cosa succede con il divorzio?


Il diritto di abitare la casa familiare assegnata in separazione cade automaticamente con il divorzio se la sentenza non lo reitera. L’ex che resta risponde del danno da occupazione. Lo dice il Tribunale di Torino.

In sede di separazione, il tribunale assegna la casa familiare alla moglie, che vi abita con i figli. Anni dopo arriva il divorzio: la sentenza regola l’assegno divorzile, l’affidamento dei figli, ma non dice nulla sull’assegnazione della casa. La moglie continua ad abitarci. Il marito — proprietario dell’immobile — la cita in giudizio sostenendo che lei non ha più titolo per stare in quella casa e che gli deve un risarcimento per ogni mese di occupazione.

Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 1881 del 30 marzo 2026, dà ragione al marito. Il diritto di abitazione attribuito con la separazione cade automaticamente con il divorzio quando la sentenza di divorzio non lo reitera né lo disciplina espressamente. La permanenza nell’immobile senza titolo legittima l’azione di restituzione e il risarcimento del danno da mancato godimento, liquidabile in via presuntiva sulla base del valore locativo di mercato.

La domanda su cosa succede alla casa familiare assegnata in separazione quando arriva il divorzio è fondamentale per chi si trova in questa situazione, sia come proprietario che come occupante.

L’assegnazione della casa familiare: la regola generale

L’assegnazione della casa familiare è disciplinata dall’art. 337-sexies cod. civ.: il godimento della casa familiare viene attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, ed è assegnato al genitore con cui i figli convivono prevalentemente. L’assegnazione non dipende dalla proprietà dell’immobile: può essere assegnata anche la casa di proprietà esclusiva dell’altro coniuge.

Il provvedimento di assegnazione attribuisce al coniuge assegnatario un diritto di abitazione opponibile ai terzi — anche a eventuali acquirenti dell’immobile — e lo legittima a rimanere nella casa familiare come tutela dell’interesse dei figli a non perdere la continuità ambientale in cui sono cresciuti.

La questione cruciale è: quanto dura questo diritto? Il Tribunale di Torino ha risposto in modo preciso: dura fino alla sentenza di divorzio, se quella sentenza non lo conferma esplicitamente.

Il divorzio sostituisce la separazione: effetto automatico sulla casa

Il ragionamento del Tribunale di Torino si fonda su un principio generale: il giudizio di divorzio supera e sostituisce la regolamentazione dei rapporti patrimoniali contenuta nella pronuncia di separazione. Non è una modifica delle condizioni della separazione — che richiederebbe un apposito procedimento — ma una nuova disciplina complessiva del rapporto tra gli ex coniugi che, per definizione, cancella il regime della separazione.

La separazione è uno stato temporaneo: mantiene il vincolo matrimoniale pur sospendendo alcuni suoi effetti. Il divorzio scioglie definitivamente quel vincolo. I provvedimenti della separazione — compresa l’assegnazione della casa — sono funzionali allo stato di separazione e alla tutela della famiglia durante quella fase. Quando la famiglia viene definitivamente sciolta dal divorzio, quei provvedimenti perdono il loro substrato giuridico.

Se il giudice del divorzio vuole mantenere l’assegnazione della casa, deve dirlo espressamente nella sentenza. Se non lo dice — perché non viene richiesto, perché non ci sono più figli minorenni da tutelare, o per qualsiasi altra ragione — l’assegnazione cessa automaticamente con la pronuncia del divorzio.

L’occupazione senza titolo e le sue conseguenze

Chi rimane nella casa dopo che il titolo è venuto meno occupa l’immobile sine titulo — senza alcun diritto giuridicamente riconoscibile. Questa situazione legittima il proprietario ad agire su due fronti.

Il primo è l’azione personale di restituzione: il proprietario può chiedere al giudice di condannare l’ex coniuge a rilasciare l’immobile, e il giudice — accertata l’assenza di titolo — deve disporre il rilascio.

Il secondo è il risarcimento del danno da mancato godimento: per ogni mese in cui l’immobile è stato occupato senza titolo, il proprietario ha subito un danno perché non ha potuto godere del bene né concederlo in locazione a terzi. Come abbiamo già illustrato nell’articolo dedicato all’occupazione senza titolo degli immobili, il danno non è automatico — non vale il principio del danno in re ipsa — ma può essere desunto in via presuntiva e liquidato equitativamente sulla base del valore locativo di mercato dell’immobile.

Il Tribunale di Torino ha applicato esattamente questo schema: ha accertato la cessazione del titolo con il divorzio, ha ordinato il rilascio dell’immobile e ha liquidato il risarcimento del danno sulla base del canone locativo di mercato per il periodo di occupazione sine titulo.

Quando l’assegnazione sopravvive al divorzio?

La regola fissata dalla sentenza di Torino non esclude che il diritto di abitazione possa sopravvivere al divorzio: richiede semplicemente che la sentenza di divorzio lo preveda espressamente.

Il giudice del divorzio può assegnare nuovamente la casa familiare se sussistono i presupposti dell’art. 337-sexies cod. civ.: la presenza di figli minorenni o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti che convivono con il genitore assegnatario. In questo caso, il diritto di abitazione viene rinnovato dalla sentenza di divorzio e continua a produrre i suoi effetti.

Se invece al momento del divorzio i figli sono diventati economicamente autosufficienti, o convivono prevalentemente con il genitore proprietario, o sono maggiorenni e indipendenti, i presupposti per l’assegnazione non sussistono e il tribunale non può disporla.

Le conseguenze pratiche per chi si trova in questa situazione

Per il coniuge proprietario che ha ceduto la casa in sede di separazione: al momento del divorzio è fondamentale verificare se la sentenza disciplina espressamente l’assegnazione. Se non lo fa — e i presupposti per l’assegnazione non sussistono più — il proprietario recupera la piena disponibilità dell’immobile. Se l’ex coniuge non rilascia volontariamente l’immobile, può agire in giudizio per ottenere il rilascio e il risarcimento del danno da occupazione.

Per il coniuge assegnatario che abita nella casa familiare: al momento del divorzio è indispensabile richiedere espressamente al giudice la conferma dell’assegnazione, se i presupposti sussistono. Non si può fare affidamento sulla sopravvivenza automatica del provvedimento di separazione. Se il giudice del divorzio non dispone nulla sulla casa, il diritto di abitazione cessa con la sentenza.


In sintesi: il diritto di abitazione attribuito con la separazione cessa automaticamente con il divorzio quando la sentenza di divorzio non lo reitera espressamente. L’ex coniuge che rimane nell’immobile dopo il divorzio senza nuovo titolo occupa la casa sine titulo e risponde del danno da mancato godimento, liquidabile in via presuntiva sulla base del valore locativo di mercato. Per mantenere il diritto di abitare la casa dopo il divorzio, occorre chiederlo espressamente al giudice del divorzio e dimostrare che i presupposti dell’art. 337-sexies cod. civ. continuano a sussistere.




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 Angelo Greco

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