Presidente: Franconiero – Estensore: Ponte
FATTO E DIRITTO
I sig.ri D.S. e B. sono proprietari di un fabbricato costruito su di un’area di loro proprietà, assentito con concessione edilizia n. 10 del 2 agosto 2001, sul quale hanno eseguito modifiche in virtù della concessione in variante n. 12 del 6 febbraio 2002.
A seguito dell’annullamento di tali provvedimenti con sentenza del T.A.R. Campania n. 3590 del 17 giugno 2002 per mancato rispetto della disciplina delle distanze di cui al regolamento edilizio, gli odierni appellanti hanno presentato istanza di sanatoria ex art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, dapprima nel 2006 (istanza rimasta senza esito), e successivamente nel 2015 a cui è seguito il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 15 del 26 giugno 2015.
A seguito di tale provvedimento il Comune di Pignataro Maggiore ha disposto l’annullamento in autotutela del permesso in sanatoria e ordinato contestualmente la demolizione delle opere con ordinanza n. 32 del 16 febbraio 2016, alla luce del riscontro di abusi edilizi non rappresentati dagli odierni appellanti nell’istanza di sanatoria.
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso davanti al T.A.R. Campania (ricorso n. 1833/2016) lamentando: 1) la circostanza che il Comune sarebbe stato in possesso di tutti gli elementi attinenti alla situazione dell’immobile in sede di rilascio del permesso di costruire; 2) che il provvedimento impugnato non avrebbe considerato la conformità della parte centrale del fabbricato; 3) che il Comune non avrebbe valutato lo stato avanzato del manufatto realizzato sulla base di un regolamento tardivo.
Nelle more del giudizio, a fronte dell’inottemperanza dell’ordine di demolizione, il Comune ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area in oggetto con provvedimento n. 4354 del 17 maggio 2016, impugnato con motivi aggiunti, lamentando: i) la mancata comunicazione di avvio del procedimento; ii) la mancata valutazione dell’istanza presentata; iii) l’illogicità del provvedimento; iv) la mancata identificazione dell’area oggetto di acquisizione.
Con successivo ricorso n. 3826/2017 è stata impugnato il provvedimento prot. n. 5562/2017 di “definizione procedura di acquisizione al patrimonio dell’ente bene immobile di cui all’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. 32 del 16 febbraio 2016, adottata ai sensi dell’art. 31 dpr 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii. – Acquisizione delle opere e dell’area pertinenziale site in Pignataro Maggiore, via Pietro Palumbo – notifica nota trascrizione acquisizione bene al patrimonio”; deducendo: 1) la contraddittorietà tra atti assunti dallo stesso Ing. Parente Girolamo; 2) la mancanza di un verbale di accertamento della inottemperanza all’ordine di demolizione; 3) nullità ed inefficacia della trascrizione alla Conservatoria in quanto non preceduta dalla formale presa d’atto dell’inottemperanza all’ordine demolitorio e dal compimento delle ulteriori attività istruttorie prescritte, quali l’individuazione e la delimitazione dell’area di sedime dell’opera ritenuta abusiva.
Il T.A.R. Campania, Sez. VIII, ha respinto il ricorso n. 1833/2016, con sentenza n. 5036 dell’11 settembre 2023; e il ricorso n. 3826/2017 con sentenza n. 5037 dell’11 settembre 2023.
Avverso le suindicate sentenze è stato proposto appello.
Quanto al ricorso in appello nrg 2889/2024, con il primo motivo di appello, rubricato “nullità della sentenza; omessa decisione sull’istanza di riunione”, l’appellante eccepisce la nullità della sentenza per non aver accolto l’istanza di riunione dei giudizi rg 1833/2016 e 3826/17.
Con il secondo motivo, rubricato “error in iudicando; violazione e falsa applicazione d.lgs. n. 380/2001″ l’appellante rappresenta come le condizioni e le caratteristiche del fabbricato in oggetto fossero note all’Amministrazione alla luce delle numerose pratiche edilizie aperte nel corso degli anni e ai relativi contenziosi sviluppatisi, non potendo sostenersi la tesi della incompleta rappresentazione dello stato dei luoghi da parte del richiedente.
Con il terzo motivo, rubricato “error in iudicando – omessa valutazione della posizione dei ricorrenti e del loro legittimo affidamento”, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non vi sia stata una lesione del legittimo affidamento a seguito dell’esercizio del potere di autotutela da parte del Comune.
Con il quarto motivo “error in iudicando; violazione e falsa applicazione d.lgs. 380/2001; difetto di motivazione; omessa pronuncia” si denuncia la mancata valutazione della circostanza evidenziata dal ricorrente con i motivi aggiunti circa la mancanza di un verbale di accertamento dell’inottemperanza.
Infine, con il quinto motivo, rubricato “error in iudicando; travisamento dei fatti; errata identificazione dell’area di sedime” l’appellante rappresenta l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale per errata indicazione dell’area di sedime oggetto di acquisizione.
Il Comune di Pignatario Maggiore si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
Con il ricorso avente nrg 2891/2024 l’appellante censura la sentenza gravata deducendo, in primo luogo (“error in iudicando; violazione e falsa applicazione d.lgs. 380/2001; travisamento dei fatti; difetto di motivazione”) l’erroneità della decisione del T.A.R. nella parte in cui ha ritenuto che l’atto impugnato non avesse natura provvedimentale. L’appellante, in particolare rileva come il provvedimento del 2017 avrebbe annullato l’atto di acquisizione del 2016 assumendo pertanto autonoma efficacia lesiva, in quanto dispositivo dell’acquisizione al patrimonio comunale.
In secondo luogo (“error in iudicando; violazione e falsa applicazione d.lgs. 380/2001; travisamento dei fatti; insussistenza dei presupposti; illogicità; contraddittorietà; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; omessa pronuncia”), l’omessa pronuncia del T.A.R. rispetto alle censure avanzate in primo grado in ordine alla carenza di elementi essenziali dell’atto di acquisizione, alla luce della mancanza di un verbale di accertamento dell’inottemperanza dell’ordine di demolizione da cui discenderebbe l’illegittimità della trascrizione.
In terzo luogo (“error in iudicando; violazione e falsa applicazione art. 31 d.P.R. n. 380/2001; violazione art. 7 l. 241/90″), si evidenzia l’assenza sia dell’ispezione dei luoghi, a differenza di quanto statuito dal T.A.R. nella sentenza gravata, sia di un verbale di accertamento dell’inottemperanza.
In quarto luogo (“error in iudicando; violazione giudicato”) che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto tardive le censure avanzate con il settimo e ottavo motivo di ricorso in ordine alla illegittimità derivata dell’atto impugnato, in relazione ai vizi dell’ordinanza di demolizione n. 32 del 2016 e del provvedimento del 17 maggio 2016. Inoltre, poiché il provvedimento oggetto di impugnazione nell’ambito del presente giudizio risulta qualificabile come un atto di acquisizione, l’esistenza di un precedente giudicato con cui è stata riconosciuta la legittimità della parte centrale del fabbricato, ad eccezione dei balconi, evidentemente non potrebbe essere ritenuta legittima l’acquisizione al patrimonio dell’intera opera, in quanto la maggior parte della stessa è stata sanata con efficacia di giudicato, e quindi non può essere ritenuta abusiva.
Da ultimo,…
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