Presidente: Amoroso – Redattore: Viganò
[…] nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), promossi dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, con due ordinanze del 1° settembre 2025, iscritte ai numeri 200 e 201 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2026 il Giudice relatore Francesco Viganò;
deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2026.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con due ordinanze di identico tenore, depositate il 1° settembre 2025 e iscritte ai numeri 200 e 201 reg. ord. del 2025, la Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato d’ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonché in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), «nella parte in cui sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall’indirizzo assegnato all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione».
1.1.- In entrambi i casi oggetto dei giudizi principali, la Sezione rimettente è chiamata a decidere sul ricorso per cassazione proposto da un detenuto avverso un provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Bologna, che ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dall’interessato nei confronti di un’ordinanza del medesimo Magistrato (in materia, nel primo caso, di rimedi risarcitori ex art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», e, nel secondo, di liberazione anticipata), in quanto il reclamo è stato inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) riferibile al Tribunale di sorveglianza di Bologna, giudice ad quem, anziché all’Ufficio di sorveglianza che aveva emesso il provvedimento reclamato.
1.2.- Nell’uno e nell’altro caso, i ricorrenti si dolgono della dichiarazione di inammissibilità dei rispettivi reclami, assumendo che tale sanzione processuale sarebbe applicabile solo in caso di invio dell’impugnazione a un indirizzo non compreso nell’elenco fornito dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA). Nei casi di specie, invece, l’indirizzo utilizzato sarebbe incluso in tale elenco e sarebbe riferibile al Tribunale di sorveglianza, la cui sede è la medesima dell’Ufficio di sorveglianza che ha emesso i provvedimenti reclamati. I ricorrenti lamentano altresì la violazione degli artt. 178, 179, 591 e 568, comma 5, del codice di procedura penale, poiché la declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata dal medesimo magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato, e non dal Tribunale di sorveglianza.
1.3.- Tanto premesso, la Corte di cassazione osserva che l’art. 87-bis del d.lgs. n. 150 del 2022, introdotto dall’art. 5-quinquies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, nel consentire la trasmissione degli atti di impugnazione via PEC, prescrive che l’atto di impugnazione è inammissibile quando «è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato» (comma 7, lettera c), disponendo altresì che, in tal caso, «il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato» (comma 8).
La causa di inammissibilità prevista dall’art. 87-bis, comma 7, lettera c), riguarderebbe, più in particolare, l’invio dell’atto di impugnazione a un indirizzo PEC non corrispondente all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato e che sarebbe competente a riceverlo ai sensi del comma 4. Essa si distinguerebbe dunque dalla diversa ipotesi di inammissibilità consistente nell’invio dell’atto a un indirizzo PEC non incluso nell’elenco stilato dal DGSIA (ipotesi, quest’ultima, esaminata da Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenza 21 febbraio-20 marzo 2024, n. 11795; quarta sezione penale, sentenza 14 novembre-7 dicembre 2023, n. 48804; prima sezione penale, sentenza 29 novembre-30 dicembre 2024, n. 47557).
Nei casi di specie, i reclami avverso i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza di Bologna avrebbero dovuto essere inviati all’indirizzo PEC del relativo ufficio, essendo quest’ultimo «un organo del tutto diverso dal tribunale di sorveglianza, e autonomo rispetto a questo». Correttamente, dunque, in base alle disposizioni censurate il Magistrato di sorveglianza avrebbe dichiarato inammissibili i reclami, ancorché essi fossero di fatto pervenuti presso il suo ufficio entro il termine per proporre impugnazione, essendogli stati trasmessi, entro tale termine, dal Tribunale di sorveglianza a cui erano stati erroneamente inviati.
Né si sarebbe potuto «giungere a soluzione diversa» in base all’art. 69-bis ordin. penit., che stabilisce la competenza del tribunale di sorveglianza a decidere ogni questione sui reclami proposti avverso le ordinanze del magistrato di sorveglianza, perché la disposizione dovrebbe ritenersi superata da quella, «sopravvenuta e di natura speciale», dell’art. 87-bis, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2022, che prevede la competenza del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato a dichiararne l’inammissibilità nei casi di cui al comma 7, e dunque anche in quello di cui alla lettera c).
Neppure potrebbe farsi applicazione del disposto dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui «[l]’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta» e, se proposta a un giudice incompetente, deve da questi essere trasmessa al giudice competente. Secondo la giurisprudenza di legittimità (sono citate Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 27 settembre-20 novembre 2024, n. 42578; prima sezione…
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