Chi riceve un immobile per legato può essere chiamato a versare le spese arretrate del condominio? Quando scattano la responsabilità e il diritto di regresso?
Quando si apre una successione, uno dei dubbi più frequenti riguarda i debiti collegati all’immobile lasciato dal defunto. Tra questi rientrano anche le spese di condominio non ancora pagate. Ci si chiede allora se chi riceve un appartamento per legato debba farsi carico delle somme arretrate oppure se tali obbligazioni gravino esclusivamente sugli eredi. Il legatario paga i debiti condominiali?
La questione è particolarmente importante perché si tratta di capire se il condominio può agire direttamente nei confronti del nuovo proprietario per ottenere il pagamento dei contributi maturati prima del trasferimento. Comprendere se il legatario è tenuto a pagare i debiti condominiali consente di evitare equivoci e contenziosi successivi. Approfondiamo l’argomento.
Chi è il legatario?
Il legatario, a differenza dell’erede, è un successore a titolo particolare; ciò significa che non subentra nell’intero patrimonio, ma riceve solo uno o più beni specifici o diritti determinati. Tale attribuzione deriva da una disposizione testamentaria chiamata, appunto, legato.
Un testatore può nominare il proprio unico figlio erede universale e destinare un determinato bene – un immobile, ad esempio – a un’altra persona, in qualità di legatario.
Il legatario risponde delle spese condominiali?
In linea generale, il legatario che riceve un immobile facente parte di un condominio può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali riferiti all’unità immobiliare ricevuta.
La ragione non dipende dalle regole della successione ma dal principio previsto dall’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., secondo cui chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato in solido con il precedente titolare per i contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Ciò significa che il condominio può rivolgersi direttamente al soggetto che ha acquisito la proprietà dell’appartamento, chiedendo il pagamento delle somme dovute entro questo limite temporale.
Dal punto di vista del condominio, ciò che rileva è la continuità della titolarità dell’unità immobiliare e la necessità di garantire la riscossione dei contributi necessari alla gestione delle parti comuni.
Di conseguenza, il legatario non può opporre al condominio il semplice fatto di non avere personalmente contratto il debito o di non essere stato proprietario nel momento in cui esso è sorto.
Quali debiti possono essere richiesti al legatario?
La responsabilità non riguarda qualsiasi passività maturata nel corso degli anni ma soltanto quelle individuate dalla legge: il nuovo proprietario può essere chiamato a rispondere dei contributi condominiali relativi all’anno in corso e all’anno precedente rispetto al momento del trasferimento della proprietà.
Si pensi al caso di un appartamento lasciato in legato e trasferito nel mese di settembre. Se risultano ancora insolute alcune quote condominiali dell’anno precedente e di quello in corso, il condominio potrà chiedere il pagamento anche al legatario.
Il legatario paga al posto degli eredi?
Uno degli aspetti più importanti riguarda il significato della responsabilità solidale.
Quando il condominio richiede il pagamento al legatario, quest’ultimo non subentra al posto degli eredi nelle obbligazioni del defunto: la solidarietà comporta infatti che il creditore possa rivolgersi indifferentemente a uno dei soggetti obbligati per ottenere l’intero importo dovuto.
Pertanto, il condominio può agire sia nei confronti degli eredi che nei riguardi del legatario dell’immobile. Non si tratta però di una sostituzione dell’uno all’altro, ma della coesistenza di più soggetti tenuti al pagamento verso il creditore.
Questo principio spiega perché la domanda «Il legatario paga i debiti condominiali?» non possa ricevere una risposta semplicemente affermativa o negativa. Più correttamente, il legatario può essere chiamato a pagare dal condominio in forza della solidarietà prevista dalla legge, pur non diventando il solo responsabile delle obbligazioni maturate in precedenza.
Come funzionano i rapporti tra legatario ed eredi?
Diversa è la situazione nei rapporti interni tra il legatario e gli eredi.
Il fatto che il condominio possa pretendere il pagamento dal legatario non significa che quest’ultimo debba sopportare definitivamente il peso economico di somme riferibili a periodi antecedenti al proprio acquisto della proprietà.
La legge distingue quindi il rapporto esterno con il condominio dal rapporto interno tra coloro che sono coinvolti nella successione. Nel primo caso prevale l’esigenza di garantire il credito condominiale; nel secondo occorre individuare chi sia il soggetto che, in definitiva, deve sostenere il costo dell’obbligazione.
Proprio perché la responsabilità verso il condominio opera in via solidale, il legatario conserva il diritto di regresso nei confronti degli eredi per le somme che si riferiscono a periodi precedenti al suo subentro nella proprietà.
In pratica, se il condominio ottiene dal legatario il pagamento di quote maturate quando proprietario era ancora il de cuius, il soggetto che ha versato tali importi può successivamente chiedere agli eredi il rimborso delle somme che non gli competono in via definitiva.
Si immagini che il condominio richieda al legatario il pagamento di contributi arretrati relativi all’anno precedente alla successione. Se il legatario versa l’importo per evitare un’azione giudiziaria, potrà poi esercitare il proprio diritto di regresso nei confronti degli eredi per recuperare quanto pagato in relazione a obbligazioni sorte prima dell’acquisto della proprietà.
Debiti condominiali: chi paga tra legatario ed eredi?
Secondo la Corte di Cassazione (3 giugno 2026, n. 17647), chi accetta il legato di un immobile in condominio può essere chiamato dal condominio a pagare i contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente, in applicazione dell’art. 63, comma 2, disp. att. c.c.; nei rapporti interni resta però il diritto di regresso verso gli eredi per le somme riferibili a periodi antecedenti al subentro nella proprietà dell’immobile.
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Mariano Acquaviva
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