La nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 15 maggio 2026 costituisce un contributo importantissimo per “mettere in ordine”, specialmente dopo l’entrata in vigore della disciplina della fiscalità del Terzo settore, le diverse categorie di enti del Terzo settore (Ets). Si tratta di una delle questioni che più spesso ritornano nella discussione, sebbene siano passati dieci anni dall’entrata in vigore della legge delega e della sua attuazione attraverso il codice del Terzo settore (d’ora in avanti indicato come “codice” o come “Cts”).
Al di là dei contenuti specifici della nota, essa è utile per ribadire alcuni aspetti fondamentali della nuova disciplina del Terzo settore italiano. Per comodità espositiva, si affronterà dapprima il secondo quesito posto al Ministero, quindi il terzo e, infine, il primo. Sembra questa la modalità più chiara per comprendere la complessità dei temi.
La distinzione fra la definizione civilistica di “impresa” e la qualifica fiscale di “ente non commerciale/commerciale”
Il tema affrontato dal Ministero, che è sempre opportuno richiamare poiché fonte di possibili fraintendimenti, è quello della profonda distinzione fra gli aspetti civilistici e gli aspetti fiscali della normativa relativa agli enti del Terzo settore.
Sotto il profilo civilistico, infatti, gli enti del Terzo settore svolgono attività di interesse generale di cui all’art. 5 Cts e (ove lo ritengano) attività diverse, secondarie e strumentali (art. 6 Cts), entro i limiti previsti. Tali attività possono essere svolte, come precisa l’art. 4 del codice, «(…) in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi (…)». La nota richiama opportunamente a non confondere il piano delle attività svolte e quello del metodo con cui tali attività possono essere svolte, che può essere anche imprenditoriale, con il piano degli aspetti fiscali.
Secondo la disciplina fiscale del Terzo settore, infatti, gli enti del Terzo settore si suddividono in Ets non commerciali ed Ets commerciali. Ma tale distinzione discende, in via generale, dall’art. 79 Cts e si aggiunge alle caratteristiche civilistiche sopra individuate.
Si potrà così avere, provando a schematizzare, una casistica di questo tipo:
a) un ente del Terzo settore che svolge la propria attività di interesse generale con metodo non imprenditoriale e che, fiscalmente, risulterà quale Ets non commerciale;
b) un ente del Terzo settore che svolge la propria attività di interesse generale con metodo non imprenditoriale ma che, in base ai parametri oggettivi stabiliti dall’art. 79, commi 5 e 5-bis, fiscalmente risulterà quale Ets commerciale;
c) un ente del Terzo settore che svolge la propria attività di interesse generale con metodo imprenditoriale e che, di norma, sulla base dei parametri stabiliti dall’art. 79, commi 5 e 5-bis, fiscalmente risulterà quale Ets commerciale (in tal caso, dovrebbe essere seriamente valutata l’acquisizione della qualifica di “impresa sociale”);
d) potrebbe infine darsi, e sembra questo un caso che la nota ministeriale non considera, ma che astrattamente potrebbe configurarsi, anche solo per un periodo di tempo, un ente del Terzo settore che svolge la propria attività di interesse generale con metodo imprenditoriale, ma che in base ai parametri stabiliti dall’art. 79, commi 5 e 5-bis risulti fiscalmente quale Ets non commerciale.
Questa quadripartizione non stupisce: essa è frutto della distinzione fra il piano civilistico e il piano fiscale, da molto tempo segnalata come uno dei problemi principali della legislazione italiana sul Terzo settore. Problema che, per quanto riguarda le imprese sociali, appare risolto, poiché, una volta acquisita la qualifica di impresa sociale, uno solo è il regime fiscale applicabile coerente con quella qualifica (art. 18 del dlgs n. 112/2017). Infatti, dalla qualifica civilistica di impresa sociale discende univocamente il regime fiscale; per gli altri Ets, invece, dalla qualifica civilistica possono discendere diverse discipline fiscali, in ragione delle regole disposte dall’art. 79 Cts per qualificare fiscalmente un ente del Terzo settore come “non commerciale” o “commerciale”.
La possibilità per un Ets che svolge prevalentemente attività commerciali di essere iscritto al Runts
Lo sviluppo che la nota ministeriale dà al tema nel terzo quesito è, quindi, perfettamente coerente. Ci si domandava se un Ets (diverso dall’impresa sociale) potesse svolgere prevalentemente attività commerciali e se ciò consentisse l’iscrizione al Runts. Per quanto visto sopra, la risposta non può che essere positiva: ben possono acquisire la qualifica di Ets enti che svolgano la propria attività secondo un modello organizzativo imprenditoriale e che possono, ricorrendone i requisiti di cui all’art. 79 del Cts, essere qualificati come Ets commerciali.
Correttamente, nella nota ministeriale si sottolinea come, nell’ambito del Terzo settore, alcune tipologie di enti, per loro natura, non siano, in via di principio, compatibili con un modello organizzativo imprenditoriale: si cita il caso delle organizzazioni di volontariato o degli enti filantropici. Precisa, tuttavia, la nota, secondo l’insegnamento visto in precedenza, che «questo non significa, tuttavia, che tali enti non possano assumere astrattamente la qualifica di enti fiscalmente commerciali».
L’occasione offerta da questi due quesiti è anche propizia per ribadire un aspetto istituzionale di grande rilievo: la valutazione circa la qualificabilità di un Ets come commerciale o non commerciale non spetta agli uffici del Runts, bensì all’amministrazione finanziaria. Diversamente, «gli Uffici del Runts terranno in considerazione il rispetto da parte degli enti delle disposizioni ordinamentali (e non di carattere fiscale) che qualificano gli Ets ai fini dell’iscrizione o della permanenza in una determinata sezione del Runts, valutando (…) se la sopravvenuta inadeguatezza delle relative caratteristiche possa determinare l’opzione della migrazione ad altra sezione o piuttosto determini una situazione di incompatibilità con la permanenza nel Registro medesimo». Si tratta di una perimetrazione molto opportuna delle responsabilità istituzionali del Runts e dell’amministrazione finanziaria.
La difficoltà nell’individuare quando un Ets svolga la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa
Sulla base di questa fondamentale distinzione fra qualificazione civilistica e qualificazione fiscale, si giunge al primo quesito ministeriale, che affronta il problema degli effetti derivanti dallo svolgimento dell’attività in forma di “impresa commerciale”, in via esclusiva o principale. Si noti bene che, in questo caso, la qualificazione di commerciale nulla ha a che fare con la qualificazione tributaria sopra esaminata.
L’art. 11, comma 2, del codice afferma che «(…) oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese». La nota ministeriale ricorda correttamente che, oltre alle imprese sociali, «(…) vi siano Ets che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale; a differenza delle imprese sociali, (…), tali enti risultano tenuti alla “doppia iscrizione” ovvero all’iscrizione “oltre che nel Runts”, “anche” nel Ri. Conseguentemente, laddove si chieda se gli Ets che svolgono prevalentemente o esclusivamente attività in forma di impresa commerciale possano essere iscritti al Runts in una sezione diversa da quella funzionalmente collegata all’apposita sezione “imprese sociali” del Ri, la risposta non può che essere affermativa, dato che la qualificazione come Ets (…) presuppone necessariamente l’iscrizione nel Runts». Si ricorderà, invece, che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, per le imprese sociali l’iscrizione nel registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione al Runts.
Ammessa, dunque, l’esistenza di una fattispecie di ente del Terzo settore che svolge la propria attività, in via esclusiva o prevalente, in forma di impresa commerciale, pur non qualificandosi come impresa sociale, si pone il problema di come identificare concretamente tale fattispecie.
Si deve trattare, pertanto, di un ente del Terzo settore iscritto in una delle sezioni del Runts, diversa da quella relativa alle imprese sociali, la cui attività si svolga in forma di impresa commerciale. Ma si badi: è dallo svolgimento di questa attività in forma di impresa commerciale che discende, quale effetto, l’obbligo della doppia iscrizione nel Runts e nel registro delle imprese. In questo caso, quindi, vi è un’attività imprenditoriale commerciale ex art. 2082 del codice civile che fa scattare l’obbligo di iscrizione. Detto altrimenti, non è l’art. 11, comma 2, Cts ad attribuire natura imprenditoriale all’Ets mediante l’iscrizione nel registro delle imprese, bensì esso collega l’obbligo di iscrizione alla circostanza, da accertare in concreto (con tutte le incertezze o i ritardi del caso, trattandosi di un fatto che, come tale, potrebbe essere diversamente apprezzato dai diversi osservatori), che l’ente eserciti esclusivamente o principalmente la propria attività secondo il paradigma civilistico dell’impresa.
Dunque, solo attraverso un’attenta considerazione del caso concreto, ossia del modo in cui la singola realtà associativa o fondazionale opera, si potrà comprendere se quell’Ets, diverso dall’impresa sociale, stia svolgendo le proprie attività, e in particolare quelle di interesse generale, con quei requisiti di professionalità, organizzazione, economicità e destinazione alla produzione o allo scambio di beni o servizi richiesti dall’art. 2082 del codice civile, tali da far scattare l’obbligo, previsto dall’art. 11, comma 2, Cts, dell’iscrizione anche nel registro delle imprese, oltre che nel Runts.
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