Presidente: Amoroso – Redattore: Patroni Griffi
[…] nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale e dell’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dal Tribunale ordinario di Catanzaro, prima sezione penale, nel procedimento penale a carico di S. M., con ordinanza del 30 giugno 2025, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2026 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;
deliberato nella camera di consiglio del 9 febbraio 2026.
RITENUTO IN FATTO
1.- Il Tribunale ordinario di Catanzaro, prima sezione penale, con ordinanza del 30 giugno 2025, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 2025, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale e dell’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
La prima disposizione è censurata nella parte in cui esclude la possibilità, per il pubblico ministero, di sospendere l’esecuzione della pena per il reato di cui all’art. 609-quater del codice penale (atti sessuali con minorenne), anche nel caso di riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui al sesto comma del medesimo articolo. La seconda disposizione è censurata nella parte in cui, disciplinando le condizioni che limitano la concessione dei benefici penitenziari, non esclude dal novero dei reati ivi compresi quello di atti sessuali con minorenne, allorché sia stata riconosciuta l’ipotesi di minore gravità.
1.1.- Il giudice a quo riferisce che il pubblico ministero ha richiesto la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione inflitta a persona condannata in via definitiva per il reato di atti sessuali con minorenne. Nel caso di specie, la condotta si è esaurita «in baci e abbracci tra persone legate da uno spontaneo sentimento», a fronte di una differenza di età tra soggetto passivo, allora tredicenne, e autore del reato, all’epoca dei fatti ventenne, non particolarmente rilevante.
La richiesta del pubblico ministero è stata formulata previa sollevazione di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., nel senso anzidetto.
Il pubblico ministero ha osservato, infatti, che ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit., il condannato, tra gli altri, per il reato di atti sessuali con minorenne, può accedere ai benefici penitenziari solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente per almeno un anno: nel caso di specie, pertanto, il condannato, in ragione del richiamo al citato art. 4-bis, comma 1-quater, da parte dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., «dovrebbe espiare quasi l’intera pena detentiva applicata, senza che il Tribunale di sorveglianza possa valutare in concreto l’idoneità e l’opportunità di una misura alternativa». Il che renderebbe il dettato legislativo censurato in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
Il difensore del condannato ha argomentato in senso adesivo alla richiesta del pubblico ministero.
1.2.- Tutto ciò premesso, il Tribunale di Catanzaro afferma che le questioni sarebbero rilevanti, in ragione dell’impossibilità di sospendere l’esecuzione della pena, tanto per il «chiaro tenore letterale» dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., quanto per la giurisprudenza formatasi al riguardo.
La Corte di cassazione, infatti, avrebbe escluso la possibilità di interpretare in senso estensivo o analogico l’art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, ordin. penit., che consente la sospensione dell’esecuzione della pena per il delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. (Violenza sessuale), in caso di minore gravità.
La giurisprudenza di legittimità avrebbe altresì affermato che il pubblico ministero e il giudice dell’esecuzione dovrebbero limitarsi a constatare la presenza dei titoli ostativi alla sospensione dell’ordine di esecuzione, spettando invece al tribunale di sorveglianza la valutazione circa la sussistenza o meno dei requisiti normativamente previsti per l’ammissione ai benefici penitenziari.
La richiesta del pubblico ministero di sospendere, nel caso al suo esame, l’ordine di esecuzione non potrebbe pertanto essere accolta.
1.3.- Né la rilevanza delle questioni potrebbe essere messa in discussione dalla sussistenza di discrezionalità legislativa in materia. Ciò perché l’assunto non sarebbe insuperabile, non soltanto in ragione della circostanza che questa Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. in relazione ad altre ipotesi di reato (sono citate le sentenze n. 3 del 2023 e n. 125 del 2016), ma anche in virtù del fatto che «il vaglio di legittimità costituzionale ben [può] avere ad oggetto la legislazione in tema di politica penitenziaria, così come, del resto, quella in punto di politica criminale e dosimetria della pena».
1.4.- In punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale di Catanzaro dubita della legittimità costituzionale del citato art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., nonché «a monte» dell’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit., nella parte in cui escludono che il pubblico ministero possa sospendere l’esecuzione della pena per il reato di atti sessuali con minorenne, anche quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 609-quater, sesto comma, cod. pen.
1.4.1.- Le norme censurate sarebbero in contrasto, innanzitutto, con il principio d’eguaglianza, in ragione della disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., posta a protezione di un bene giuridico analogo – la libertà sessuale – e per la quale non opera, in caso di minore gravità, il divieto di sospensione di esecuzione della pena, secondo quanto prevede l’art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, ordin. penit.
Il giudice rimettente osserva che, se è vero che il reato di atti sessuali con minorenne «riveste particolare gravità in ragione dell’età della persona offesa e della sua correlata condizione in punto di consapevole autodeterminazione», non meno grave sarebbe il reato di violenza sessuale, «che presuppone il dissenso (o anche la mera mancanza di consenso) della vittima». In considerazione dell’identico bene giuridico tutelato, non si può escludere che, in concreto, la condotta di atti sessuali con minorenne, nella forma attenuata, sia meno grave di quella di violenza sessuale, del pari nella forma attenuata: come accadrebbe nel caso di specie, a fronte del consenso della persona offesa che abbia un grado di maturazione non troppo distante da quello proprio del maggiorenne.
1.4.2.- La disparità di trattamento si verificherebbe anche in relazione ad altre fattispecie di reato che, pur poste a tutela di beni…
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