Il neopatentato causa un incidente con l’auto del padre: paga l’assicurazione?


La clausola che esclude la garanzia per i “non abilitati alla guida” è ambigua e va interpretata contro l’assicurazione. Chi ha la patente con limiti non è equiparabile a chi non ce l’ha. La Cassazione 13834/2026 lo conferma.

Un ragazzo neopatentato prende la berlina compatta del padre — un’auto con un rapporto potenza/tara superiore ai limiti consentiti ai neopatentati — e causa un incidente mortale. L’assicurazione paga il risarcimento agli eredi della vittima — oltre un milione di euro — ma poi si rivale sul padre chiedendogli 500.000 euro, sostenendo che la polizza escludeva la copertura per i sinistri causati da soggetti “non abilitati alla guida”.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 13834 del 12 maggio 2026, rigetta la domanda di rivalsa. La clausola è ambigua, e le clausole ambigue nei contratti di assicurazione si interpretano contro chi le ha predisposte — cioè contro l’assicurazione.

La domanda su se l’assicurazione copra il sinistro causato dal neopatentato sulla supercar del padre richiede di capire la distinzione tra chi è “non abilitato alla guida” e chi ha la patente ma con limiti, e come funziona l’interpretazione delle clausole ambigue nei contratti assicurativi.

Il divieto per i neopatentati: cosa prevede il Codice della Strada

Al momento del sinistro — 2012 — il Codice della Strada vietava ai patentati da meno di un anno di guidare veicoli con un rapporto tra potenza e massa superiore a 55 kilowatt per tonnellata. Chi aveva conseguito la patente B da meno di un anno non poteva quindi mettersi al volante di auto potenti.

Per chi ha conseguito la patente dal 14 dicembre 2024, il divieto si applica per tre anni ma con limiti meno stringenti rispetto alla normativa previgente.

Il ragazzo aveva violato questa limitazione guidando una berlina compatta che superava quel rapporto potenza/tara. Non aveva però mai perso la patente né era privo di abilitazione: aveva la patente B, semplicemente con i limiti previsti per i neopatentati.

Cosa significa “non abilitato alla guida”: la distinzione decisiva

La clausola della polizza escludeva la copertura assicurativa per i sinistri causati da soggetti “non abilitati alla guida”. La Cassazione chiarisce cosa significa questa espressione nel combinato disposto degli artt. 116 e 117 del Codice della Strada.

La mancanza di abilitazione è qualcosa di radicalmente diverso dal semplice superamento dei limiti della patente. Comprende: l’assoluto difetto di patente — chi non ha mai conseguito l’abilitazione; la sospensione della patente; la revoca della patente; il decorso del termine per la conferma; le condizioni ostative sopraggiunte che tolgono validità al titolo; la guida di un veicolo di categoria diversa da quella per cui la patente è stata conseguita — ad esempio guidare un camion con la sola patente B.

Il ragazzo neopatentato non rientrava in nessuna di queste categorie. Aveva la patente B valida e in vigore. Aveva violato un limite imposto ai neopatentati — guidare un’auto troppo potente — ma questo non lo rendeva “non abilitato alla guida” nel senso tecnico dell’espressione.

La clausola ambigua e la regola interpretativa dell’art. 1370 cod. civ.

Il problema nasce dall’ambiguità della clausola contrattuale. L’espressione “non abilitato alla guida” può essere intesa in due modi: il senso stretto — chi è privo di patente o ha una patente non valida — e il senso lato — chiunque si trovi alla guida in violazione di qualsiasi limitazione o condizione della propria patente.

Se si adotta il senso lato, la clausola escluderebbe la copertura per: chi guida senza patente; chi guida con patente sospesa o revocata; il neopatentato che supera i limiti di potenza; il disabile che guida senza le dotazioni prescritte; chi ha solo il foglio rosa e trasporta passeggeri violando il relativo divieto.

La Cassazione rileva che questa interpretazione estensiva è incoerente con il senso che all’espressione “abilitato alla guida” si sarebbe dovuto attribuire in base al Codice della Strada. E soprattutto: la clausola è ambigua, perché le due interpretazioni sono entrambi plausibili.

L’art. 1370 cod. civ. stabilisce che le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o nei moduli predisposti da uno dei contraenti si interpretano, in caso di dubbio, in favore dell’altro — cioè contro chi ha predisposto il contratto. Nei contratti assicurativi, la compagnia assicurativa è chi predispone le clausole: le clausole ambigue si interpretano a suo sfavore.

Poiché la clausola era ambigua, il giudice era obbligato a interpretarla in senso sfavorevole all’assicurazione — cioè nel senso più restrittivo, che esclude dalla nozione di “non abilitato” chi ha la patente valida con limiti.

La clausola non è opponibile ai terzi danneggiati

Un secondo principio fondamentale della sentenza riguarda i terzi danneggiati. La clausola che esclude la garanzia per i “non abilitati alla guida” non è opponibile ai terzi che hanno subito il danno, ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs. n. 209/2005(Codice delle Assicurazioni Private).

Questo significa che l’assicurazione era comunque tenuta a risarcire gli eredi della vittima, indipendentemente dalla questione della copertura. Il problema della clausola riguardava solo la rivalsa — il diritto dell’assicurazione di recuperare dal contraente o dall’assicurato quanto pagato ai terzi.

La Cassazione ha rigettato la domanda di rivalsa per 500.000 euro perché la clausola non era applicabile al caso del neopatentato: essendo ambigua e dovendo essere interpretata contro l’assicurazione, non escludeva la copertura per chi aveva la patente con limiti.

Le conseguenze pratiche per i proprietari di auto

La sentenza ha implicazioni concrete per i proprietari di veicoli che lasciano guidare la propria auto a figli neopatentati o ad altri soggetti con patente limitata.

Il principio generale è che l’assicurazione RC auto copre i danni ai terzi anche quando il conducente ha violato limitazioni della patente — il terzo danneggiato non può mai essere pregiudicato da circostanze interne al rapporto tra assicurazione e assicurato. La compagnia paga i danni e può poi rivalersi sul contraente, ma solo se esistono clausole chiare e non ambigue che lo consentano.

Se la clausola di rivalsa usa termini ambigui — come “non abilitato alla guida” senza specificare se include o esclude i conducenti con patente limitata — quella clausola non può essere usata dalla compagnia per recuperare i soldi pagati.




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 Paolo Florio

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