Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 maggio 2026, n. 3532



Presidente: Franconiero – Estensore: Zeuli

FATTO E DIRITTO

1. La sentenza gravata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l’annullamento del provvedimento n. 136 dell’11 settembre del 2015 con cui il Segretario generale del Comune di Piano di Sorrento, quale responsabile del Settore 7, le ha ingiunto la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi di opere edili, abusive realizzate in differenti periodi temporali dal 1996 al 2002-2003 in via Colli di Fontanelle Comune di Piano di Sorrento.

A supporto del gravame, l’odierno appellante proprietario di un immobile sito nel Comune di Piano di Sorrento, alla via Colli di Fontanelle n. 18, censito al foglio 10, p.lla 605, sub 2, 3 e 4, espone le seguenti circostanze:

– sul suddetto immobile, all’esito di attività di sopralluogo e accertamento comunale effettuato in data 16 marzo del 2015, venivano rilevate plurime opere edilizie ritenute abusive e veniva conseguentemente adottata comunicazione prot. n. 14437 del 23 giugno del 2015, di avvio del procedimento finalizzato all’emanazione di provvedimenti sanzionatori ex art. 31 d.P.R. 380/2001;

– le opere contestate riguardavano, in sintesi: il piano interrato-garage, con realizzazione di un soppalco all’altezza di circa 1,90 mt da terra; il piano terra ed annessa area con piscina, con tompagnatura di finestra e ampliamento della tettoia – opere già rilevate nel 1996 e non sanate -; ampliamento del fabbricato sul lato sud mediante chiusura e trasformazione di una preesistente tettoia in un solaio terrazzo con chiusure vetrate dello spazio sottostante; pavimentazioni e sistemazioni esterne, oltre a una tettoia leggera sulla copertura del torrino scala; il piano primo, con due ampliamenti e ulteriori sistemazioni esterne; il piano sottotetto, con suddivisione degli ambienti e trasformazione del lastrico solare in terrazza praticabile.

Il Segretario generale del Comune, quale funzionario responsabile del settore competente, adottava la ricordata ordinanza n. 136 del 2015, ingiungendo la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.

Avverso detto provvedimento, il sig. T. proponeva ricorso al T.A.R. Napoli deducendo censure incentrate su asseriti vizi di istruttoria e motivazione, mancata considerazione delle controdeduzioni presentate in sede procedimentale, mediante invio di note tecniche il 22 luglio del 2015, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento. Nell’occasione l’interessato rappresentava altresì che, almeno alcune delle opere contestate, non potevano essere ricondotte alle categorie edilizie soggette al regime sanzionatorio applicato, rappresentando, al contempo, che, poiché alcuni interventi erano anteriori all’acquisto dell’immobile da parte sua, non avrebbero comunque potuto essergli addebitati.

Come detto, il T.A.R. adito ha respinto il ricorso, ritenendo la legittimità dell’ordinanza di demolizione gravata, in considerazione della mancanza di un titolo edificatorio che legittimasse i suddetti interventi, che peraltro andavano valutati globalmente, anche tenendo conto “del vincolo paesaggistico insistente sull’area”, fra di essi incluso anche il cambio di destinazione d’uso del lastrico in terrazzo.

Con particolare riguardo alle opere effettuate nel sottotetto, il giudice ha di poi escluso che la comunicazione di inizio lavori potesse costituire titolo idoneo a sorreggere il mutamento di destinazione d’uso, anche perché la nuova destinazione impressa era stata accompagnata da ulteriori innovazioni, quali il terrazzo calpestabile a servizio del sottotetto e gli impianti per i servizi igienici.

Quanto all’eccepito difetto di motivazione la sentenza ha ritenuto adeguato l’iter argomentativo seguito dal provvedimento, basato sul contrasto dei suddetti interventi con le norme edilizie applicabili, dopo aver valorizzato la variazione prospettica che, a seguito degli interventi, l’edificio aveva subìto.

Il primo giudice ha ritenuto inoltre che, rappresentando l’ordine di demolizione un provvedimento vincolato, la violazione delle prerogative procedimentali della parte, ed in particolare l’omissione della valutazione delle memorie di parte non viziava la procedura, atteso quanto previsto dall’art. 21-octies della l. n. 241/1990.

Tanto meno il T.A.R. ha ritenuto fondata l’obiezione opposta dalla parte di essere estranea alla realizzazione di alcuni degli abusi, perché commessi dal precedente proprietario, atteso che, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, destinatari dell’ordine sono anche il proprietario e chi abbia il potere di rimuovere l’abuso, in quanto nella piena disponibilità del bene gravato dall’ordine ripristinatorio e come tale soggetto anche alle conseguenze previste dalla legge in caso di inottemperanza.

Avverso la sentenza è dedotto un unico motivo d’appello: “errores in iudicando – violazione falsa applicazione di legge (d.p.r. 03.06.2001 art. 3, 6 e 31; l. 07.08.1990 n. 241 artt. 3 e 7; l. reg. camp. 28.11.2001 n. 19; d.lgs. 22.01.2004 n. 42 art. 146). Difetto di istruttoria – carenza dei presupposti”.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Piano di Sorrento, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.

3. L’unico motivo d’appello contesta alla sentenza la violazione e falsa applicazione delle norme dettate dal testo unico edilizia, dalla l. 241 del 1990 e dalla normativa in tema di codice dei beni culturali, oltre che della l.r. Campania n. 19 del 2001, deducendo altresì l’esistenza del vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti.

4. Secondo la prima sub-doglianza dell’unico motivo d’appello, il primo giudice avrebbe innanzitutto errato nel valutare in modo unitario e globale tutte le opere realizzate, dovendo invece esaminarle in modo particolareggiato, non essendovi fra di esse alcun collegamento funzionale, come dimostrato dal fatto che sono state realizzate in tempi diversi, lungo un discreto arco temporale, andato dal 1996 al 2007 e per di più, per buona parte edificate dal precedente proprietario dell’immobile.

4.1. L’obiezione è infondata innanzitutto tenendo conto della tipologia di interventi contestati, tutti per così dire univocamente finalizzati – in senso esattamente contrario a quanto dedotto dall’appellante – ad un unico obiettivo, ossia quello di rendere maggiormente funzionale, dal punto di vista residenziale ed abitativo, l’immobile in questione.

4.2. Come ricordato in fatto, risultano realizzati abusivamente i seguenti interventi: a) il piano interrato-garage, con realizzazione di un soppalco all’altezza di circa 1,90 mt da terra; b) il piano terra ed annessa area con piscina, con tompagnatura di finestra e ampliamento della tettoia; c) ampliamento del fabbricato sul lato sud mediante chiusura e trasformazione di una preesistente tettoia in un solaio terrazzo con chiusure vetrate dello spazio sottostante, pavimentazioni e sistemazioni esterne; d) una tettoia leggera sulla copertura del torrino scala; e) il piano primo, con due ampliamenti e ulteriori sistemazioni esterne; f) il piano sottotetto, con suddivisione degli ambienti e trasformazione del lastrico solare in terrazza praticabile.

4.3. È evidente, dunque, anche sulla base della sintetica descrizione dei contestati interventi, che tutti – indipendentemente da chi li abbia ideati e successivamente realizzati – miravano, in coerenza e rispondenza intrinseche fra loro, a potenziare ed a migliorare lo sfruttamento…


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