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I compensi per diritti d’autore, se assoggettati al regime forfettario, mantengono le proprie modalità di determinazione del reddito, con tassazione ridotta. La posizione dell’Agenzia delle Entrate

Come è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. legge di stabilità 2015), all’art.1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, indirizzato ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, in possesso di determinati requisiti.

Il regime introdotto, in virtù delle modifiche apportate, si è rilevato appetibile e abbraccia una ampia fascia di contribuenti.

I contribuenti, persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, applicano il regime forfetario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi non superiori a 85.000 euro.

Detti compensi vanno dichiarati nel modello Redditi PF, nei righi da LM22 a LM27.

Sulla tematica relativa alla tassazione dei diritti d’autore per i soggetti forfettari, se i proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore devono includersi nel calcolo della soglia di 85.000 euro (allora 65.000), vanno annoverati due recenti interventi di prassi, che possono costituire da guida.

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La posizione dell’Agenzia delle Entrate sui redditi di lavoro autonomo

La circolare n.9/E/2019 prende le mosse dall’art. 53, comma 2, lettera b), del TUIR, che considera, inoltre, redditi di lavoro autonomo:

“i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali.”

Per le Entrate:

“data la peculiare natura dei predetti redditi, gli stessi concorreranno alla verifica del limite di 65.000 euro (oggi, 85.000 euro) solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, circostanza che sarà ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo.”

Ad esempio, a nostro avviso, per un avvocato, la pubblicazione di un contributo in una rivista fiscale sarà rilevante, mentre se lo stesso avvocato scrive per una rivista di cucina il compenso non sarà rilevante.

Tassazione dei diritti d’autore nel regime forfettario: come funziona

Le modalità di tassazione dei compensi per diritti d’autore, se assoggettato al regime forfettario, sono state puntualmente esaminate in sede di risposta all’interpello n. 517/2019.

Nel caso in questione, una società chiede di conoscere se, in qualità di sostituto d’imposta, debba effettuare la ritenuta d’acconto sui compensi, per diritti d’autore connessi all’attività di lavoro autonomo, corrisposti a professionisti che si avvalgono del regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

A parere dell’istante il dubbio interpretativo sorge in relazione alla precisazione contenuta nella circolare 10 aprile 2019, n. 9/E con la quale l’Agenzia delle entrate ha precisato che:

“Qualora il contribuente consegua proventi a titolo di diritti d’autore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54.”

Con la documentazione integrativa, l’istante ha precisato che:

  • i contratti stipulati riguardano collaborazione artistica/professionale ai fini della realizzazione di opere dell’ingegno;
  • nelle notule sottoscritte da parte dei prestatori d’opera, gli stessi “in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara[no] che l’operazione è effettuata nell’ambito del regime forfetario (…) in quanto connessa all’attività di lavoro autonomo esercitata con partita IVA (…)”;
  • “i professionisti che svolgono prestazioni di lavoro autonomo in regime Iva forfetario nei confronti della ALFA e che, inoltre, cedono un diritto d’autore in relazione all’attività svolta, sottoscrivono con la Società contratti denominati “per prestazioni miste”. L’oggetto della prestazione mista può consistere, ad esempio…”

In particolare, l’istante chiede di sapere se l’affermazione menzionata nella citata circolare n. 9/E del 2019 sia da intendere come una precisazione dei criteri di determinazione della base imponibile dei diritti d’autore (25 per cento o 40 per cento) su cui applicare l’imposta sostitutiva propria del regime forfetario o se, invece, la puntualizzazione sia finalizzata ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi per diritti d’autore, nonostante, essi concorrano all’eventuale raggiungimento della soglia limite dei 65.000 euro per poter fruire del regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014, come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 145/2018.

L’istante ritiene che i compensi per diritti d’autore, connessi all’attività di lavoro autonomo corrisposti a professionisti che si avvalgono del regime forfetario, concorrano all’eventuale raggiungimento della soglia prevista per poter fruire del regime forfetario e sconteranno l’imposta sostitutiva in luogo di quella ordinaria.

Di conseguenza, il committente che rivesta il ruolo di sostituto d’imposta non dovrà effettuare la ritenuta d’acconto su tali compensi.

In particolare, l’istante evidenzia di operare nella seguente maniera.

Al collaboratore che percepisce diritti d’autore viene chiesto di presentare:

  • una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che i compensi percepiti da ALFA per diritti d’autore sono correlati all’attività di lavoro autonomo esercitato in regime c.d. forfetario e che, pertanto, rientrano nel plafond dei 65.000 euro;
  • una notula con l’indicazione dei dati anagrafici, dell’importo dei compensi per diritti d’autore e degli estremi della norma del regime cd. forfetario.

Diritti d’autore e regime forfettario: il parere dell’Agenzia delle Entrate

Le Entrate, dopo aver proceduto ad una puntuale ricostruzione normativa e di prassi, al pari di quanto già chiarito con la risoluzione n. 311/E del 21 luglio 2008 in relazione al regime fiscale per i contribuenti c.d. “minimi”, ritengono che anche per i contribuenti che applicano il regime forfetario in esame la cessione del diritto d’autore durante la permanenza nel regime soggiace alle modalità di certificazione dei compensi previste per tale regime ed è soggetta all’imposta sostitutiva prevista dai commi 64 o 65 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

Di conseguenza:

“ogniqualvolta vi sia effettiva correlazione tra i proventi derivanti dalla cessione del diritto d’autore e l’attività di lavoro autonomo svolta, i proventi dovranno, da un lato, concorrere alla verifica del limite di … per l’accesso o la permanenza nel regime forfetario e, dall’altro lato, saranno assoggettati all’imposta sostitutiva di cui ai commi 64 o 65, con le particolarità che le aliquote di abbattimento forfetario dei costi saranno quelle previste dall’articolo 54, comma 8, del TUIR.”

In altri termini:

“i proventi a titolo di diritti d’autore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR, conseguiti da un contribuente che applica il regime forfetario, se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo soggetto, saranno ridotti del 25 per cento (o del 40 per cento se sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni), ai sensi del comma 8 dell’articolo 54 del TUIR, e tale importo sarà cumulato con gli altri compensi percepiti dal professionista soggetti alle ordinarie aliquote di abbattimento forfetario di cui all’allegato 4 della legge n. 190 del 2014, al fine di applicare all’ammontare complessivo l’imposta sostitutiva di cui ai commi 64 o 65 dell’articolo 1 dalla legge n. 190 del 2014.”

Nel caso di specie, l’istante, in qualità di sostituto d’imposta, “non dovrà effettuare alcuna ritenuta d’acconto sui compensi, per diritti d’autore effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo, corrisposti a professionisti che si avvalgono del regime forfetario”.

A tal fine, l’istante “ha l’onere di acquisire dal professionista una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all’attività autonoma esercitata in regime c.d. forfetario”.

Le Entrate, precisano, altresì che:

“qualora l’istante non sfruttasse alcun diritto d’autore oppure qualora i commissionari dell’istante dovessero svolgere a favore dell’istante medesimo un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, gli stessi nel primo caso non potrebbero applicare le disposizioni di cui all’articolo 54, comma 8, del TUIR e nel secondo caso non potrebbero applicare il regime forfetario in esame e l’istante ricadrebbe nell’obbligo di operare ai sensi di legge la ritenuta d’acconto, a nulla rilevando la sopra menzionata dichiarazione rilasciata dai commissionari medesimi.”

Pertanto, i compensi per diritti d’autore, se assoggettati al regime forfettario, mantengono le proprie modalità di determinazione del reddito, con tassazione ridotta del 25 per cento ovvero del 40 per cento a secondo dell’età e assoggettati ad imposta sostitutiva.

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