La Grande Sezione della Corte di giustizia Ue boccia i rimedi formali contro il precariato pubblico: cambiare nome al contratto o pagare indennizzi forfettari non basta.
Una lavoratrice della Comunidad de Madrid lavora per anni con una successione di contratti a termine, usati per coprire posti vacanti e necessità continuative della pubblica amministrazione. Quando chiede tutela, il sistema spagnolo le offre una soluzione: il suo rapporto non è più a termine, ma non è nemmeno stabile. È un contratto “non permanente a tempo indeterminato” — una formula che cambia l’etichetta senza cambiare la sostanza. Oppure, alla cessazione, un’indennità forfettaria con un tetto massimo.
Molti operatori del diritto del lavoro si stanno interrogando su quando i rimedi contro i contratti a termine nella Pa sono insufficienti secondo la Corte Ue: la risposta della Grande Sezione della Corte di giustizia, con la sentenza del 14 aprile 2026 nella causa C-418/24, è netta. Cambiare il nome giuridico al rapporto precario non elimina la precarietà, e un’indennità standardizzata con massimale non ha effetto deterrente. I rimedi devono essere reali, effettivi e dissuasivi — non formali. Un messaggio che riguarda la Spagna, ma che parla a tutti gli ordinamenti europei, Italia inclusa.
Il quadro normativo: cosa impone la direttiva 1999/70/CE
La direttiva 1999/70/CE, con l’Accordo quadro allegato, disciplina il lavoro a termine nell’Unione Europea. La clausola 5 dell’Accordo quadro impone agli Stati membri di adottare misure per prevenire e sanzionare l’abuso nella successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Le misure possono consistere in ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo, in una durata massima totale dei contratti a termine successivi, o nel numero massimo di rinnovi ammessi.
La direttiva non impone la conversione automatica del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato nel settore pubblico. Gli Stati possono escluderla, soprattutto quando — come in Italia e in Spagna — principi costituzionali impongono l’accesso alla funzione pubblica tramite concorso. Ma se la conversione non è prevista, l’ordinamento deve introdurre misure equivalenti, effettive e dissuasive. Questa è la condizione che la Corte verifica, e che il sistema spagnolo non soddisfa.
I quattro rimedi spagnoli esaminati dalla Corte
Il sistema spagnolo aveva predisposto quattro strumenti alternativi alla conversione automatica. La Corte li esamina uno per uno e li trova tutti insufficienti, individualmente e nel loro complesso.
Il primo strumento è la qualificazione del rapporto come “indefinido no fijo” — non permanente a tempo indeterminato. Formalmente il lavoratore non ha più un contratto a termine: il rapporto prosegue a tempo indeterminato fino a quando il posto non venga coperto tramite concorso o altra procedura definitiva. La Corte boccia questa soluzione con un argomento preciso: cambiare il nome giuridico del rapporto non elimina la precarietà se la sostanza rimane invariata. Il lavoratore continua a trovarsi in una situazione di incertezza occupazionale, esposto a cessazione futura, senza quella stabilità che l’Accordo quadro considera elemento centrale di tutela. La misura non elimina l’abuso: ne prolunga gli effetti sotto altra veste. È uno dei passaggi più incisivi della sentenza, destinato a risuonare in tutti gli ordinamenti che hanno sviluppato figure analoghe.
Il secondo strumento sono le indennità economiche alla cessazione, parametrate ai giorni di retribuzione per anno di servizio con limiti massimi. La Corte le giudica inidonee per quattro ragioni distinte: non coprono integralmente il danno subito; non tengono conto delle diverse situazioni concrete; non esercitano un adeguato effetto deterrente sulla pubblica amministrazione; intervengono solo alla cessazione del rapporto, quando il pregiudizio si è già consolidato. La Corte osserva implicitamente che il danno da abuso del termine non è solo patrimoniale: comprende la perdita di chance professionali, l’incertezza esistenziale e la compressione delle prospettive di carriera — elementi che un’indennità forfettaria con massimale non può compensare adeguatamente.
Il terzo strumento è la responsabilità delle amministrazioni. La Corte ammette in linea teorica che sanzioni interne, responsabilità dirigenziali o obblighi risarcitori possano costituire misure adeguate. Ma ciò vale solo se il sistema è preciso, prevedibile, concretamente applicato e accompagnato da ulteriori strumenti effettivi. Se la responsabilità resta generica o raramente azionata, non può essere considerata rimedio sufficiente. È una censura che supera il caso spagnolo e interroga molti ordinamenti europei nei quali la responsabilità per abuso del lavoro flessibile resta più teorica che pratica.
Il quarto strumento sono le procedure di stabilizzazione e concorsi riservati o agevolati, che valorizzano l’esperienza maturata dal personale precario. La Corte ne riconosce la possibile utilità, ma chiarisce che non rappresentano di per sé una risposta adeguata all’abuso già verificato. La ragione è semplice: si tratta di procedure aperte, eventuali e aleatorie. Il lavoratore può non partecipare, non risultare vincitore, o attendere tempi incompatibili con l’esigenza di tutela immediata. Il concorso può essere uno strumento di politica del personale, ma non sostituisce la necessità di una sanzione effettiva e immediata contro l’uso illegittimo del contratto a termine.
Il principio generale: la discrezionalità degli Stati non può tradursi in impunità
Il cuore della sentenza è un principio di carattere generale che la Corte enuncia con chiarezza: la discrezionalità organizzativa degli Stati nella gestione del pubblico impiego non può tradursi in una sostanziale impunità dell’amministrazione che abusa del contratto a termine.
La direttiva 1999/70 non è una norma di principio priva di contenuto prescrittivo concreto. Impone risultati: i rimedi devono essere capaci di sanzionare il datore pubblico che ha abusato del termine, di rimuovere concretamente le conseguenze della violazione, e di prevenire il ripetersi del fenomeno. Se nessuno degli strumenti previsti soddisfa questi requisiti — nemmeno nel loro complesso — il sistema nazionale è incompatibile con la direttiva.
La sentenza colpisce i rimedi di facciata: i rapporti pseudo-stabili, le indennità simboliche, le responsabilità solo teoriche, le sanatorie occasionali. Il messaggio finale è netto: se la precarietà è abusiva, la risposta deve essere sostanziale.
I possibili riflessi per l’Italia
La sentenza interessa direttamente anche il contesto italiano. Il ricorso al lavoro flessibile nella pubblica amministrazione continua a manifestarsi in comparti strategici: sanità, enti locali, scuola, ricerca, partecipate. L’ordinamento italiano conosce il principio del concorso pubblico e, salvo eccezioni, esclude la conversione automatica del contratto a termine in rapporto stabile. È proprio per questo che assume rilievo il monito europeo: l’assenza di conversione richiede rimedi alternativi seri, non simbolici.
Il rischio, in assenza di rimedi effettivi, è che il contratto a termine diventi modalità ordinaria di copertura del fabbisogno stabile, con costi sociali scaricati sui lavoratori. Eccezioni temporanee e indennità simboliche non risolvono il problema strutturale. La soluzione indicata implicitamente dalla Corte è la programmazione seria degli organici e strumenti di stabilizzazione coerenti con i principi costituzionali, in modo che il contratto a termine torni a essere ciò che dovrebbe sempre essere: una risposta eccezionale a esigenze davvero temporanee.
La decisione non impone scorciatoie incompatibili con i principi costituzionali di accesso alla funzione pubblica. Impone invece che il rispetto del concorso non diventi una giustificazione permanente del precariato. Il punto di equilibrio è chiaro: gli Stati restano liberi di organizzare il pubblico impiego, ma non possono utilizzare il tempo determinato per esigenze strutturali senza prevedere conseguenze effettive per chi ne abusa.
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Angelo Greco
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