Riforma professioni sanitarie. Più flessibilità per medici e infermieri, revisione tetto di spesa per il personale, nuovo status per gli specializzandi. Ecco gli emendamenti della maggioranza


La maggioranza ha depositato in Commissione Affari sociali alla Camera un pacchetto di emendamenti al disegno di legge delega sulla riforma delle professioni sanitarie: dalla carenza di personale alla rigidità dei vincoli di incompatibilità, dallo status giuridico degli specializzandi alla necessità di trattenere i professionisti nei servizi.

Uno dei filoni più rilevanti riguarda il superamento dei vincoli di incompatibilità. Con l’emendamento 3.24, si propone di consentire ai medici dipendenti e convenzionati del Servizio sanitario nazionale di svolgere attività professionale aggiuntiva presso soggetti pubblici o privati accreditati al di fuori dell’orario di lavoro, previa comunicazione all’azienda di appartenenza. Una misura analoga, con l’emendamento 3.38, viene estesa al personale non dirigenziale infermieristico, ostetrico e delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. L’obiettivo è favorire l’integrazione multiprofessionale e il potenziamento dell’assistenza, senza però intaccare i doveri d’ufficio e la sicurezza delle cure.

Sul fronte della dirigenza medica, l’emendamento 3.37 punta a superare la rigida dicotomia tra regime di esclusività e non esclusività, introducendo meccanismi di incentivazione economica e progressione professionale legati al merito, alla produttività e alla qualità delle prestazioni, con un’attenzione specifica alla riduzione delle liste d’attesa.

Un altro capitolo fondamentale riguarda i medici in formazione specialistica. L’emendamento 3.26 propone di riconoscere loro uno specifico status giuridico, coerente con la natura formativa e professionalizzante dell’attività svolta e con le responsabilità assistenziali progressivamente assunte. L’emendamento 3.3, invece, mira a riordinare le forme di lavoro flessibile per gli specializzandi (estendendo la platea oltre i medici) e a sviluppare una metodologia comune di pianificazione del numero di specializzandi per ciascuna specializzazione sanitaria.

Per quanto riguarda la professione infermieristica, l’emendamento 3.42 introduce misure strutturali per favorire il mantenimento in servizio: piani di retention che garantiscano benessere organizzativo, carichi di lavoro sostenibili, equilibrio vita-lavoro e progressione di carriera clinica e gestionale. Viene inoltre disciplinato il reclutamento internazionale di personale sanitario, uscendo dalla logica emergenziale e prevedendo il rispetto del Codice di condotta dell’Organizzazione mondiale della sanità, la certificazione delle competenze linguistiche e la validazione delle competenze cliniche.

Sul piano organizzativo, l’emendamento 3.63 propone la revisione del tetto di spesa per il personale sanitario delle aziende e degli enti del Ssn, per far fronte alla carenza di organici e assicurare l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. L’emendamento 3.62 punta a riordinare la disciplina delle indennità correlate a specifici ambiti assistenziali e dei regimi di tassazione agevolata per il lavoro straordinario.

Un intervento significativo riguarda anche i massofisioterapisti. Con l’emendamento 4.01 si istituisce un piano nazionale di integrazione formativa per coloro che hanno conseguito il diploma triennale dopo il 19 marzo 1999 e sono iscritti agli elenchi speciali, con almeno 36 mesi di attività lavorativa entro il 30 giugno 2026. Il piano, definito con decreto dei Ministeri della salute e dell’Università, prevede una valutazione individuale del curriculum e dell’esperienza e l’acquisizione di crediti formativi per ottenere l’equivalenza al titolo di laurea in fisioterapia. Gli elenchi speciali saranno chiusi definitivamente il 31 dicembre 2030.

Tra le altre disposizioni di rilievo, l’emendamento 6.06 modifica i requisiti di accesso alla dirigenza del Ssn per i ruoli professionale, tecnico e amministrativo, consentendo ai candidati in possesso di un dottorato di ricerca o di un diploma di specializzazione di partecipare ai concorsi con almeno tre anni di servizio effettivo, in deroga al requisito ordinario di cinque anni. L’emendamento 7.01, infine, consente la reiscrizione all’albo per il sanitario radiato per fatti non dolosi connessi alla pandemia, a condizione che sia ancora pendente il ricorso dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (e, in caso di condanna penale, dopo la riabilitazione).

Di seguito, più nel dettaglio, gli emendamenti di maggioranza depositati.

Emendamento 3.3. Riordinare e razionalizzare le forme di lavoro flessibile per l’impiego degli specializzandi nel Servizio sanitario nazionale, compatibilmente con le esigenze di formazione e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Non più dunque solo medici. Di conseguenza, si punta a promuovere soluzioni volte allo sviluppo di una metodologia comune di pianificazione e previsione del numero di specializzandi in relazione a ciascuna specializzazione sanitaria.

3.24. Al comma 1 si aggiunge la lettera a-bis) con la quale si punta a superare il regime di incompatibilità per favorire l’integrazione multiprofessionale e il potenziamento dell’assistenza territoriale e ospedaliera, prevedendo che i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale e i medici titolari di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale possano svolgere, al di fuori dell’orario di lavoro e nel rispetto dei doveri d’ufficio e previa comunicazione all’amministrazione o all’azienda sanitaria di appartenenza, attività professionale aggiuntiva presso soggetti pubblici o privati accreditati, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza delle cure e di tutela della salute pubblica.

3.26. Al comma 1 aggiungere la lettera a-bis) per prevedere misure volte a garantire la trasformazione dell’inquadramento giuridico del medico in formazione specialistica, assicurando il riconoscimento di uno specifico status giuridico coerente con la natura formativa e professionalizzante dell’attività svolta, nonché con le responsabilità assistenziali progressivamente assunte nell’ambito del Ssn.

3.37. Al comma 1 aggiungere la lettera b-bis) per prevedere la revisione organica della disciplina dell’attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, superando la rigida dicotomia tra regime di esclusività e non esclusività e introducendo meccanismi di incentivazione economica e progressione professionale che valorizzino il merito, la produttività e la qualità delle prestazioni rese nell’ambito dell’attività professionale, anche orientando i sistemi premianti al conseguimento di obiettivi di salute e di riduzione delle liste d’attesa.

3.38. Al comma 1 aggiungere la lettera bbis) per prevedere il superamento del vincolo di incompatibilità per il personale non dirigenziale appartenente alle professioni infermieristiche e ostetriche nonché alle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, consentendo lo svolgimento di ulteriori prestazioni professionali al di fuori dell’orario di servizio.

3.42. Al comma 1 sostituire la lettera c) con un nuovo testo in modo da favorire il mantenimento in servizio del personale sanitario, con particolare riferimento alla professione…


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