MARTEDÌ 5 MAGGIO 2026
402ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 15,25.
IN SEDE CONSULTIVA
(1864) Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice LEONARDI (FdI) osserva che il disegno di legge n. 1864 è volto a disciplinare la pubblicità e gli obblighi di informazione di produttori e professionisti in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a determinati soggetti. Tra i beneficiari di tale attività, in base all’articolo 1, sono compresi: l’Istituto superiore di sanità; l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; le persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto; le ONLUS; le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all’OCSE; lo Stato, le regioni e gli enti locali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità.
Ai sensi dell’articolo 2 i consumatori hanno diritto di ricevere dai produttori e dai professionisti un’adeguata informazione circa la destinazione di una parte dei proventi della vendita. Pertanto, le confezioni dei prodotti devono riportare indicazioni riguardanti: il soggetto destinatario, le finalità per cui sarà impiegata la parte dei proventi, la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati al soggetto indicato per ogni unità di prodotto. Le medesime informazioni devono essere fornite anche nell’ambito delle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto.
L’articolo 4 attribuisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) la competenza a irrogare le sanzioni per le violazioni degli obblighi posti dal disegno di legge. Il comma 6 specifica che i proventi derivanti dalle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinati a iniziative solidaristiche, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’università e della ricerca.
In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa in votazione.
Previa verifica del numero legale, la Commissione approva.
(1778) Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performancedel personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole )
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.
Intervenendo in discussione generale, il senatore ZULLO (FdI) esprime una valutazione positiva dell’impianto del disegno di legge in esame, il quale ha il merito di innovare la materia della valutazione della dirigenza pubblica e quindi di valorizzare il complesso delle capacità necessarie a determinare l’efficienza amministrativa. Inoltre, reputa apprezzabili le disposizioni specificamente volte a motivare il personale in relazione agli obiettivi di crescita professionale. Ritiene che la riforma proposta sia dunque idonea a determinare ricadute favorevoli sulla collettività, in conseguenza di un generale innalzamento qualitativo del lavoro negli apparati pubblici.
Il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la discussione generale.
Ha la parola per la replica il relatore BERRINO (FdI), il quale giudica molte delle critiche espresse nel corso del dibattito scarsamente focalizzate sul merito del disegno di legge in esame, il quale risulta atto a premiare il merito, determinando un impatto di notevole entità sull’amministrazione pubblica.
Conclude presentando una proposta di parere favorevole, che viene posta in votazione.
Intervenendo per dichiarazione di voto contrario a nome del suo Gruppo, la senatrice FURLAN (IV-C-RE) esprime delusione nei confronti della scarsa incisività del provvedimento, destinato a non determinare effetti significativi sulle amministrazioni.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) esprime riserve nei confronti delle motivazioni esposte dal relatore e preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.
Nel preannunciare il voto contrario della propria parte politica, la senatrice GUIDOLIN (M5S) rileva l’inadeguatezza del provvedimento in esame rispetto alle reali esigenze di innovazione nell’amministrazione pubblica, che richiederebbero piuttosto il superamento di modalità operative ancora troppo legate al mero controllo formale e poco mirate all’efficienza.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) si associa, dichiarando il voto contrario della sua parte politica sulla proposta di parere.
Il senatore ZULLO (FdI) ribadisce il proprio giudizio positivo sul disegno di legge, richiamando la valenza innovativa delle disposizioni in materia di valutazione e di accesso alla dirigenza, basati su un principio di apertura utile a motivare maggiormente il personale. Dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) prende la parola per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, mettendo in evidenza l’importanza delle disposizioni in esame in un’ottica di valorizzazione del merito e di riconoscimento dell’impegno del personale. Rileva che tale disegno di valorizzazione comporterà in particolare un innalzamento della credibilità dell’amministrazione pubblica, rendendola maggiormente attrattiva per i giovani.
La senatrice TERNULLO (FI-BP-PPE), nel dichiarare il voto favorevole a nome del suo Gruppo, pone in evidenza i benefici che si possono attendere dal provvedimento in esame sul piano del riconoscimento delle competenze nel pubblico impiego. Auspica che sarà così possibile invertire la tendenza dei giovani a trascurare le possibilità di carriera nell’amministrazione pubblica.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva infine la proposta di parere.
IN SEDE REDIGENTE
(1875) Istituzione del Registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili
(Discussione e rinvio)
Il relatore ZULLO (FdI) osserva innanzitutto che l’articolo 1 prevede l’istituzione del Registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili (RUNDMI), stabilisce le finalità e le sezioni di esso e demanda a due atti secondari le relative disposizioni attuative; l’articolo 2 disciplina l’accesso al suddetto Registro da parte delle diverse categorie di soggetti, pubblici e privati.
Passa quindi a illustrare in dettaglio l’articolato.
Il Registro, ai sensi del comma 1 dell’articolo 1, è istituito presso la direzione generale del Ministero della salute competente in materia di dispositivi medici. In base al comma 3, il Registro è articolato nella sezione relativa al già esistente Registro nazionale degli impianti protesici mammari (RNPM) e in altre corrispondenti…
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