Presidente: Marulli – Relatore: Reggiani
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
V. Gianfranco chiedeva ed otteneva dal Presidente del Tribunale di Cosenza decreto ingiuntivo n. 837/1983 a carico del Comune di Fagnano Castello per il pagamento della somma di lire 28.066.277, oltre IVA, contributi ex l. n. 6 del 1981 e interessi di mora, a titolo di compensi per l’attività professionale di progettazione di varie opere pubbliche svolta in favore dell’ente.
Proposta dinanzi al Tribunale di Cosenza opposizione avverso il suddetto provvedimento da parte del Comune di Fagnano Castello, a seguito della concessione in corso di causa da parte del Giudice della provvisoria esecuzione del decreto opposto, l’ente locale provvedeva al pagamento della complessiva somma di lire 54.129.970, come da mandati di pagamento nn. 134, 556, 739 e 868 emessi nell’anno 1987. In esito al giudizio, il Tribunale di Cosenza pronunciava sentenza n. 2232/2000, successivamente passata in giudicato, con la quale revocava il decreto ingiuntivo opposto, in assenza di un valido contratto.
Il Comune di Fagnano Castello, quindi, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Cosenza il decreto ingiuntivo n. 249/2013 per il pagamento da parte di V. Gianfranco della somma di euro 27.992,98, oltre interessi e spese di procedura, prospettata come dovuta a titolo restitutorio di quanto corrisposto al professionista a seguito della concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 837/1983, emesso dal Presidente del Tribunale di Cosenza e poi revocato dal medesimo Tribunale con la sentenza irrevocabile n. 2232/2000.
Avverso detto ultimo decreto ingiuntivo proponeva opposizione V. Gianfranco, contestando la fondatezza della pretesa restitutoria azionata in via monitoria, anche in relazione al quantum oggetto di ingiunzione. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, l’accoglimento della domanda riconvenzionale di indebito arricchimento nei confronti del Comune in ragione dell’espletamento dell’attività sottesa al pagamento in questione e, in linea ancora più subordinata, che l’azione di restituzione fosse dichiarata prescritta.
Il Comune di Fagnano Castello, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell’opposizione.
Istruita la causa a mezzo di documenti, con sentenza n. 202/2017, il Tribunale di Cosenza rigettava l’opposizione e la domanda riconvenzionale e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, compensando tra le parti le spese processuali.
Avverso detta pronuncia proponeva appello V. Gianfranco, affidato a due motivi di ricorso.
Con il primo motivo di gravame l’appellante si doleva delle statuizioni di integrale rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo proposta in prime cure, deducendo che, insieme al credito professionale non dovuto, era stata richiesta la restituzione delle spese legali sostenute nella procedura esecutiva intentata nei suoi confronti sulla base della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, come tali, da ritenersi del tutto estranee alla causale di ripetizione sottesa alla emissione del provvedimento ingiuntivo opposto.
Con il secondo motivo di appello, il V. censurava la decisione di primo grado, nella parte in cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale di indebito arricchimento, sull’erroneo ed ingiustificato rilievo che l’importo richiesto a titolo di indennizzo fosse stato infondatamente quantificato in ragione della intera somma oggetto della pretesa restitutoria avanzata dal Comune di Fagnano Castello, che, in quanto non afferente in via esclusiva a quanto in origine richiesto dall’odierno appellante a titolo di compensi professionali, non poteva ritenersi neppure relativa ad attività che avessero arrecato un arricchimento all’ente, e che comunque l’indennizzo non si sarebbe neanche potuto commisurare al corrispettivo determinato sulla base della tariffa professionale. La parte deduceva che era comprovata in atti l’avvenuta esecuzione ad opera dell’appellante delle attività professionali in questione, neppure contestate nel quantum dal Comune, in relazione alle quali aveva ottenuto il decreto ingiuntivo, poi revocato, oltre alla perfetta funzionalità delle opere progettate, ormai facenti parte del patrimonio comunale, sicché da tali elementi si sarebbe dovuto più correttamente fare discendere il riconoscimento in favore di quest’ultimo del diritto ad essere indennizzato per la corrispondente diminuzione patrimoniale nella specie subita, da liquidarsi eventualmente in via equitativa, avendo riguardo come indice di riferimento pur sempre alle tariffe professionali di determinazione del compenso dovuto, quale valido parametro di valutazione utilizzabile anche ai fini della individuazione del risparmio di spesa conseguito dalla pubblica amministrazione committente rispetto all’onere economico che la stessa avrebbe dovuto sopportare nel caso di incarico professionale contrattualmente valido.
Si costituiva in giudizio il Comune di Fagnano Castello per resistere al gravame, eccependone in via preliminare la inammissibilità in rito e contestandone nel merito la fondatezza.
Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’appello respingeva l’impugnazione.
Per quanto in questa sede d’interesse, con riferimento al secondo motivo di appello, la Corte territoriale ha statuito come segue:
«Parimenti da disattendere sono, inoltre, le ulteriori doglianze addotte da parte appellante avverso le statuizioni adottate dal giudice di primo grado di rigetto della domanda riconvenzionale dispiegata in quella sede dall’allora opponente a decreto ingiuntivo e attuale appellante e volta ad ottenere il riconoscimento dell’avvenuto incasso delle somme oggetto della pretesa restitutoria monitoriamente azionata nei suoi confronti come dovute a titolo di indebito arricchimento per l’attività professionale svolta in favore del Comune opposto. In proposito, infatti, posto il preliminare e decisivo rilievo che in generale colui il quale abbia proposto vittoriosamente l’azione di indebito arricchimento ha diritto, a titolo di indennizzo, ad una somma determinata nella minor misura tra l’entità della diminuzione patrimoniale subita (c.d. detrimentum) e quella dell’arricchimento conseguito dal soggetto nei cui confronti l’azione è stata proposta, la decisione gravata è da ritenersi sul punto del tutto immune da censura, dovendo condividersi in quanto pienamente aderente agli elementi acquisiti in atti l’affermazione del primo giudice in merito al segnalato difetto di prova in esito al giudizio da parte dell’attore, che ne se ne sarebbe dovuto reputare invece specificamente onerato, in ordine sia all’an che al quantum della pretesa diminuzione patrimoniale patita in conseguenza delle prestazioni professionali nella specie eseguite in favore dell’ente comunale in assenza di valido contratto, su cui potere commisurare l’indennizzo dovuto ex art. 2041 c.c., con esclusione di tutto quanto il medesimo avrebbe percepito a titolo di profitto (c.d. lucro cessante) qualora il rapporto professionale fosse stato valido ed efficace, né potendosi altrimenti nella specie assumere tout cour[t] in tema quale utile parametro di riferimento la tariffa professionale relativa al compenso che il professionista avrebbe ottenuto se avesse svolto la sua opera a favore di un privato, così come neppure l’importo che la pubblica amministrazione avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto di un contratto valido,…
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