Corte dei conti, s.g. Lombardia, sentenza 13 aprile 2026, n. 64



Presidente ed Estensore: Tenore

FATTO

1. Con atto di citazione 19 maggio 2025, regolarmente notificato, la Procura regionale citava in giudizio il dr. R.G. per il 70% (medico di II guardia in servizio presso la Azienda ospedaliera A.S.S.T. [omissis] di Milano all’epoca dei fatti, intervenuto in ritardo solo alle ore 22:45) e la dr.ssa P.B. (medico di I guardia che intervenne solo alle ore 23:30) per il restante 30%, per i danni patiti dall’Azienda in ragione del pagamento, a seguito di sinistro frutto di malpractice medica del 25 marzo 2008, della franchigia contrattuale rimborsata dall’Azienda alla compagnia assicuratrice [omissis] pari a euro 100.000/00 quale quota del più ampio complessivo importo liquidato dall’assicuratore dell’Azienda a fini risarcitori ai sigg. D.F.G. e A.M., in qualità di genitori, della minore D.F.S. nata il [omissis] con gravi patologie indicate in citazione (neonata affetta da sofferenza fetale acuta con sindrome asfittica, insulto cerebrale e conseguente grave danno neurologico, patologie addebitabili ad una inescusabile e gravemente colpevole condotta del personale sanitario che ebbe ad assistere la sig.ra A.M. nel corso del ricovero attuato nell’immediatezza del parto) a causa di una valutazione non congrua dei tracciati cardiotocografici che avrebbe dovuto indurre ad un immediato parto operativo con estrazione immediata del feto con parto cesareo in luogo di ventosa non riuscita e poi parto cesareo d’urgenza.

La minore aveva riportato grave ritardo di sviluppo, ipoacusia percettiva bilaterale con necessità di protesi, disturbi del linguaggio e della comunicazione importanti.

2. La difesa della sola dr.ssa B. con atto del 26 settembre 2025 formulava richiesta di rito abbreviato, ribadita in comparsa di costituzione del 17 novembre 2025, con offerta di pagamento della somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), pari a 1/3 della somma contestata (30.000 euro), comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi. Il Collegio, visto il parere positivo della Procura e la congruità dell’offerta, ammetteva l’istante alla procedura ex art. 130 c.g.c. e definiva la stessa con sentenza [omissis] che dichiarava che nulla era più dovuto dalla convenuta dr.ssa B. in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa di cui all’atto di citazione.

3. In ordine alla posizione del dr. R. il giudizio proseguiva invece nel merito e la Procura, ravvisando colpa grave nell’operato del convenuto sulla base di perizia svolta in data [omissis] (prot. nr. [omissis]) dell’U.M.L. del Ministero della salute (doc. 8) e di successivo supplemento peritale [omissis] (doc. [omissis] e doc. [omissis]) e dell’audizione personale, quale persona informata sui fatti, della prof.ssa A.M.M., direttore della Struttura complessa di ginecologia e ostetricia del presidio [omissis] – A.S.S.T. [omissis] (doc. [omissis] e doc. [omissis]), ne chiedeva la condanna al pagamento di euro 70.000.

4. Il convenuto dr. R. si costituiva eccependo:

a) che il [omissis] la sig. M.A. era stata accettata al P.S. dell’allora Azienda ospedaliera [omissis] in travaglio di parto e ricoverata alle [omissis] nel reparto di ostetricia e ginecologia, ove, alle 23:30 era stato tentato un parto operativo con ventosa, fallito il quale, alle 23:50, si era deciso per un taglio cesareo d’emergenza in presenza di sofferenza fetale e che la piccola era nata alle [omissis] con tre giri di cordone al collo ed uno a bandoliera e condizioni generali complessivamente critiche, sicché era stata immediatamente trasferita dapprima in Clinica pediatrica e quindi all’Unità di terapia intensiva neonatale dell’Ospedale [omissis], dal quale era stata dimessa con diagnosi di “ipossia intrauterina e asfissia alla nascita – asfissia grave”;

b) che il [omissis] (ad oltre sette anni di distanza dai fatti) i genitori della piccola, M.A. e G.L.D.F., avevano fatto pervenire al [omissis] per il tramite di un legale di fiducia richiesta di risarcimento per tutti i danni, patrimoniali e non, sofferti da loro e dalla figlia per le gravi condizioni in cui la piccola versava, danni dovuti, si sosteneva, all’inadeguata assistenza al parto prestata dai sanitari che assistettero la sig.ra A. (all. 2);

c) che sulla pratica aperta dall’ospedale erano state interessate, con rispettive relazioni indicate a p. 2 della comparsa di costituzione, la prof.ssa M. e i dottori C., G., P. e C., che avevano evidenziato come non risultassero in cartella i tracciati cardiotocografici effettuati;

d) che sulla base delle relazioni sub c), il Comitato valutazione sinistri aziendale (al quale hanno partecipato anche rappresentanti della Compagnia assicurativa [omissis]) aveva chiarito che “L’ASST avrebbe messo a disposizione la franchigia ed il contributo tecnico del professionista ad [omissis]”, franchigia dell’importo di 100.000 euro, poi rimborsata il [omissis] alla Compagnia, che già nell'[omissis] aveva concluso con i genitori della piccola un accordo stragiudiziale che riconosceva loro l’importo complessivo di 1.160.000 euro (all. 9);

e) che di tale avvenuto pagamento l’Azienda [omissis] aveva dato comunicazione alla Procura regionale il 29 luglio 2019 e, con nota del 14 marzo 2024, aveva messo in mora, tra gli altri, il convenuto dr. R.;

f) che la Procura, sulla base di parere reso dall’Ufficio medico-legale, cui erano stati inviati anche i tracciati cardiotocografici effettuati e acquisiti presso l’Azienda [omissis], aveva inoltrato invito a dedurre al dr. R. unitamente alle colleghe B. e T., per poi archiviare la posizione della dr.ssa T. e citare il dr. R. e la dr.ssa B. che aveva poi optato per il rito abbreviato;

g) che tali tracciati, ritenuti decisivi dall’U.M.L. e dalla Procura attrice ai fini della contestate responsabilità dei due sanitari convenuti (dai tracciati sarebbe emersa la situazione di criticità che già alle 21:20 del 25 marzo 2008 avrebbe imposto il parto cesareo), erano stati dati in visione all’U.L.M. (all. 13) in mera copia ed oltretutto non autentica, con conseguente non configurabilità di una prova genuina utilizzabile in sede contabile ed anzi suscettibile di essere stata manomessa (pp. 13 e 14 comparsa);

h) che il dr. R. non era stato coinvolto nel 2015 nella procedura valutativa del sinistro occasionata dalla richiesta risarcitoria dei genitori della bambina predetta e che aveva appreso della stessa solo a seguito di invito a dedurre della Procura;

i) che, contrariamente a quanto sostenuto in alcune delle perizie in atti, ivi compresa quella dell’U.M.L. ministeriale, il dr. R., di guardia dalle 20:00 del 25 marzo 2008 alle 08:00 del giorno successivo, risultava aver assistito (evidentemente perché chiamato) la sig.ra A. dalle 22:45 e non prima, tanto desumendosi dal partogramma di cui alle pgg. 36 e 37 della cartella clinica, dove si dà atto per la prima volta della sua presenza e che alle 22:45 il travaglio della paziente si era correttamente evoluto sin dalle 19:45, registrandosi da quell’ora una dilatazione cervicale di almeno 1 cm/h2, completa, appunto, alle 22:45, benché la testa fetale fosse posizionata a -2 e che ciò spiegava ragionevolmente il motivo per il quale il dr. R. era stato chiamato dalla sala parto alle 22:45 (perché la sig.ra A. aveva raggiunto la massima dilatazione, ma il feto non si presentava in posizione favorevole per un parto naturale), non essendo altrimenti comprensibile, se la chiamata fosse davvero avvenuta alle 21:27 (come ritenuto a pag. 13 della perizia…


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