La Cassazione chiarisce che i contratti stagionali non sono soggetti al tetto delle cinque proroghe perché non hanno il limite massimo di 36 mesi di durata complessiva.
Una società multinazionale stipula con un lavoratore quattro contratti a termine stagionali tra il 2015 e il 2018, oggetto di sette proroghe. Il lavoratore chiede la conversione del rapporto in tempo indeterminato, sostenendo che il limite massimo di cinque proroghe previsto per i contratti a termine sia stato superato. Il Tribunale gli dà ragione. La Corte d’Appello di Milano conferma. La Cassazione ribalta tutto.
La domanda che molte aziende con lavoro stagionale si pongono è se nel lavoro stagionale valga il limite delle cinque proroghe in 36 mesi: la risposta della Cassazione, con la sentenza n. 11269 del 2026, è no. I contratti stagionali non sono soggetti al tetto massimo di cinque proroghe nell’arco di trentasei mesi perché quel limite è logicamente inseparabile dal vincolo della durata massima complessiva di trentasei mesi — vincolo che per il lavoro stagionale non esiste. Applicare il tetto delle proroghe senza il tetto di durata sarebbe, nelle parole della Corte, “davvero illogico”.
Il quadro normativo: cosa dice il d.lgs. 81/2015
Il d.lgs. n. 81 del 2015, nel testo anteriore alle modifiche del decreto-legge n. 87 del 2018, prevedeva due limiti distinti per i contratti a tempo determinato.
Il primo, all’art. 19, comma 2, era il limite massimo di durata complessiva: i contratti a termine tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore non potevano superare i trentasei mesi.
Il secondo, all’art. 21, comma 2, era il limite al numero di proroghe: il contratto a tempo determinato poteva essere prorogato fino a cinque volte nell’arco dei trentasei mesi, nel rispetto del termine massimo.
Lo stesso art. 19, comma 2, prevedeva però un’eccezione esplicita per il lavoro stagionale: i contratti relativi ad attività stagionali erano esonerati dal limite massimo di trentasei mesi. Potevano essere stipulati, rinnovati e prorogati senza che questo tetto si applicasse.
Il ragionamento della Cassazione: due limiti inscindibili
La Sezione Lavoro della Cassazione costruisce il proprio ragionamento sulla relazione logica tra i due limiti. Il tetto delle cinque proroghe non è una regola autonoma e isolata: è una regola che presuppone l’esistenza del limite massimo di trentasei mesi. Il suo scopo è regolare come si consumano i trentasei mesi — quante proroghe sono consentite nel periodo — non fissare un limite che operi indipendentemente da quel periodo.
Se il contratto è stagionale e non ha il limite dei trentasei mesi, la regola sulle cinque proroghe perde il suo presupposto applicativo. Applicarla comunque produrrebbe un effetto assurdo: il datore di lavoro non potrebbe prorogare il contratto più di cinque volte, ma potrebbe tranquillamente stipulare un nuovo contratto il giorno dopo la scadenza — senza alcun intervallo obbligatorio, come espressamente previsto per il lavoro stagionale — e ricominciare a contare da zero. Il divieto di proroga sarebbe completamente neutralizzato dalla facoltà di rinnovo senza limiti numerici e senza soluzione temporale.
La Cassazione lo dice esplicitamente: “appare davvero illogica la tesi che considera cogente, anche per il lavoro stagionale, il limite massimo delle cinque proroghe in 36 mesi, essendo un simile divieto completamente neutralizzato dalla facoltà di plurimi rinnovi del contratto, senza alcun tetto numerico e senza soluzione temporale”.
Il principio di diritto cristallizzato dalla sentenza
La Cassazione formula il principio di diritto in modo preciso, delimitando con cura il campo di applicazione temporale della regola. Nel regime del d.lgs. n. 81 del 2015, nel testo anteriore alle modifiche del decreto-legge n. 87 del 2018, i rapporti a tempo determinato relativi ad attività di lavoro stagionale, non sottoposti al limite massimo di durata di trentasei mesi per espressa previsione dell’art. 19, comma 2, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 21, comma 1, che introduce il limite massimo di cinque proroghe nell’arco di trentasei mesi, poiché quest’ultima disposizione presuppone il rispetto del tetto massimo di durata.
Il riferimento al “testo anteriore alle modifiche” del decreto-legge n. 87 del 2018 è importante: il principio si riferisce alla disciplina applicabile al caso esaminato, che riguardava il periodo 2015-2018. Le modifiche successive possono aver variato il quadro normativo.
Le conseguenze per il lavoratore e il rinvio
La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare il caso applicando il principio di diritto enunciato.
In pratica, il giudice di rinvio dovrà valutare se, esclusa la violazione del limite delle cinque proroghe, esistano altri profili che possano giustificare la conversione del rapporto o il pagamento dell’indennità risarcitoria. Se la stagionalità era genuina e i contratti erano stati stipulati correttamente, la domanda del lavoratore dovrebbe essere rigettata.
Le implicazioni pratiche per le aziende con lavoro stagionale
La sentenza n. 11269/2026 ha conseguenze operative concrete per i datori di lavoro che operano in settori stagionali — turismo, ristorazione, agricoltura, commercio con picchi stagionali.
Il limite delle cinque proroghe non si applica ai contratti stagionali, nel regime normativo esaminato. Le aziende possono prorogare i contratti stagionali più di cinque volte senza che questo determini automaticamente la conversione del rapporto in tempo indeterminato.
Rimane fermo, ovviamente, il requisito della genuinità della stagionalità: il contratto deve riguardare effettivamente un’attività che per sua natura si concentra in determinati periodi dell’anno, come definita dal d.P.R. n. 1525 del 1963 o dai contratti collettivi. Un contratto formalmente stagionale che copre in realtà un’esigenza stabile e continuativa dell’azienda non beneficia di queste deroghe.
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Angelo Greco
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