Nuovo passaggio al tavolo Aran per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Sanità 2025-2027 con l’Agenzia che ha presentato una proposta ai sindacati nella riunione di oggi in cui si mette sul tavolo una revisione significativa di alcune parti dell’impianto contrattuale, con particolare attenzione all’ordinamento professionale, alle progressioni tra le aree, alle mansioni superiori e al sistema degli incarichi.
Il confronto sottolinea una nota dell’Aran, ha registrato un avanzamento significativo sul sistema degli incarichi, tema centrale della trattativa.
L’Aran ha presentato alle organizzazioni sindacali un testo di sintesi, sul quale è stata espressa una condivisione di massima: “Pur restando aperto il confronto complessivo sull’istituto, il negoziato procede in una fase positiva” evidenzia l’Aran.
Sono già state fissate le prossime riunioni plenarie per il comparto Sanità: 17 giugno, 25 giugno e 8 luglio 2026. Un calendario serrato che conferma l’impegno di Aran a portare avanti con continuità le negoziazioni sui tre comparti attualmente in trattativa.
Il testo, ancora in forma di ipotesi, riguarda il triennio 1° gennaio 2025-31 dicembre 2027, sia per la parte giuridica sia per quella economica. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla stipula definitiva, salvo diverse previsioni contenute nel contratto. Gli istituti economici e normativi con carattere vincolato e automatico dovranno essere applicati dalle aziende entro trenta giorni dalla stipulazione.
Campo di applicazione: dentro anche ricerca sanitaria e supporto alla ricerca
La proposta conferma che il contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dipendente dalle aziende ed enti del comparto Sanità. Nel perimetro rientra anche il personale regolato nella specifica sezione della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca.
Il testo precisa inoltre che, in caso di mobilità conseguente a ristrutturazioni organizzative, esternalizzazioni o processi di privatizzazione, al personale continuerà ad applicarsi il contratto del comparto fino al definitivo inquadramento nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie.
Vacanza contrattuale: copertura economica dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza
Tra le novità inserite nella parte generale figura la disciplina della copertura economica in caso di mancato rinnovo. A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del contratto, se il Ccnl non sarà ancora stato rinnovato e non sarà stata disposta l’erogazione prevista dall’articolo 47-bis del decreto legislativo 165/2001, sarà riconosciuta una copertura economica entro i limiti fissati dalla legge di bilancio.
L’importo sarà pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione Ipca, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, la quota salirà al 50% del medesimo indice.
Progressioni tra le aree: procedura selettiva interna e valutazioni di performance
La proposta interviene anche sulle progressioni tra le aree. In relazione al piano triennale dei fabbisogni e nel rispetto della riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili all’accesso dall’esterno, le progressioni verso l’area immediatamente superiore potranno avvenire tramite procedura selettiva interna.
La selezione terrà conto della comparazione delle ultime tre valutazioni di performance individuale disponibili in ordine cronologico, dell’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni, del possesso di titoli o competenze professionali o di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno, nonché del numero e della tipologia degli incarichi rivestiti.
In caso di progressione, il dipendente sarà esonerato dal periodo di prova, salvo il caso di passaggio a un profilo di diverso ruolo. Saranno conservate le ferie maturate e non fruite e la retribuzione individuale di anzianità.
Mansioni superiori: definizione aggiornata e comunicazione scritta al dipendente
Il testo riscrive anche la disciplina delle mansioni superiori, definendo come tali le attività svolte in modo prevalente dal dipendente e proprie dell’area immediatamente superiore rispetto a quella di inquadramento.
Il conferimento potrà avvenire in caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi prorogabili fino a dodici se siano state avviate le procedure per la copertura del posto, oppure per sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione delle ferie.
Il conferimento dovrà essere comunicato per iscritto. Al dipendente spetterà la differenza tra la retribuzione mensile dell’area di appartenenza e quella dell’area immediatamente superiore, ferme restando le altre voci già in godimento. La disciplina non si applica all’area di elevata qualificazione.
Incarichi: nuovo impianto dal 1° gennaio 2027
Il cuore della proposta riguarda però il sistema degli incarichi, che viene definito come componente fondamentale del sistema classificatorio del personale. L’impianto si fonda su trasparenza, oggettività, imparzialità delle scelte e verifica delle competenze.
Sono previste tre tipologie principali:
incarico di posizione, riservato al personale dell’area di elevata qualificazione;
incarico di funzione organizzativa, per il personale dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari;
incarico di funzione professionale, sempre per professionisti della salute e funzionari, ma anche per le aree degli assistenti e degli operatori.
Non sarà consentita l’attribuzione contemporanea di più incarichi, salvo l’incarico di sostituzione. Il nuovo sistema degli incarichi decorrerà dal 1° gennaio 2027, sostituendo diverse disposizioni dei precedenti Ccnl.
I valori economici degli incarichi
La proposta fissa una nuova griglia di valori economici complessivi, comprensivi di parte fissa e variabile.
Per l’area di elevata qualificazione, l’incarico di posizione avrà un valore tra 10.000 e 20.000 euro annui.
Per l’area dei professionisti della salute e dei funzionari, gli incarichi di funzione organizzativa saranno solo di media o elevata complessità: da 4.000 a 9.500 euro per la media complessità e da 9.501 a 13.500 euro per l’elevata complessità. Gli incarichi di funzione professionale avranno invece anche una complessità base, con valore da 1.000 euro, e poi le stesse fasce per media ed elevata complessità.
Per gli assistenti, gli incarichi di funzione professionale avranno valori pari a 930 euro per la complessità base, 1.800 euro per la media e 3.000 euro per l’elevata.
Per gli operatori, i valori saranno pari a 700 euro, 1.500 euro e 2.000 euro.
Il valore dell’incarico di complessità base per i professionisti della salute e i funzionari sarà composto dalla sola parte fissa ed è stabilito in 1.000 euro annui, compresa la tredicesima mensilità. Potrà essere incrementato con una quota variabile fino al valore massimo previsto, se in contrattazione integrativa saranno individuate le relative risorse.
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