come si calcola il fringe benefit?


Dal 2025 la tassazione dell’auto aziendale ai dipendenti cambia in base alla data di immatricolazione e al tipo di motorizzazione. Convivono tre regimi diversi.

In molte aziende con flotte aziendali di una certa dimensione, il responsabile delle paghe si trova oggi a gestire una situazione paradossale: due dipendenti con un’auto aziendale apparentemente identica pagano tasse diverse sul benefit. Non è un errore. È la coesistenza di tre regimi fiscali differenti, nati da stratificazioni normative successive, che si applicano a seconda di quando l’auto è stata immatricolata e assegnata.

La domanda che in molti si pongono è come si calcola il fringe benefit sull’auto aziendale in uso promiscuo ai dipendenti. La risposta dipende da una variabile che spesso viene sottovalutata: la data. Non la data di acquisto da parte dell’azienda, non la data del contratto con il dipendente in senso generico, ma la data di immatricolazione del veicolo e quella di assegnazione materiale al lavoratore. Da questi due elementi — combinati con il tipo di motorizzazione — discende quale regime fiscale si applica. E finché il parco auto non sarà completamente rinnovato con veicoli assegnati tutti dal 1° gennaio 2025 in poi, i diversi criteri continueranno a convivere.

Cos’è il fringe benefit e come si valuta in generale

Il fringe benefit è la componente della retribuzione erogata non in denaro ma in natura: un’auto, un alloggio, un prestito a condizioni agevolate. Sul piano fiscale, questi compensi non monetari concorrono alla formazione del reddito del dipendente e sono soggetti a tassazione e contribuzione come qualsiasi altra voce retributiva.

La regola generale per quantificare un benefit in natura è quella del valore normale, definita dall’art. 9, comma 3, del Tuir: il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie in condizioni di libera concorrenza, nello stesso tempo e luogo, tenendo conto degli sconti d’uso. In pratica, si guarda al mercato.

Per alcuni benefit specifici, però, la legge prevede un sistema forfettario che semplifica il calcolo: invece di andare a determinare il valore di mercato caso per caso, si usa una percentuale convenzionale prestabilita. Le auto aziendali in uso promiscuo rientrano in questa categoria — ma le percentuali convenzionali sono cambiate nel tempo, e questo ha creato la situazione attuale.

Perché convivono regimi diversi: la storia normativa

Dal 2020 al dicembre 2024, il legislatore aveva legato la tassazione dell’auto aziendale alle emissioni di CO2 al chilometro del veicolo. L’obiettivo era incentivare la transizione ecologica: chi riceveva un’auto meno inquinante pagava meno tasse sul benefit, chi riceveva un’auto più inquinante pagava di più. Le percentuali convenzionali variavano in base alle fasce di emissioni — un meccanismo complesso ma con una logica ambientale precisa.

La legge di bilancio 2025 ha cambiato tutto, almeno per i veicoli nuovi. Dal 1° gennaio 2025, il criterio delle emissioni CO2 è stato abbandonato per i veicoli di nuova assegnazione, sostituito da un sistema più semplice basato sulla sola distinzione tra tipo di motorizzazione: elettrico, ibrido plug-in, o tutto il resto.

Ma i veicoli già in circolazione e già assegnati ai dipendenti non cambiano regime dall’oggi al domani. La legge ha previsto norme transitorie per tutelare il legittimo affidamento dei lavoratori che avevano già un’auto in uso promiscuo o che avevano già ordinato un veicolo entro il 2024.

Il risultato è una coesistenza di tre regimi diversi che si applica a seconda della situazione specifica.

I quattro scenari e come si calcola il benefit in ciascuno

La risposta n. 192 del 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito il quadro, identificando le diverse situazioni possibili.

Il primo scenario riguarda i veicoli immatricolati e assegnati dal 1° gennaio 2025 in poi. Per questi si applica il nuovo regime della legge di bilancio 2025. Il benefit viene calcolato su una percentuale dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, calcolata sulla base delle tariffe Aci. La percentuale cambia a seconda della motorizzazione: 50% per i veicoli a combustione interna tradizionale, 20% per le ibride plug-in, 10% per i veicoli esclusivamente elettrici. Più il veicolo è ecologico, minore è la base imponibile del benefit.

Il secondo scenario riguarda i veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024. Per questi continua ad applicarsi il vecchio regime basato sulle emissioni di CO2, con le quattro fasce previste dalla normativa precedente.

Il terzo scenario è quello transitorio: veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025. Anche questi seguono il vecchio regime CO2, a condizione che il contratto di assegnazione fosse già in essere al 31 dicembre 2024 e che il veicolo fosse stato ordinato entro quella data.

Il quarto scenario copre tutte le situazioni residuali — in particolare le riassegnazioni di veicoli avvenute dopo il 30 giugno 2025 a dipendenti che non avevano già un contratto in essere al 31 dicembre 2024. In questi casi non si applica né il nuovo regime forfettario né il vecchio regime CO2: si torna al criterio generale del valore normale, cioè al valore di mercato dell’utilizzo privato del veicolo al netto della componente aziendale.

Perché le differenze dureranno finché il parco auto non è rinnovato

La risposta alla domanda dell’azienda che ha posto il quesito è ora chiara. Le differenze di tassazione tra dipendenti con auto apparentemente identiche non dipendono da errori o discrezionalità dell’ufficio paghe. Dipendono dalla data in cui ciascun veicolo è stato immatricolato e assegnato.

Finché nell’azienda circolano veicoli assegnati in periodi diversi — alcuni pre-2025, alcuni post-2025, alcuni nella fase transitoria — coesisteranno necessariamente regimi fiscali diversi. Quando tutti i veicoli saranno stati rinnovati e tutti i contratti di assegnazione saranno stati stipulati dal 1° gennaio 2025 in poi, si applicherà il solo nuovo regime: 50% per le auto a combustione, 20% per le plug-in, 10% per le elettriche. Fino ad allora, la gestione della flotta richiede di tenere traccia non solo del modello e della motorizzazione, ma anche delle date di immatricolazione e di assegnazione di ciascun veicolo.

Cosa conviene sapere in pratica

Per le aziende che gestiscono flotte miste, il consiglio operativo è tenere un registro preciso che per ogni veicolo indichi: data di immatricolazione, data di ordine, data di assegnazione materiale al dipendente, tipo di motorizzazione e regime fiscale applicabile. Questo documento è necessario non solo per calcolare correttamente il benefit mese per mese, ma anche per rispondere a eventuali verifiche fiscali.

Per i dipendenti che stanno valutando di negoziare un’auto aziendale, la variabile motorizzazione è oggi più rilevante che in passato: un veicolo elettrico tassato al 10% della percorrenza convenzionale produce un benefit imponibile molto inferiore rispetto a un veicolo a benzina tassato al 50%. La differenza in termini di tasse e contributi può essere significativa, soprattutto per i redditi più elevati.


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 Angelo Greco

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