La ritenuta d’acconto è un anticipo fiscale che il datore di lavoro applica nei confronti del collaboratore. Si tratta di una trattenuta sul compenso dovuto al fornitore e vale come acconto, appunto, sulle imposte che quest’ultimo dovrà versare.
Uno dei meccanismi fiscali più utilizzati in Italia, ma anche tra i più fraintesi: in pratica, una parte del compenso non viene pagata al collaboratore ma direttamente allo Stato come acconto sull’IRPEF da saldare in relazione a quel reddito da parte del collaboratore stesso.
Capire come funziona davvero è fondamentale per evitare errori nei pagamenti, sanzioni e brutte sorprese in dichiarazione dei redditi. A partire dal 2026 sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina della ritenuta d’acconto, in particolare per quanto riguarda le provvigioni e alcuni rapporti tra imprese. Ulteriori cambiamenti entreranno in vigore dal 2028, con nuove forme di ritenuta anche nei rapporti B2B.
Scopriamo insieme tutte le regole per calcolarla, le tempistiche di pagamento e come farla nel concreto.
Cos’è la ritenuta d’acconto (e chi la paga)
La ritenuta d’acconto è una pratica fiscale mediante la quale un soggetto, solitamente un datore di lavoro o un committente, trattiene anticipatamente una percentuale dell’importo dovuto al beneficiario del pagamento.
Questa ritenuta viene poi versata dallo stesso committente direttamente all’Agenzia delle Entrate come acconto delle imposte che il beneficiario dovrà successivamente regolare in sede di dichiarazione dei redditi.
La ritenuta d’acconto si applica su varie tipologie di pagamenti, come compensi per prestazioni di lavoro autonomo o per servizi professionali, con limiti e aliquote differenti a seconda delle molteplici situazioni giuridico-commerciali. Questo sistema della ritenuta d’acconto trova il suo riferimento normativo fondamentale nell’articolo 64 comma 1 del d.p.r. 600/1973.
Il contribuente che si trova obbligato a versare la ritenuta d’acconto è definito dalla normativa fiscale come “sostituto d’imposta”, ovvero:
“colui che, in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili e anche a titolo di acconto. Deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso”.
Il vantaggio del sistema della ritenuta d’acconto per l’amministrazione finanziaria è la garanzia di una sicura e integrale riscossione delle imposte. In questi casi, infatti, l’evasione fiscale viene evitata, anticipando il momento in cui il soggetto passivo subisce il prelievo fiscale (a titolo di acconto o di imposta definitiva).
Possiamo quindi affermare che la ritenuta d’acconto è lo strumento per mezzo del quale può avvenire la cosiddetta sostituzione tributaria.
Quando si applica la ritenuta d’acconto?
Molto semplicemente, con questo strumento il collaboratore esegue un lavoro per il committente come se fosse un professionista (pur non avendo una partita IVA), per un periodo di tempo e un compenso limitati.
La natura del rapporto deve essere appunto «occasionale» e non c’è nel rapporto lavorativo la natura di subordinazione.
Come funziona la ritenuta d’acconto
Il termine «ritenuta d’acconto» è ormai entrato nel gergo comune come sinonimo della «collaborazione occasionale» – anche se in realtà indica un meccanismo fiscale che si applica a diverse tipologie di reddito. Si tratta di una forma di collaborazione lavorativa sempre molto diffusa; soprattutto per quelle categorie per le quali lavorare significa collaborare con più soggetti durante l’anno, per piccole mansioni limitate nel tempo e nell’impegno richiesto, spesso legate a specifici compiti e obiettivi. In realtà indica un meccanismo fiscale che si applica a diverse tipologie di reddito (non solo alle prestazioni occasionali)
In questi casi, spesso i datori di lavoro propongono ai collaboratori sprovvisti di partita IVA – per collaborazioni che non superino i 5.000€ di compenso lordo nell’anno (soglia rilevante ai fini previdenziali INPS, non fiscali) – la formula della collaborazione occasionale, comunemente chiamata collaborazione a ritenuta d’acconto, che prevede una ritenuta del 20%.
La ritenuta d’acconto è, quindi, una trattenuta del 20% che il datore di lavoro trattiene, appunto, dal compenso del lavoratore che opera come professionista o come collaboratore occasionale. Il calcolo della ritenuta è pertanto essenziale per stabilire quanto la trattenuta incida sul compenso di una prestazione.
È bene chiarire che in molti casi può essere utile aprire una partita IVA anche se non si è certi di raggiungere in 5.000€ di reddito annuo; questo è valido soprattutto se si sta entrando nel mondo del lavoro e si vuole avviare un percorso di aumento nel tempo del numero di clienti e collaborazioni: la partita IVA può risultare fiscalmente più vantaggiosa e aiutare a negoziare condizioni e tariffe con maggior leva negoziale data dalla maggiore professionalità con cui ci si presenta sul mercato.
Come si calcola la ritenuta d’acconto?
Il calcolo della ritenuta di acconto è piuttosto semplice, anche se in certi casi in cui concorrono altri elementi come IVA, decurtazioni forfettarie (è il caso delle cessioni di diritto d’autore), marche da bollo o rivalse per casse pensionistiche una ricevuta o una fattura possono diventare abbastanza cervellotiche da produrre e interpretare, con conseguenti possibilità di errore.
Come abbiamo accennato, le aliquote considerate sono del 20% o, in alcuni casi, del 30%. In particolare, l’aliquota al 30% si applica ai compensi per non residenti per l’uso economico di opere dell’ingegno, invenzioni industriali, brevetti e similari. Se suddetti compensi sono versati a organizzazioni stabili in Italia di soggetti non residenti, viene applicata la ritenuta del 20% a titolo di acconto.
La base imponibile è il primo step per calcolare la giusta percentuale della ritenuta d’acconto, oltre che per ciò che riguarda compenso netto e lordo. Rientrano nella base imponibile:
- compensi professionali;
- rimborsi spese non documentati o forfettari per viaggio, vitto e alloggio;
- spese anticipate dal professionista e rimborsate dal committente (se non sostenute in nome e per conto del cliente).
Non concorrono alla base imponibile:
- contributi previdenziali previsti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- eventuale addebito in via di rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell’ordine professionale;
- compensi ricevuti a titolo di rimborso spese anticipate, in nome e per conto del cliente, a patto che non rappresentino spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano analiticamente documentate.
Le aliquote della ritenuta d’acconto: la tabella completa
| Tipo di reddito | Aliquota | Base imponibile | Codice tributo F24 |
|---|---|---|---|
| Compensi per prestazioni di lavoro autonomo da parte di esercenti arti e professioni | 20% | 100% | 1040 |
| Compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale | 20% | 100% | 1040 |
| Compensi per prestazioni di amministratore di condominio | 20% |
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