Vecchie auto di proprietà, riaddebito al dipendente, amministratori con partita Iva e optional aggiuntivi: le regole fiscali per ogni situazione concreta.
Gestire la fiscalità delle auto aziendali assegnate ai dipendenti non è mai stato semplice, ma negli ultimi anni la stratificazione normativa ha reso il quadro ancora più articolato. Veicoli riscattati da leasing scaduti prima del 2020, optional scelti dal dipendente dalla car list, amministratori con rapporti di lavoro diversi tra loro: ogni situazione ha le proprie regole, e applicarne una dove si dovrebbe applicare un’altra produce errori fiscali con conseguenze per l’azienda e per il lavoratore.
In molti si chiedono come si calcola il fringe benefit sull’auto aziendale in uso promiscuo nei casi che esulano dal regime forfettario standard. La risposta — che emerge dalla normativa, dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza tributaria — è che esistono almeno quattro situazioni distinte che richiedono approcci diversi: le auto di proprietà aziendale che non rientrano nei regimi forfettari, il riaddebito integrale del benefit al dipendente, le auto assegnate agli amministratori con inquadramento diverso, e gli optional aggiuntivi rispetto all’allestimento base.
Auto di proprietà aziendale fuori dai regimi forfettari: si usa il valore normale
Quando un veicolo non rientra in nessuno dei regimi forfettari previsti dalla legge — né quello nuovo del 2025 basato sulla motorizzazione, né quello transitorio basato sulle emissioni CO2, né la clausola di salvaguardia per i contratti in essere al 31 dicembre 2024 — si torna alla regola generale dell’art. 51, comma 3, del Tuir: il fringe benefit è quantificato in base al valore normale, ma solo per la parte riferibile all’uso privato del veicolo.
È il caso tipico delle auto riscattate da leasing o noleggi scaduti prima del 2020 e assegnate in uso promiscuo a dipendenti. Per questi veicoli non esistono tabelle specifiche come quelle Aci per i nuovi assegnamenti. Il parametro più coerente con la norma — come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 10/E del 2025 e la Risposta n. 192 del 2025 — è il prezzo di noleggio che verrebbe applicato al datore di lavoro per un veicolo analogo, riprendendo l’impostazione della Risoluzione n. 26 del 2010.
Da questo valore va però scorporata la quota riferibile all’utilizzo aziendale. Lo strumento per farlo è l’indennità chilometrica Aci applicata ai chilometri percorsi per ragioni aziendali, sia nel Comune che fuori. Questo scorporo richiede che l’azienda predisponga e conservi un registro dei chilometri aziendali per ciascun veicolo: non un adempimento burocratico facoltativo, ma una necessità documentale per poter dimostrare la base su cui è stato calcolato il benefit. La Circolare n. 326 del 1997 aveva già indicato questo strumento come base oggettiva e accertabile per lo scorporo richiesto dall’Agenzia.
Il riaddebito integrale del benefit al dipendente: quando conviene all’azienda
Alcune aziende riaddebbitano al dipendente l’intero valore convenzionale dell’auto, facendoglielo pagare. L’effetto fiscale è preciso: l’art. 51, comma 4, lettera a), del Tuir stabilisce che il valore imponibile dell’uso privato dell’auto è determinato secondo le tabelle Aci al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Se la trattenuta coincide con l’intero valore convenzionale — Iva compresa, trattandosi di un valore al consumo — il fringe benefit si azzera. Il dipendente non ha nulla da tassare sull’auto, e la franchigia annua esente per i compensi in natura (1.000 euro, o 2.000 euro con figli a carico, per gli anni fino al 2027 ai sensi dell’art. 51, comma 3, del Tuir) rimane disponibile per altri benefit.
Per l’azienda, il vantaggio non è sulle imposte dirette: la deducibilità dei costi del veicolo rimane al 70% ai sensi dell’art. 164, comma 1, lettera b-bis), del Tuir, indipendentemente dal riaddebito. Il vantaggio è sull’Iva.
La regola ordinaria per le auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti è la detraibilità dell’Iva al 40%. Ma se il dipendente paga una fattura di importo almeno pari al valore convenzionale che costituisce fringe benefit, il veicolo si considera — ai fini Iva — utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’impresa. La conseguenza è la detraibilità integrale dell’Iva su acquisti, noleggi, locazioni finanziarie e su tutte le spese per l’utilizzo del veicolo (carburante, manutenzione, riparazioni). La Risoluzione n. 6/Dpf del 2008 aveva già confermato questa impostazione.
Il risparmio Iva può essere significativo per le aziende con flotte numerose, ed è la ragione principale per cui molte società scelgono di strutturare il benefit in questo modo.
Auto agli amministratori: co.co.co. e partita Iva seguono regole diverse
Quando l’auto in uso promiscuo viene assegnata non a un dipendente ma a un amministratore, il regime fiscale dipende dall’inquadramento del rapporto sottostante.
Gli amministratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa — i co.co.co. — percepiscono compensi che l’art. 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir classifica come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Questo significa che le regole fiscali applicabili sono le stesse dei dipendenti: il fringe benefit dell’auto in uso promiscuo segue l’art. 51, comma 4, lettera a), del Tuir. Per i veicoli assegnati dal 1° gennaio 2025 si applica il regime forfettario basato sulla motorizzazione (50% per la combustione, 20% per le plug-in, 10% per le elettriche). Per le situazioni residuali si torna al valore normale ai sensi dell’art. 9 del Tuir. La società deve operare le ritenute d’acconto con le stesse modalità previste per i dipendenti, ai sensi dell’art. 24 del Dpr n. 600 del 1973.
Gli amministratori con partita Iva hanno invece una qualificazione fiscale completamente diversa: sono lavoratori autonomi, sia civilisticamente che fiscalmente. Il loro compenso — anche quando è in natura, come un’auto in uso promiscuo — è disciplinato dall’art. 54 del Tuir, che regola i redditi di lavoro autonomo. Il benefit deve essere valorizzato al valore normale ai sensi dell’art. 9 del Tuir, senza applicazione delle tabelle forfettarie Aci riservate al lavoro dipendente. Per l’impresa, la deducibilità del costo relativo segue le ordinarie regole di inerenza e di cassa tipiche del reddito d’impresa.
La distinzione tra i due inquadramenti non è quindi solo formale: produce differenze concrete nel calcolo del benefit, nelle modalità di ritenuta e nella deducibilità del costo per la società.
Gli optional aggiuntivi: tassazione distinta dal veicolo base
Un ultimo caso specifico riguarda gli optional aggiuntivi rispetto all’allestimento base del veicolo. La Risposta n. 233 del 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il valore convenzionale Aci — che quantifica il fringe benefit per l’uso privato dell’auto — è calcolato sul costo chilometrico del veicolo base e non include gli optional aggiuntivi.
Questo significa che gli optional discrezionali — quelli scelti dal dipendente dalla car list, non imposti dall’azienda — costituiscono un autonomo compenso in natura, distinto dal valore convenzionale, da assoggettare separatamente a tassazione. Il valore da tassare è quello normale ai sensi dell’art. 9 del Tuir, cioè il prezzo scontato pagato dal datore al fornitore (Risoluzione n. 26/E del 2010), ridotto dall’eventuale trattenuta concordata con il dipendente.
Fanno eccezione gli optional obbligatori per ragioni di sicurezza, stabiliti dalla policy aziendale: poiché vengono riconosciuti al dipendente nel prevalente interesse del datore di lavoro, non concorrono a formare il reddito del lavoratore e non vanno tassati.
Il caso pratico descritto nella domanda — trattenuta sugli optional che nel 2025 riduceva il fringe benefit e nel 2026 riduce solo il netto in busta — si spiega proprio con questo: nel 2025 la trattenuta poteva ancora operare in compensazione del valore convenzionale complessivo; dal 2026, con il chiarimento fornito dalla Risposta n. 233/2025, gli optional discrezionali sono un benefit autonomo e la trattenuta riduce l’importo di quel benefit specifico, non il valore convenzionale dell’auto base. Il calcolo è diventato separato, e il dipendente lo percepisce come una variazione del netto in busta.
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Angelo Greco
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