Con la pubblicazione delle relazioni del Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, il decreto “Lavoro” esce dalla condizione, tipica dei testi d’urgenza appena pubblicati, di provvedimento leggibile solo nella sua superficie dispositiva e diventa finalmente decifrabile anche nella sua logica ordinante. Nel procedimento di conversione, infatti, la relazione illustrativa e la relazione tecnica non rappresentano meri apparati di accompagnamento, ma il luogo nel quale il Governo espone la ratio legis, seleziona i problemi ai quali intende rispondere, giustifica la necessità e urgenza dell’intervento e ne delimita il perimetro sostanziale e finanziario. Nel caso del D.L. n. 62/2026, questa funzione si rivela particolarmente decisiva, perché il provvedimento, pur formalmente scandito in più Capi, è costruito lungo una linea unitaria che lega incentivi all’occupazione, adeguatezza retributiva e contrasto al lavoro digitale opaco.
Le relazioni chiariscono anche il fondamento politico-legislativo dell’intervento. Il Governo individua un duplice presupposto: da un lato, la necessità di contrastare fenomeni di dumping contrattuale e retributivo e di crescente precarizzazione; dall’altro, l’esigenza di assicurare un quadro normativo più uniforme e verificabile per la determinazione e il monitoraggio dei trattamenti economici effettivamente corrisposti, facendo leva sulle banche dati pubbliche disponibili e sull’interoperabilità dei flussi informativi. In questa chiave, il decreto viene espressamente costruito in coerenza con gli articoli 35, 36 e 39 della Costituzione e viene inserito nel solco di una traiettoria europea che richiama la direttiva (UE) 2022/2041 sui salari minimi adeguati, la direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva e la direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali. Le relazioni, dunque, non si limitano a spiegare il testo: ne collocano il significato in un quadro costituzionale e unionale preciso.
La relazione illustrativa presenta il pacchetto degli articoli 1-6 come un insieme di esoneri contributivi finalizzati a promuovere l’occupazione stabile nel settore privato, orientando le scelte datoriali verso assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, con modulazioni per categorie prioritarie e contesti territoriali più fragili. Ma la relazione tecnica consente di trasformare questo disegno in dati concreti. Per il bonus donne, l’onere di esonero contributivo è fissato in 26,5 milioni di euro per il 2026, 63,7 milioni per il 2027 e 51,3 milioni per il 2028. Per il bonus giovani, i limiti di spesa sono pari a 109,7 milioni di euro per il 2026, 252,4 milioni per il 2027 e 135,4 milioni per il 2028. Per il bonus ZES, la relazione tecnica stima 26 milioni nel 2026, 60 milioni nel 2027 e 34 milioni nel 2028. Per l’incentivo alla trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, i limiti di spesa sono fissati in 18,2 milioni per il 2026, 87,5 milioni per il 2027 e 69,3 milioni per il 2028. In questo senso, la relazione tecnica svolge una funzione essenziale: mostra che i bonus non sono misure illimitate, ma strumenti rigidamente contingentati entro tetti finanziari e governati da un meccanismo di monitoraggio amministrativo.
Ed è proprio il monitoraggio INPS a rappresentare uno dei profili operativi più rilevanti messi in luce dalla relazione tecnica. Per gli incentivi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, la RT precisa che l’Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a monitorare il rispetto dei limiti di spesa, fornendo i risultati dell’attività al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze, e che, ove emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del plafond, l’INPS non procederà all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni di accesso ai benefici. Questo dato è cruciale sul piano professionale, perché chiarisce che il diritto al beneficio è sempre mediato da una verifica finanziaria ex ante e in itinere, e che l’operatività delle misure non può essere separata dal loro grado di capienza residua.
Di particolare interesse è anche il modo in cui le relazioni trattano l’articolo 6, dedicato alla conciliazione famiglia-lavoro. La relazione illustrativa collega l’introduzione dell’esonero per le imprese che si certificano secondo la UNI PdR 192 del 14 aprile 2026 a una più ampia politica pubblica di sostegno alla natalità e alla genitorialità, sottolineando che la misura risponde all’urgenza di sostenere senza ritardo l’adeguamento del sistema produttivo ai nuovi standard organizzativi di conciliazione. La relazione tecnica quantifica l’onere della misura in 7 milioni di euro per il 2026 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Anche qui, dunque, la pubblicazione delle relazioni consente di cogliere un aspetto che il solo testo normativo lasciava sullo sfondo: la funzione della norma come incentivo a modelli organizzativi coerenti con la promozione della natalità e del welfare aziendale.
Sul piano analitico, la relazione illustrativa consente di cogliere con maggiore precisione che:
L’articolo 1 (c.d. bonus donne) introduce un esonero contributivo totale per assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026, per un massimo di 12 o 24 mesi, entro un tetto mensile di 650 euro, elevato a 800 euro se la lavoratrice è residente nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. L’esonero è riconosciuto al ricorrere delle condizioni che qualificano la lavoratrice come svantaggiata o molto svantaggiata, secondo le definizioni riportate nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
L’articolo 2 (c.d. bonus giovani) prevede un esonero contributivo del 100% per assunzioni a tempo indeterminato di soggetti under 35, di inquadramento non dirigenziale nel 2026, per un massimo di 12 o 24 mesi, con tetto di 500 euro mensili, elevabile a 650 euro per assunzioni in unità produttive nelle regioni ZES. L’esonero è riconosciuto al ricorrere delle condizioni che qualificano il giovane come svantaggiato o molto svantaggiato, secondo le definizioni riportate nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
L’articolo 3 (c.d. bonus ZES) introduce un esonero contributivo del 100% per massimo 24 mesi per assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026 da datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e assumono lavoratori che alla data dell’assunzione hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi, da impiegare in unità produttive in regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, fino a un massimo di 650 euro al mese.
Gli incentivi di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
L’articolo 4 prevede un incentivo per la trasformazione di contratti a termine (durata complessiva ≤ 12 mesi) in contratti a tempo indeterminato, mediante l’introduzione di un esonero contributivo del 100% per massimo 24 mesi (con un tetto di 500 euro mensili). La misura è limitata alle trasformazioni effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, con rapporti instaurati entro il 30 aprile 2026 e con lavoratori under 35 mai occupati a tempo indeterminato.
La disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi…
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Redazione fiscale
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