TAR Campania, sezione I, sentenza 20 aprile 2026, n. 2462



Presidente: Gaviano – Estensore: Di Lorenzo

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato Marianna Mascolo, candidata alle elezioni regionali del 2025 nella circoscrizione della provincia di Napoli per la lista “Casa Riformista per la Campania”, ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, i verbali e il provvedimento di proclamazione degli eletti, domandando la rettifica dei risultati relativi alle predette elezioni con riferimento alla lista “Casa Riformista per la Campania” nella circoscrizione di Napoli.

In punto di fatto, la ricorrente ha dedotto che le operazioni elettorali in esame sarebbero state inficiate da un grave errore materiale ascrivibile all’Amministrazione, consistito nell’inesatta indicazione del proprio cognome (“Masolo” in luogo del corretto “Mascolo”) sui manifesti elettorali affissi presso le sezioni elettorali. La Prefettura di Napoli, avvedutasi dell’errore, a ridosso dell’inizio delle operazioni elettorali con circolare n. 81/2025 aveva disposto un intervento correttivo, consistente nella apposizione di un adesivo da apporre sui manifesti per correggere l’erronea indicazione del nome della ricorrente; e tuttavia tale correzione non sarebbe stata effettuata in tutte le sezioni elettorali, ma solo in alcune.

Da tale erronea indicazione sui manifesti, non corretta in tutte le sezioni, sarebbe quindi derivato, secondo parte ricorrente, un «doppio vulnus» alla regolarità del voto: da un lato, i Presidenti di seggio avrebbero inopinatamente annullato, a detta dell’interessata, oltre 300 preferenze pur validamente espresse in suo favore, siccome recanti la (corretta) indicazione di “Mascolo”, per l’inconsistente ragione che un tale nominativo non avrebbe trovato riscontro nelle liste dei candidati affisse nei seggi (nelle quali, evidentemente non emendate a seguito della citata circolare della Prefettura, compariva ancora il nome “Masolo”); dall’altro lato, la indicata erroneità dei manifesti avrebbe indotto in errore molti elettori, i quali, disorientati, avrebbero di conseguenza in molti casi scelto di votare solo la lista della ricorrente, oppure di dirottare il voto di preferenza in favore di altro candidato, magari di sesso maschile, con conseguente alterazione della par condicio e della competizione elettorale (cfr. le pagg. 14-15 del ricorso).

Parte ricorrente ha precisato, pertanto, che la propria azione è tesa alla rettifica dei suffragi, al fine di conseguire l’immediata elezione al Consiglio regionale per scorrimento della graduatoria interna di lista, ma anche, in subordine, di ottenere quantomeno un posizionamento migliore tra i non eletti, ai fini di futuri ed eventuali subentri per dimissioni, incompatibilità o nuove competizioni.

La ricorrente ha dunque dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi di diritto:

I) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., della l. n. 241/1990 e della normativa elettorale (d.P.R. n. 361/1957 e d.P.R. n. 570/1960), per illegittimità delle procedure di affissione dei manifesti elettorali recanti l’erronea dicitura “Masolo” anziché “Mascolo”, non ovunque sanata dalle etichette correttive prefettizie, con asserito, conseguente indebito annullamento, presso i seggi, di circa 300 suffragi pur correttamente espressi in suo favore;

II) violazione dell’art. 69 del d.P.R. n. 570/1960 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, in relazione all’annullamento da parte dei Presidenti di seggio delle schede riportanti l’esatta indicazione “Mascolo”, erroneamente qualificate come recanti segni di riconoscimento e di nullità, anziché come espressione di una inequivocabile volontà elettorale;

III) violazione della par condicio e distorsione del voto, in quanto l’errore materiale sui manifesti ufficiali avrebbe indotto per altro verso in errore l’elettorato, determinando un’alterazione della competizione mediante la deviazione dei consensi verso altri candidati della medesima lista, o verso il solo voto di simbolo;

IV) illegittimità del diniego di accesso agli atti, poiché il mancato rilascio di copia dei verbali sezionali e del materiale elettorale, in riscontro alle istanze del dicembre 2025, avrebbe paralizzato l’attività difensiva della ricorrente, precludendole l’esatta ricostruzione materiale e quantitativa della vicenda;

V) istanza istruttoria ex artt. 63 e 129 c.p.a., volta a ottenere comunque l’acquisizione in giudizio dei verbali sezionali, delle schede annullate, delle tabelle di scrutinio e di ulteriore materiale elettorale della Provincia di Napoli, al fine di procedere alla corretta rideterminazione della cifra elettorale di sua spettanza.

Si è costituita in giudizio la controinteressata Margherita Caserta, ultima degli eletti della medesima lista al Consiglio regionale, eccependo l’inammissibilità del ricorso, e sostenendone l’infondatezza nel merito.

Si sono costituiti il Ministero dell’interno e l’Ufficio territoriale del Governo di Napoli, per chiedere di essere estromessi dal giudizio.

All’esito dell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

2. Il Collegio ritiene fondata l’articolata eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte controinteressata.

Il ricorso è inammissibile, in primo luogo, in quanto la ricorrente nulla ha allegato, e tantomeno dimostrato, ai fini del superamento della c.d. prova di resistenza.

In materia elettorale costituisce infatti principio pacifico e consolidato, nella giurisprudenza amministrativa, quello per cui non può essere annullato l’esito delle elezioni ove la dedotta illegittimità non abbia, in concreto, influito sul risultato finale delle operazioni elettorali. Ai fini della dimostrazione dell’interesse ad agire, pertanto, chi ricorra ha l’onere di provare che, ove le proprie censure vengano accolte, e i voti contestati vengano riconosciuti in proprio favore, si supererebbe così la soglia di voti utile per rientrare tra gli eletti.

Nel caso di specie, a fronte delle 4.663 preferenze conseguite dalla controinteressata eletta, e delle 3.904 preferenze riportate invece dalla ricorrente (con un divario tra loro pari a 759 voti), l’eventuale recupero, da parte della ricorrente, dei circa 300 voti asseritamente espressi in suo favore ma – sempre in tesi – arbitrariamente annullati, non sarebbe nemmeno lontanamente sufficiente ai fini di una modificazione dell’esito elettorale e, più precisamente, dell’inclusione della ricorrente tra gli eletti.

Né giova alla deducente affermare, in via subordinata, che l’interesse ad agire sussisterebbe anche solo per conseguire, da parte sua, un collocamento potiore tra i candidati non eletti, in vista di futuri e meramente eventuali scorrimenti futuri. Tale prospettazione, infatti, si scontra, in disparte l’inattualità dell’interesse così prospettato, con l’assoluta indeterminatezza della posizione della ricorrente in graduatoria. Infatti la ricorrente non ha in alcun modo indicato se altri candidati non eletti la precedano nella pertinente graduatoria di lista, quanti essi siano, e che numero di preferenze abbiano rispettivamente conseguito; laddove sarebbe stato suo onere fornire tale allegazione e prova, al fine – per lo meno – di avviare una dimostrazione circa l’esistenza di un proprio effettivo interesse al ricorso.

3. Parte ricorrente ha lamentato in questa sede anche la mancata ostensione dei verbali di sezione, delle tabelle di scrutinio e delle…


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