Presidente: Contessa – Estensore: Manca
FATTO E DIRITTO
1. Con l’appello in trattazione, la signora Iole R. chiede la riforma della sentenza 8 marzo 2022, n. 394, con la quale il T.A.R. per la Calabria, sede di Catanzaro, ha accolto in parte il ricorso proposto dall’odierna appellante, accertando l’illegittimità dell’occupazione del fondo di sua proprietà, con conseguente condanna della Società Aeroporto Sant’Anna di Crotone s.p.a. (delegata per l’esproprio), nel frattempo fallita, alla restituzione del bene con riduzione in pristino dello stato dei luoghi, salva la facoltà di adottare il provvedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001.
1.1. Inoltre, il giudice di primo grado:
– ha condannato il Fallimento Società Aeroporto Sant’Anna di Crotone s.p.a. al pagamento in favore della ricorrente dell’indennità per l’occupazione illegittima del bene;
– ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione sia la domanda di condanna al pagamento dell’indennità per il periodo di occupazione legittima, sia la domanda di condanna al risarcimento dei danni relativi al medesimo periodo di tempo;
– ha respinto, ritenendola non provata, la domanda risarcitoria relativa ai danni asseritamente subiti limitatamente alla porzione di fondo estranea all’occupazione.
1.2. In fatto, come emerge dalla motivazione della sentenza, la signora Iole R. – in qualità di unica erede del sig. Pasquale R. – è proprietaria di un fondo sito nel Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), censito al catasto terreni al foglio 2, particella n. 823, di estensione pari a mq 7.800. Il fondo veniva interessato da una procedura espropriativa avviata nel 2008 dalla Società Aeroporto S. Anna s.p.a., alla quale l’E.N.A.C. aveva delegato l’esercizio del potere ablatorio nell’ambito degli interventi infrastrutturali relativi all’aeroporto di Crotone. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società delegata datata 6 marzo 2008, veniva disposta l’occupazione d’urgenza dell’area, seguita dall’immissione in possesso del fondo in data 3 aprile 2008. La procedura espropriativa non veniva portata a compimento, non essendo mai stato adottato il decreto di esproprio nei termini di legge.
Decorso il termine quinquennale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, l’occupazione del fondo proseguiva in assenza di un valido titolo giustificativo.
1.3. Faceva seguito il ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, che la sentenza qui appellata ha deciso nei termini sopra riassunti.
2. L’appellante impugna la sentenza sia nella parte in cui non ha esaminato la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta anche nei confronti dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ente delegante), essendosi il primo giudice limitato a condannare il solo Fallimento Società Aeroporto Sant’Anna s.p.a.; sia nella parte in cui non ha liquidato il danno risarcibile, limitandosi a indicare i criteri per la quantificazione del danno; sia nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria relativa ai danni asseritamente subiti in relazione alla porzione di fondo estranea all’occupazione.
3. Resiste in giudizio l’E.N.A.C., chiedendo il rigetto dell’appello.
4. All’udienza straordinaria dell’11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con il primo motivo, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza per aver violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché avrebbe omesso l’esame e la decisione in ordine alla domanda di condanna formulata nei confronti dell’E.N.A.C., pur se l’ente è stato regolarmente evocato in giudizio ed è stata richiesta la sua condanna sia alla restituzione dei suoli che al risarcimento dei danni. Il primo giudice, secondo l’appellante, ha di fatto considerato come unica parte resistente la Società Aeroporto S. Anna s.p.a., poi fallita, ignorando la posizione dell’E.N.A.C. quale autorità delegante del potere ablatorio. Tale omissione renderebbe la pronuncia inutiliter data, poiché la Società fallita non sarebbe in grado né di restituire i suoli né di corrispondere le somme dovute, e neanche di adottare il provvedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001. Da ciò la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo per il rinvio disposto dall’art. 39 del c.p.a., con conseguente necessità di riforma della sentenza e di esame espresso delle domande proposte nei confronti dell’E.N.A.C., riproposte in appello ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
Né tale omissione sarebbe priva di conseguenze pratiche, atteso che dalla verificazione espletata in corso di causa (con ordinanza collegiale del Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 novembre 2024, n. 9194) sarebbe emerso che il compendio è attualmente nella disponibilità di S.A.CAL. s.p.a., quale gestore aeroportuale operante nell’ambito della concessione E.N.A.C., circostanza che confermerebbe la perdurante riferibilità del potere restitutorio e dell’eventuale potere di acquisizione sanante in capo all’ente delegante.
6. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha escluso ogni responsabilità dell’E.N.A.C., nonostante la procedura espropriativa fosse stata svolta dalla Società concessionaria in forza di una delega conferita dall’E.N.A.C. ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.P.R. n. 327 del 2001. Secondo l’appellante, l’E.N.A.C. – quale ente delegante – avrebbe dovuto vigilare sul corretto e tempestivo completamento della procedura espropriativa. La sua inerzia e il mancato esercizio dei poteri di controllo e impulso integrerebbe, quantomeno, una responsabilità omissiva, idonea a fondare una corresponsabilità solidale con il soggetto delegato.
L’appellante ritiene la sentenza illogica e contraddittoria anche laddove ipotizza l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante (art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001) o di accordi transattivi da parte della Curatela fallimentare della Società Aeroporto S. Anna s.p.a., che peraltro sarebbe priva di poteri pubblicistici e della disponibilità del bene. La decisione, escludendo l’E.N.A.C. dal novero dei responsabili, vanificherebbe in concreto la tutela giurisdizionale, rendendo ineseguibile la condanna restitutoria e risarcitoria.
7. Con il terzo motivo, l’appellante censura la sentenza per omessa pronuncia in ordine alla quantificazione del danno riconosciuto per il periodo di occupazione illegittima. Pur avendo ritenuto fondata la domanda risarcitoria, il primo giudice si sarebbe limitato ad indicare i criteri astratti di liquidazione (richiamando analogicamente il citato art. 42-bis), senza procedere alla determinazione del quantum. Secondo l’appellante, il giudice disponeva di tutti gli elementi necessari per quantificare il danno, anche mediante la nomina di un C.T.U., espressamente richiesta e mai motivatamente disattesa. La mancata liquidazione, inoltre, renderebbe impraticabile anche la prospettata insinuazione al passivo fallimentare, poiché un credito non determinato nel suo preciso ammontare non potrebbe essere ammesso alla procedura. Ribadisce, infine, che la condanna risarcitoria dovrebbe essere estesa all’E.N.A.C.
8. Con il quarto motivo, l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria relativa ai danni subiti dalla porzione di fondo non direttamente occupata per…
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