Con tale decreto vengono previste agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale e/o del finanziamento agevolato.
Le agevolazioni previste sono concesse ai contratti di filiera che prevedono programmi con un ammontare delle spese ammissibili fino a cinquanta milioni di euro attraverso una procedura valutativa applicata alle domande presentate dai soggetti proponenti.
Cosa sono i contratti di filiera
Un contratto di filiera è un accordo tra i diversi soggetti che operano all’interno di una filiera agroalimentare, con l’obiettivo di realizzare un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale.
Il contratto di filiera si fonda su un accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale. L’accordo di filiera individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari.
All’accordo di filiera possono partecipare sia soggetti beneficiari delle agevolazioni, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici Progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente nel Programma che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera.
In ogni caso, il contratto di filiera è sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell’accordo di filiera che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del programma.
Chi i soggetti proponenti
Sono soggetti proponenti del contratto di filiera:
– per il settore agroalimentare:
1) le società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
2) le organizzazioni interprofessionali che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
3) gli enti pubblici;
4) le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori;
5) le associazioni temporanee di impresa tra i Soggetti beneficiari, già costituite all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
6) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
– per il settore forestale e dell’arboricoltura da legno,
1) società cooperative e loro consorzi, consorzi di imprese, organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori del settore forestale che operano nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno;
2) organizzazioni interprofessionali che operano nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno;
3) enti pubblici;
4) società costituite tra proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno, soggetti che esercitano l’attività di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e soggetti che esercitano l’attività di trasformazione del legno e dei prodotti da esso derivati, forestali e dell’arboricoltura da legno;
5) imprese commerciali, industriali o addette alla distribuzione, il cui capitale sociale sia posseduto per almeno il 51% da proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno;
6) associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
7) reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
8) gli accordi di foresta già sottoscritti al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
Chi sono i soggetti beneficiari
Sono oggetti beneficiari delle agevolazioni del contratto di filiera le seguenti categorie di imprese:
– per il settore agroalimentare:
1) le imprese, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
2) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli;
3) le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali;
4) gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza;
– per il settore forestale e dell’arboricoltura da legno sono i silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi, le piccole e medie imprese (PMI), facenti parte dell’accordo di filiera e classificati nelle seguenti categorie:
1) proprietari di superfici forestali o titolari della gestione di superfici forestali: i silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi;
2) imprese, PMI che operano nel settore delle utilizzazioni e produzioni forestali e dell’arboricoltura da legno;
3) organizzazioni di proprietari, produttori e associazioni di organizzazioni di proprietari e produttori;
4) società costituite tra proprietari di boschi o di impianti di arboricoltura da legno, soggetti che esercitano l’attività di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e soggetti che esercitano l’attività di trasformazione del legno e prodotti da esso derivati, forestali e dell’arboricoltura da legno;
5) imprese commerciali, industriali e addette alla distribuzione, il cui capitale sociale sia posseduto per almeno il 51% da proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno.
Inoltre, possono accedere alle agevolazioni gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, facenti parte dell’accordo di filiera e iscritti all’anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca.
Quali sono gli interventi ammissibili
Gli interventi ammissibili alle agevolazioni comprendono le seguenti tipologie:
– per il settore agroalimentare:
1) investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria,
2) investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli,
3) investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati negli avvisi,
4) costi per la partecipazione dei produttori dip agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei Prodotti agricoli,
5) progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo;
– per il settore forestale e dell’arboricoltura da legno:
1) investimenti in tecnologie forestali della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell’arboricoltura da legno, connessi con l’attività di produzione, utilizzazione trasformazione, mobilizzazione e commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati, con spesa massima ammissibile per Progetto e per beneficiario di 600.000 euro,
2) investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale e dell’arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per Progetto e per beneficiario di 600.000 euro,
3) investimenti per il trasferimento di conoscenze, azioni di formazione e informazione legate agli investimenti di cui ai punti precedenti, con spesa massima ammissibile per Progetto e per beneficiario di 200.000 euro,
4) investimenti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 300.000 euro.
I programmi devono essere realizzati entro il quarto anno dalla data di sottoscrizione del Contratto di filiera a valere sul piano nazionale complementare e in ogni caso entro il 31 dicembre 2028. |
Qual è l’intensità delle agevolazioni
La misura degli aiuti è stabilita negli avvisi, in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensità massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell’allegato A del decreto.
Nell’ambito del settore agroalimentare, per i contratti di filiera le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di contributo in conto capitale e/o di finanziamento agevolato, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell’impresa, come segue:
– investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria:
1) nella forma di contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è inferiore al 75 % e compreso tra 75% e 100% rispetto alla media dell’UE-27 e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni;
2) nella forma del finanziamento, fino al 100% degli investimenti ammissibili, articolato nelle due componenti di finanziamento agevolato e finanziamento bancario;
– investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli:
1) nella forma di contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è inferiore al 75% e compreso tra 75% e 100% rispetto alla media dell’UE-27 e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni;
2) nella forma del finanziamento, fino al 100% degli investimenti ammissibili, articolato nelle due componenti di finanziamento agevolato e finanziamento bancario.
L’ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario non può superare l’importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensità massime di aiuto previsti in relazione alle regioni di intervento.
Quando vengono erogate le agevolazioni
L’erogazione del contributo in conto capitale ai soggetti beneficiari avviene successivamente alla stipula del contratto di filiera o, nel caso di richiesta di finanziamento, dopo la stipula del contratto di finanziamento a favore dei programmi che hanno superato la fase valutativa.
Le quote del contributo in conto capitale e/o del finanziamento sono erogate per stato di avanzamento della spesa, subordinatamente all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili.
La prima quota, fino al 40%, del solo contributo in conto capitale, può essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa.
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