Tassazione su un reddito minimo presunto anche se è in perdita, maggiorazione IRES del 10,5%, blocco del credito IVA, limitazioni alle perdite e rischio di accertamenti. Ma esistono rimedi: interpello disapplicativo e prova contraria. Guida completa.
Una società immobiliare incassa pochi affitti, non supera i ricavi minimi previsti dalla legge e finisce nel mirino del fisco come “società di comodo”. Cosa le succede concretamente? Paga più tasse? Perde il credito IVA? Rischia sanzioni?
La risposta alla domanda su cosa rischi una società considerata di comodo richiede di conoscere il meccanismo del reddito minimo presunto, la maggiorazione IRES, i blocchi sul credito IVA e i rimedi a disposizione per uscire da questa qualifica. Il quadro normativo di riferimento è l’art. 30 della L. n. 724/1994, aggiornato dal D.Lgs. n. 192/2024 con effetto dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023.
Cos’è una società di comodo e come ci si finisce
Una società è considerata non operativa quando non supera il test di operatività: i suoi ricavi e proventi effettivi sono inferiori a un importo minimo calcolato applicando coefficienti forfetari al valore di determinati beni — immobili, partecipazioni, altre immobilizzazioni. La logica è che una società che possiede beni di un certo valore ma non genera ricavi proporzionati probabilmente non esercita una vera attività d’impresa, ma gestisce patrimoni per finalità elusive.
La qualifica non è permanente: può valere per un anno e non per il successivo. E non riguarda solo le grandi strutture: colpisce società di persone, società di capitali e cooperative, incluse le piccole società immobiliari di famiglia.
Il reddito minimo presunto: si paga anche in perdita
La conseguenza più immediata è che la società non può dichiarare un reddito inferiore a un reddito minimo presunto, calcolato con gli stessi coefficienti forfetari usati per il test di operatività applicati al valore dei beni.
Facciamo un esempio pratico. La Rossi Immobiliare Srl possiede un immobile del valore catastale di 500.000 euro. Il coefficiente applicabile è del 4,75%: il reddito minimo presunto è circa 23.750 euro. Se la società ha avuto costi superiori ai ricavi e il suo reddito effettivo è negativo, non può dichiarare la perdita: deve dichiarare 23.750 euro e pagarci le tasse sopra.
La perdita dell’anno in cui la società è non operativa non si può riportare agli anni successivi né trasferire in caso di opzione per trasparenza fiscale o consolidato. Le perdite pregresse possono essere usate solo fino a concorrenza del reddito minimo: non possono portarlo sotto quella soglia.
La maggiorazione IRES del 10,5%
Per le società soggette a IRES, la qualifica di comodo comporta una maggiorazione dell’aliquota del 10,5% rispetto all’aliquota ordinaria del 24%. In pratica, l’aliquota effettiva sul reddito della società non operativa sale al 34,5%.
Per le società di persone, la maggiorazione IRES non si applica — ma il reddito minimo presunto è comunque tassato in capo ai soci in trasparenza.
Il blocco del credito IVA
Sul fronte IVA le conseguenze sono pesanti. La società di comodo non può chiedere il rimborso del credito IVA e non può usarlo in compensazione orizzontale — cioè non può usarlo per pagare altri tributi tramite modello F24. Può solo riportarlo agli anni successivi per compensarlo con eventuali debiti IVA periodici.
Se la non operatività si prolunga per anni, il credito IVA rischia di diventare definitivamente inutilizzabile.
Questa regola nazionale ha però subito un’importante correzione dal diritto europeo. La Corte di Giustizia UE con la sentenza del 7 marzo 2024 (causa C-341/22) ha stabilito che la mera qualifica di società di comodo non può privare automaticamente la società del diritto alla detrazione IVA, che può essere negato solo in presenza di frode o abuso da accertare caso per caso. La Cassazione con la sentenza n. 24416/2024 ha recepito questo principio: la norma interna deve essere disapplicata nella parte in cui blocca il diritto di detrazione solo per ragione della non operatività, senza prova di frode o abuso.
Le sanzioni amministrative
Se la società dichiara di non applicare la disciplina — invocando situazioni oggettive di disapplicazione — senza che tali situazioni esistano realmente, l’Agenzia delle Entrate può applicare le sanzioni per infedele dichiarazione (tra il 90% e il 180% della maggiore imposta), per omesso versamento e per indebita compensazione o detrazione dell’IVA.
Esiste anche una sanzione specifica: se la società omette di indicare nel prospetto RS della dichiarazione dei redditi i codici che segnalano la disapplicazione della disciplina, si applica una sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro ai sensi dell’art. 8, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 471/1997.
Gli ulteriori rischi: IRAP e accertamenti
Ai fini IRAP la disciplina prevede una presunzione di valore minimo della produzione, con imposizione su una base minima anche in assenza di margini effettivi.
Sul fronte degli accertamenti, dichiarare il reddito minimo non mette al riparo da ulteriori contestazioni. L’Agenzia delle Entrate può accertare maggiori redditi anche oltre il minimo presunto, e la qualifica di non operatività è tipicamente un segnale di rischio elevato che aumenta la probabilità di essere sottoposti a controllo.
I rimedi: come uscirne
Il sistema prevede diversi strumenti per non applicare la disciplina o per contestarla.
Il più strutturato è l’interpello disapplicativo: la società presenta istanza all’Agenzia delle Entrate dimostrando l’esistenza di situazioni oggettive che hanno reso impossibile il raggiungimento dei ricavi o del reddito minimi — ad esempio un cantiere bloccato per ritardi nelle autorizzazioni, canoni di locazione vincolati per legge, temporanea inagibilità dell’immobile, attività di ricerca propedeutica, settore in crisi per cause esterne. Se l’interpello è accolto, la società indica in dichiarazione i codici di disapplicazione e non applica la disciplina per quel periodo.
È possibile anche indicare la disapplicazione direttamente in dichiarazione, senza interpello, indicando i codici nel prospetto RS. Questo è più rapido ma più rischioso: se l’Agenzia verifica e accerta che le situazioni oggettive non esistevano, scattano le sanzioni.
Se invece arriva un avviso di accertamento, la società può impugnarlo davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, fornendo prova contraria dell’effettiva operatività o delle situazioni oggettive. Per l’IVA, può invocare la disapplicazione della norma interna in contrasto con il diritto UE.
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Angelo Greco
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