Presidente e relatore: Acierno
FATTI DI CAUSA
1. Il ricorrente, sig. R. F. M., ha contratto matrimonio con la sig.ra C. E. in Brescia nel 2019.
Essendo la sig.ra C. E. affetta da una patologia tumorale, la coppia ha deciso di intraprendere, negli Stati Uniti, un percorso di gestazione per sostituzione sottoscrivendo un primo “contratto di servizio per portatrici gestazionali” il 17 agosto 2019.
Il 19 ottobre 2019, la sig.ra C. E. è deceduta e il ricorrente ha proseguito il percorso gestazionale, progettato in origine con la moglie, sottoscrivendo in data 11 marzo 2020, un “contratto di portatrice gestazionale”.
Secondo le modalità previste dalla lex loci, il tribunale distrettuale di Androscoggin (Maine, Usa), ha emesso “sentenza e provvedimento di filiazione” con i quali ha accertato il comune progetto procreativo intrapreso dai coniugi al tempo in cui fu siglato il primo contratto e li ha dichiarati entrambi genitori del nascituro.
Nata la bambina in data 23 novembre 2021, il padre si è rivolto, in Italia, all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza di R. per chiedere la trascrizione dell’atto di nascita recante anch’esso i nomi di entrambi i coniugi quali genitori.
L’ufficiale di stato civile, ritenendo di non poter riconoscere l’efficacia dell’indicazione di maternità, ha trascritto parzialmente l’atto di nascita con la sola indicazione del padre.
2. Avverso il provvedimento di trascrizione parziale, il padre ha proposto ricorso avanti il tribunale di Brescia, ai sensi degli artt. 95 ss. d.P.R. 396/2000. La trattazione è stata rinviata d’ufficio in ragione dell’opportunità di attendere l’allora imminente pronuncia delle Sezioni unite in ordine al principio di diritto applicabile.
2.1. Con decreto n. 44/2024 il Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso ritenendo irrilevante il richiamo all’art. 33 della l. 218/1995, relativo alla legge applicabile allo stato di figlio, alla luce del principio espresso dalle Sezioni unite n. 38162/2022 secondo cui il divieto di gestazione per altri prevale sulla conservazione dello status acquisito all’estero, ancorché nel rispetto della lex loci. Il tribunale ha inoltre chiarito, disattendendo la prospettazione del ricorrente in ordine alla l. 40/2004, che “lo spazio entro il quale il consenso risulta idoneo ad attribuite lo stato di figlio in difetto di legame genetico è circoscritto ad una specifica fattispecie – la fecondazione eterologa – ben diversa e ben distinta dalla surrogazione di maternità. In casi di maternità surrogata, la genitorialità giuridica non può fondarsi sulla volontà della coppia che ha voluto e organizzato la procreazione assistita così come avviene per la fecondazione assistita”.
In conclusione, il tribunale ha ritenuto comunque astrattamente applicabile lo strumento dell’adozione in casi particolari ma da richiedersi in altro giudizio, e ciò in forza, da un lato, di un’interpretazione convenzionalmente conforme dell’art. 46, comma 2, l. n. 184/1983, che trova applicazione in caso di impossibilità di ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità del genitore e, dall’altro, interpretando estensivamente l’art. 47 l. n. 184/1983 nella misura in cui consente di pronunciare l’adozione, qualora il richiedente sia deceduto fra la prestazione del consenso ma prima della conclusione del procedimento, ad istanza dell’altro coniuge.
2.2. Avverso la pronuncia del giudice di primo grado, il ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 739 c.p.c. innanzi alla Corte d’appello di Brescia.
2.3. Il giudice di secondo grado ha confermato la decisione del Tribunale, correggendone alcuni passaggi motivazionali: ritiene infatti la Corte d’appello che il modello adottivo di cui alla l. 184/1983 non possa trovare applicazione perché la norma che consente di pronunciare l’adozione ex art. 44, lett. d), l. 184/1983 in caso di incapacità o irreperibilità delle persone chiamate a manifestare il consenso, si applica solo ai genitori ed al coniuge dell’adottando (ovvero al genitore biologico e non a quello intenzionale). Ugualmente non ha ritenuto applicabile l’art. 47, comma 2, l. n. 184 del 1983 perché il consenso dell’adottante deve necessariamente essere successivo alla nascita dell’adottando e non, come nella specie, essere ricavato dall’intenzione di porre in essere un progetto generativo mediante gestazione per sostituzione.
Tanto premesso, il giudice dell’appello considera l’oggettiva difficoltà del caso di specie e, richiamando Cass., Sez. un., 38162/2022, par. 12, afferma che la sola impossibilità di ricorrere all’adozione in casi particolari non è sufficiente a giustificare l’automatismo della trascrizione dell’atto di nascita estero di un minore nato da maternità per sostituzione.
Ordinare la trascrizione dell’atto di nascita con l’indicazione della madre intenzionale, unica strada percorribile nel caso di specie, comporterebbe, ad avviso della Corte territoriale, una violazione del divieto di trascrizione senza neanche una relazione affettiva significativa preesistente tra la minore e la moglie deceduta del ricorrente.
La Corte d’appello condivide l’esigenza di consentire alla minore di avere conoscenza, in modo graduale e rispettoso della capacità di comprensione consentita dall’età, della propria storia di vita, ma non ritiene che questa esigenza possa essere soddisfatta dalla trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero in assenza di ogni legame biologico ed affettivo.
Rimangono a disposizione, conclude il giudice del merito, quegli istituti di carattere privatistico (le disposizioni testamentarie, le eventuali deleghe ai nonni per l’accompagnamento e il ritiro della minore da scuola) che il genitore biologico e il ramo familiare materno possono impiegare per garantire alla bambina una continuità affettiva e relazionale con gli adulti che con lei intrattengono rapporti di cura e accudimento, permettendole di riconoscere in questi la propria famiglia e i propri affetti.
3. Avverso il provvedimento della Corte d’appello, il padre della minore propone ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.
3.1. Hanno resistito con controricorso il Ministero dell’interno e il Comune di R.
3.2. Ha depositato requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per il rigetto del ricorso, ribadito anche nella discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo di ricorso si censura ex art. 360, comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 d.P.R. 369/2000 e dell’art. 16 l. 218/1995 alla luce della sentenza Sez. un. n. 38162/2022 in relazione all’art. 44, comma 2, lett. d), della l. 184/1983 nel caso di impraticabilità dello strumento adottivo.
Il ricorrente afferma che proprio l’impraticabilità dello strumento adottivo, individuato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità quale unico mezzo adeguato a realizzare la tutela del minore nato da gestazione per sostituzione conformemente ai principi di ordine sovranazionale espressi dalla Corte Edu, avrebbe dovuto determinare una diversa valutazione del caso di specie. Il ricorrente segnala che il percorso adottivo, qualora entrambi i genitori del minore siano ancora in vita, consente la tutela dell’interesse del minore garantendo una protezione tempestiva ed efficace, che abbia effetti simili a quelli del riconoscimento legale nell’atto di nascita ma, non essendo tale soluzione applicabile al caso di specie, e considerata l’assenza di altri istituti…
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