CGA Regione Siciliana, sentenza 7 aprile 2026, n. 226



Presidente: de Francisco – Estensore: Pizzi

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. per la Sicilia, notificato il 3 febbraio 2022 e depositato il 25 febbraio 2022, la Mondial Granit s.p.a. esponeva:

– di aver presentato, in data 20 aprile 2021, all’Unione dei Comuni Elimo Ericini una domanda di ampliamento del complesso industriale situato nella zona omogena D1, lotto 17/18 del p.i.p. di contrada Sciare nel Comune di Valderice, nonché relativa domanda di autorizzazione unica ambientale per la modifica degli scarichi reflui già autorizzati, nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera e nulla osta di impatto acustico;

– di essersi vista «costretta» a richiedere conferma al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in ordine alla circostanza che l’attività in progetto non risulta soggetto al controllo dei medesimi Vigili del Fuoco;

– che solo all’esito della suddetta produzione documentale l’Ente aveva disposto l’avvio del procedimento con la convocazione della relativa conferenza di servizi;

– di aver presentato, in data 8 giugno 2021, uno studio di screening della domanda di autorizzazione unica ambientale, unitamente a relazione tecnica illustrativa, al fine di consentire alla commissione VINCA dell’Ente competente di compiere le dovute valutazioni sull’incidenza ambientale delle opere da realizzare;

– che solo in dara 14 giugno 2021 l’Ente aveva proceduto alla convocazione «della Commissione di valutazione ambientale dell’UCEE per il giorno 15.6.21», all’esito della quale era stata disposta una prima sospensione del procedimento con richiesta di ulteriori documenti;

– di aver presentato, in data 18 giugno 2021, la Tavola integrativa ed il relativo elaborato tecnico, circa le caratteristiche chimiche delle resine epossidiche impiegate nel corso della lavorazione;

– che tuttavia la Commissione VINCA, con verbale del 25 giugno 2021, aveva però «apoditticamente ritenuto che il progetto e tutte le molteplici integrazioni a chiarimento, non soddisfacevano le criticità della emissione in atmosfera delle resine epossidiche e della potenziale incidenza sulla vita marina custodita dalla ZSC ITA010025, assumendo illegittimamente e senza adeguata motivazione, di dover sottoporre il progetto alla Valutazione di Incidenza dell’Assessorato Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del citato D.A. 30.02.2007» (pag. 3 del ricorso);

– di essersi dichiarata disponibile ad installare i depuratori sin dal 19 luglio 2021 e di aver lamentato l’erroneità della suddetta determinazione con nota del 5 agosto 2021;

– che solo in data 7 settembre 2021 la Commissione VINCA aveva reso la determinazione n. 41, di conclusione positiva della valutazione di incidenza ambientale;

– che, con nota del 16 settembre 2021, il Libero Consorzio di Trapani aveva ritenuto di sottoporre il progetto «alla valutazione della S.T.A. U.O.B. Territoriale Ambientale 2 sulla scorta dell’erroneo presupposto che “le quantità di resine utilizzate al giorno supera i 100 Kg di tipo epossidiche”» (pag. 5 del ricorso);

– che tale provvedimento era poi stato revocato con nota prot. n. 28929 del 6 ottobre 2021;

– che il Suap dell’Unione dei Comuni di Elimo Ericini, con nota del 25 ottobre 2021, aveva richiesto all’ufficio urbanistica ed edilizia del Comune di Valderice un ulteriore «chiarimento, in merito al parere favorevole già rilasciato dal medesimo ufficio in data 15.7.2021 (prot. 19429) in ordine al contributo di costruzione dovuto», senza tener conto che per l’intervento edilizio in questione, ricadente in un p.i.p., non era previsto alcun contributo di costruzione;

– che lo stesso Suap dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini, con nota del 30 novembre 2021, aveva riconosciuto che la ricorrente era esonerata dal pagamento del contributo di costruzione;

– che solo in data 2 dicembre 2021, l’Ente – a seguito della chiusura della conferenza di servizi in data 24 novembre 2021 e del pagamento degli oneri dovuti dalla ricorrente in data 26 novembre 2021 – aveva adottato il provvedimento unico di aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale;

– che il procedimento amministrativo, pur conclusosi favorevolmente, si era illegittimamente protratto, in particolare a causa: i) dell’iniziale parere dei Vigili del Fuoco, al quale era stato subordinato l’avvio della conferenza di servizi; ii) della nota endoprocedimentale della Commissione VINCA del 25 giugno 2021, di sottoposizione del progetto alla valutazione d’incidenza; iii) della ulteriore nota del 25 ottobre 2021, di richiesta di chiarimenti in merito al parere del 15 luglio 2021, circa il contributo di costruzione;

– che, a causa del predetto ritardo procedimentale, era derivato, ai danni della ricorrente, un maggiore esborso pari ad euro 379.288,00, oltre al pregiudizio morale.

2. La ricorrente quindi chiedeva la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti per effetto dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e per la colposa inerzia che aveva comportato un illegittimo ritardo nel rilascio dell’autorizzazione amministrativa.

3. Nel giudizio di primo grado si costituiva la Unione dei Comuni Elimo Ericini, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la tardività e l’inammissibilità dell’impugnazione, con memoria ex art. 73 c.p.a., della nota prot. n. 26887 del 16 settembre 2021 «con la quale il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha ritenuto di sottoporre il progetto de quo alla valutazione della S.T.A. U.O.B. Territoriale Ambientale 2 “sull’affermato erroneo presupposto che le quantità di resine utilizzate al giorno superano i 100 kg di tipo epossidiche”».

4. Il T.A.R. per la Sicilia, con la gravata sentenza n. 2426 del 2024, ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.

5. Con ricorso in appello notificato il 5 dicembre 2024 e depositato il 10 dicembre 2024, la Mondial Granit s.p.a. ha impugnato la menzionata sentenza del T.A.R. per la Sicilia n. 2426 del 2024, criticandone l’impianto motivazionale e riproponendo la domanda risarcitoria spiegata in primo grado.

6. Nel presente giudizio si è costituita l’Unione dei Comuni Elimo Ericini, con atto di costituzione del 29 gennaio 2025, chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le eccezioni in rito non esaminate dal T.A.R.

7. La predetta intimata ha proposto altresì appello incidentale, notificato il 30 gennaio 2025 e depositato il 3 febbraio 2025, impugnando la sentenza del T.A.R. per la Sicilia n. 2426 del 2024, nella parte in cui il primo giudice ha affermato che l’amministrazione avrebbe adottato l’atto favorevole richiesto dalla Mondial Granit oltre il termine indicato dall’art. 2 della l. n. 241/1990.

8. Entrambe le parti, nelle date del 12 e del 22 gennaio 2026, hanno depositato memorie difensive e successive repliche, insistendo ciascuna parte nelle rispettive difese.

9. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

10. In via preliminare, a cagione della proposizione dell’appello, il Collegio osserva che è riemerso l’intero thema decidendum del giudizio di primo grado, che perimetra necessariamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a., sicché, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il Collegio prende direttamente in esame la domanda risarcitoria…


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