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Stop alle opzioni alternative per Enti del terzo settore e
interventi con CILAS dormienti

Relativamente all’art. 1 del Decreto Legge n. 39/2024, ANCE
rileva che in questo modo viene modificato retroattivamente il
sistema di eccezioni dell’art. 2 del Decreto Legge n. 11/2023
(Decreto cessioni) che consentiva l’utilizzo delle opzioni
alternative (sconto in fattura e cessione del credito) ad alcune
fattispecie.

Una modifica che avrebbe chiari effetti su una serie di
situazioni “in corso” che si erano legittimamente venute a creare a
seguito delle deroghe introdotte lo scorso anno.

In particolare, ricordiamo che l’art. 1, comma 1, del nuovo D.L.
n. 39/2024, interviene:

  • eliminando la possibilità di utilizzare le opzioni alternative
    per gli enti del terzo settore;
  • limitando a 400 milioni di euro le opzioni alternative per gli
    interventi effettuati sugli immobili danneggiati dagli eventi
    sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
    interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a
    far data dal 24 agosto 2016.

Il successivo comma 2 prevede un nuovo sistema di eccezioni
limitato ai soggetti beneficiari di cui all’art. 119, comma 9,
lettere c) (IACP, il cui accesso al superbonus è comunque
terminato), d) (cooperative di abitazione a proprietà indivisa) e
d-bis) (enti del terzo settore), del D.L. n. 34/2020 (Decreto
Rilancio).

Nel nuovo sistema di eccezioni, i su-richiamati soggetti
potranno continuare ad utilizzare le opzioni alternative solo se
entro il 30 marzo 2024:

  • risulti presentata la CILAS, se gli interventi sono agevolati
    dal superbonus e sono diversi da quelli effettuati dai
    condomini;
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato
    l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS, se gli
    interventi sono agevolati dal superbonus e sono effettuati dai
    condomini;
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo
    abilitativo, se gli interventi sono agevolati dal superbonus e
    comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove
    necessario, se gli interventi sono diversi dal superbonus;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori
    non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo
    vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi
    oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se
    gli interventi sono diversi da quelli agevolati dal superbonus e
    per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo
    abilitativo.

Importantissimo è il contenuto del comma 5, art. 1, del D.L. n.
39/2024, che blocca l’utilizzo delle opzioni alternative sia per il
superbonus che per gli altri bonus edilizi, agli interventi per i
quali entro il 30 marzo 2024 “non è stata sostenuta alcuna spesa,
documentata da fattura, per lavori già effettuati”.

La valutazione di ANCE

Per quanto riguarda le ONLUS e gli altri enti del terzo settore,
rientranti nella nuova stretta, occorre tener conto che eliminare
la facoltà di trasferire i crediti d’imposta tramite la cessione
del credito e lo sconto in fattura equivale all’eliminazione
dell’incentivo, stante la scarsa capienza d’imposta, che non
consente l’utilizzo dei bonus in forma di detrazione.

Per tali soggetti, infatti, l’opzione per i meccanismi della
cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura è stato
lo strumento cardine di utilizzo del Superbonus e, quindi, di avvio
delle iniziative edilizie. Pertanto, il divieto di cessione del
credito e, ancor di più, dell’opzione dello sconto in fattura
comprometterà la fattibilità degli interventi già avviati,
ostacolandone la concreta esecuzione.

Molto critica appare poi la norma che, con effetto retroattivo,
elimina le suddette opzioni per gli interventi di efficientamento
energetico e antisismico in corso o già programmati al 17 febbraio
2023 e per i quali era ancora consentita la possibilità di optare
per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in base a
quanto stabilito dal precedente DL 11/2023 – legge 38/2023.

In queste ipotesi, infatti, viene imposta l’ulteriore condizione
legata al sostenimento di qualche “spesa, documentata da fattura,
per lavori già effettuati” entro il 30 marzo 2024.

Tale disposizione incide pesantemente sulla posizione di tutti
quei soggetti che, al 30 marzo scorso, avevano già pagato acconti
ma dovevano ancora iniziare l’intervento già concordato e
autorizzato dal punto di vista edilizio-urbanistico, nonché di
quelli che, al contrario, pur avendo avviato i lavori alla medesima
data, non avevano ancora pagato spese o ricevuto fatture, perché in
attesa di raggiungere la percentuale minima di esecuzione dei
lavori (30%) richiesta dalla norma per emettere il primo SAL con
applicazione dello sconto in fattura, o per poter cedere il credito
d’imposta.

Le nuove regole ledono sia gli operatori e le imprese coinvolte
nei lavori, sia le famiglie beneficiarie delle agevolazioni, tenuto
conto che viene del tutto cancellata la possibilità di optare per
la cessione del credito e per lo sconto in fattura in relazione a
lavori già assentiti da provvedimenti edilizi validamente
presentati da oltre 1 anno ed oggetto di pattuizione contrattuale,
con previsione delle forme alternative di utilizzo dei bonus.

Infatti, la norma colpisce, da un lato, tutte le situazioni in
cui, pur in assenza di pagamento di spese da parte dei beneficiari
e di avvio materiale dei lavori, le imprese esecutrici, sulla base
degli appalti a loro affidati e delle CILAS presentate, avevano
comunque già provveduto a porre in essere le operazioni
propedeutiche all’avvio degli interventi medesimi, concludendo
accordi vincolanti per l’acquisizione di beni e servizi o con i
professionisti e i tecnici che, per obbligo di legge, devono
intervenire nei lavori medesimi.

Dall’altro, viene compromessa anche la posizione dei beneficiari
dei bonus, che erano in attesa di raggiungere la percentuale minima
di esecuzione dell’intervento (30%) per poter effettuare il primo
SAL utile per la cessione del credito o per lo sconto in
fattura.

Tali soggetti si vedono oggi del tutto cancellata la possibilità
di fruire delle suddette forme alternative di utilizzo dei bonus,
subendo l’evidente contraddizione normativa che, da una parte,
impone di attendere l’esecuzione di almeno il 30% dei lavori per
poter optare per lo sconto o per la cessione del credito e,
all’altra, elimina tali opzioni proprio per chi era in attesa di
raggiungere la percentuale minima di realizzazione dei lavori per
poterle legittimamente esercitare.

Pur comprendendo l’intenzione del Governo di colpire le cd
“CILAS dormienti”, presentate da oltre un anno solo per conservare
il diritto alla cessione del credito, occorre salvaguardare tutti i
lavori per i quali, al 30 marzo, siano stati già assunti impegni di
spesa riferibili ai contratti d’appalto stipulati anteriormente a
tale data.

Proposta di modifica e/o integrazione

Occorre intervenire su quanto previsto dall’art.1, comma 5 del
DL, ammettendo le opzioni per la cessione del credito e per lo
sconto in fattura anche se i lavori non siano stati materialmente
avviati al 30 marzo 2024, ma a tale data siano state comunque
sostenute spese o dai soggetti beneficiari o dalle imprese e
fornitori per acquisire beni o servizi inerenti ai lavori da
realizzare.



 

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