Le ferie non si decidono autonomamente: spetta al datore stabilire il periodo, tenendo conto degli interessi del lavoratore. La maturazione avviene per ratei mensili e continua durante malattia, maternità e congedi. Durante la cassa integrazione totale le ferie possono essere differite. Nel periodo di preavviso, le ferie non si computano salvo accordo tra le parti.
Un dipendente comunica al datore che prenderà le ferie la settimana prossima, senza aspettare l’approvazione. Un altro rifiuta il calendario proposto dall’azienda. Un terzo, in cassa integrazione, chiede di smaltire i residui ferie durante la sospensione. Situazioni quotidiane, ma giuridicamente complesse.
La risposta alla domanda su chi decida quando prendere le ferie e come si calcolino parte da un principio che molti lavoratori non conoscono: in mancanza di disciplina contrattuale, spetta al datore di lavoro stabilire il periodo feriale — non al lavoratore. Le ferie non sono una vacanza che si prenota quando si vuole: sono un istituto regolato da norme precise, con diritti e doveri da entrambe le parti.
Chi decide il periodo feriale: il datore, non il lavoratore
L’art. 2109 cod. civ. attribuisce al datore di lavoro il potere di stabilire il periodo di ferie, quale espressione del suo potere organizzativo. Il datore deve tenere conto degli interessi del lavoratore e comunicargli con anticipo il periodo stabilito — ma la decisione finale spetta a lui.
Il dipendente non può assegnarsi arbitrariamente i giorni di ferie senza il consenso del datore. Se lo fa, commette un’irregolarità che può avere conseguenze disciplinari.
La situazione opposta — il lavoratore che si rifiuta di prendere le ferie o di aderire al calendario proposto dall’azienda — crea un problema inverso. In questo caso il datore deve invitare formalmente il lavoratore a godere delle ferie entro un arco temporale stabilito, anche per evitare le sanzioni previste in caso di mancato smaltimento del minimo legale. Se il lavoratore persiste nell’omissione, il datore ha il potere di collocarlo in ferie forzate: una misura estrema, ma legittima, prevista proprio per gestire i casi di inerzia del dipendente.
Come maturano le ferie: il meccanismo dei ratei
La maturazione avviene in dodicesimi, in relazione ai mesi di servizio prestato. La regola generale — salvo diverse previsioni del contratto collettivo — è che aver lavorato per una frazione di mese pari o superiore a quindici giornicomporta la maturazione di un rateo mensile di ferie.
Chi lavora meno di quindici giorni in un mese non matura il rateo per quel mese. Chi lavora esattamente quindici giorni sì.
Le ferie maturano non solo durante i periodi di lavoro effettivo, ma anche durante alcune assenze tutelate dalla legge: astensione obbligatoria per maternità e congedo di paternità , congedo parentale, malattia, ferie stesse e congedo matrimoniale.
Non maturano invece durante: i periodi di aspettativa, lo sciopero, le assenze non giustificate, la cassa integrazione a zero ore.
La retribuzione durante le ferie: si prende tutto
Durante il periodo di ferie il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico che avrebbe percepito se avesse lavorato. La legge impone al datore di corrispondere la retribuzione piena anche in assenza della prestazione.
Gli elementi che compongono la retribuzione feriale sono generalmente individuati dalla contrattazione collettiva. Rientrano nella base di calcolo tutti gli elementi tipici e continuativi della paga: minimi tabellari, ex indennità di contingenza, EDR, superminimi individuali e collettivi, scatti di anzianità . Sono invece esclusi gli elementi di natura occasionale — quelli che non vengono erogati con regolarità nel corso del rapporto.
Cassa integrazione: quando le ferie si possono differire
In presenza di sospensione totale dell’attività lavorativa con ricorso a CIGO, CIGS o CIG in deroga, la necessità di garantire al lavoratore il recupero delle energie psicofisiche viene meno: il lavoratore non lavora, quindi non ha bisogno di riposo nel senso tecnico che giustifica le ferie. In questi casi, il godimento delle ferie — sia quelle già maturate sia quelle in corso di maturazione — può essere posticipato al momento della ripresa dell’attività lavorativa, alla cessazione dell’evento sospensivo.
La situazione è diversa in caso di riduzione parziale dell’attività — cassa integrazione parziale o contratti di solidarietà . In questi casi, il lavoratore continua a prestare attività , sia pure ridotta, e conserva il diritto al ristoro psicofisico che le ferie garantiscono. Il datore non può differire indefinitamente le ferie: deve comunque assicurare il minimo legale di smaltimento.
Sul fronte della maturazione, in mancanza di norme specifiche: durante la sospensione totale dell’attività i ratei non maturano; durante le riduzioni di orario o le sospensioni a rotazione, i ratei maturano normalmente secondo il criterio dei quindici giorni. È comunque consigliabile disciplinare questi aspetti negli accordi sindacali per evitare incertezze interpretative.
Ferie e preavviso: non si sovrappongono
Un caso frequente di confusione riguarda il rapporto tra ferie e periodo di preavviso. La regola è chiara: l’art. 2109 cod. civ. prevede espressamente che il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie. Il preavviso va lavorato per intero.
Le parti possono però concordare diversamente: se datore e lavoratore sono d’accordo, è possibile fruire di ferie durante il periodo di preavviso senza che questo ne riduca la durata — le ferie si fanno, il preavviso continua a decorrere parallelamente.
Se invece il lavoratore si assegna arbitrariamente ferie durante il preavviso senza il consenso del datore, quest’ultimo ha il diritto di trattenere le retribuzioni corrispondenti al periodo di preavviso non lavorato, oppure di prolungare la durata del preavviso di un periodo equivalente a quello delle ferie fruite unilateralmente.
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 Angelo Greco
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