una delle manifestazioni più significative della specialità del processo familiare.

Il legislatore ha riconosciuto che la tutela dei figli minorenni richiede un regime processuale differenziato, nel quale le esigenze di concentrazione e speditezza devono essere coordinate con la necessità di un accertamento completo delle circostanze rilevanti.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 146 del 2025, ha riconosciuto espressamente la maggiore elasticità della disciplina delle preclusioni nelle controversie concernenti i figli minorenni.

Il Tribunale di Frosinone, con la sentenza n. 1109 del 22 novembre 2024, ha affrontato specificamente la questione dei depositi documentali successivi alla chiusura dell’istruttoria, individuando nell’udienza di rimessione della causa in decisione il limite temporale della produzione.

La lettura coordinata della disposizione normativa e dei richiamati precedenti consente di formulare un principio di particolare rilevanza applicativa:

Nei procedimenti relativi al mantenimento dei figli minorenni, le parti possono produrre documentazione reddituale e patrimoniale anche dopo la scadenza delle ordinarie preclusioni istruttorie e dopo la chiusura dell’istruttoria, purché la produzione intervenga prima della rimessione della causa in decisione, sia pertinente all’accertamento delle capacità contributive dei genitori e venga garantito il contraddittorio.

Non è richiesta, quale condizione generale di ammissibilità, la dimostrazione della sopravvenienza dei documenti o dell’impossibilità di una loro precedente produzione.

La disciplina speciale non introduce una libertà probatoria priva di limiti, ma impedisce che l’accertamento del diritto al mantenimento dei figli minorenni sia sacrificato attraverso l’applicazione di decadenze proprie delle controversie patrimoniali disponibili.

L’effettività della tutela del minore richiede che il giudice possa conoscere le reali condizioni economiche dei genitori.

In questa prospettiva, la possibilità di produrre documentazione reddituale fino alla rimessione della causa in decisione non rappresenta una concessione eccezionale, ma costituisce la conseguenza applicativa di una precisa scelta legislativa.

La completezza dell’accertamento economico, quando è funzionale alla tutela del mantenimento dei figli minorenni, costituisce un valore che il legislatore ha espressamente sottratto alla rigidità delle ordinarie preclusioni istruttorie.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituzione, articoli 24, 30 e 111.

Codice civile, articoli 315-bis e 337-ter.

Codice di procedura civile, articoli 101, 116, 473-bis.14, 473-bis.16, 473-bis.17, 473-bis.18 e 473-bis.19.

Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164.

GIURISPRUDENZA

Corte costituzionale, sentenza 13 ottobre 2025, n. 146, paragrafo 4.2.2.

La Corte riconosce che il legislatore ha introdotto un regime differenziato delle preclusioni nel processo familiare, prevedendo una disciplina più elastica per le controversie relative all’affidamento e al mantenimento dei figli minorenni.

Tribunale di Frosinone, sentenza 22 novembre 2024, n. 1109, presidente e relatore Sordi.

La pronuncia individua nell’udienza di rimessione della causa in decisione il limite temporale per l’introduzione di nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minorenni, anche quando l’istruttoria sia stata precedentemente chiusa.


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