#Finsubito news – dove può attaccare la difesa


Adesso il -20 del Messina ha una motivazione. E, letto insieme alla decisione n. 78 del Collegio di Garanzia del CONI del 19 ottobre 2026, sui precedenti due punti di penalizzazione inflitti alla juniores ACR, il quadro diventa più chiaro.

La prima indicazione non è favorevole al club: sostenere semplicemente che Justin Davis e la nuova società non esistessero quando furono commessi i fatti difficilmente basterà per cancellare la sanzione. La giustizia sportiva sta consolidando infatti il principio secondo cui, con il passaggio del titolo ex art. 52 NOIF, la nuova affiliata subentra nella posizione sportiva della precedente. Ma il -20 presenta aspetti diversi dal precedente. Ed è proprio lì che si concentrerà l’appello.

PERCHÉ I TESSERAMENTI SONO STATI CONSIDERATI IRREGOLARI

Il TFN considera provato che Stefano Alaimo abbia sottoscritto l’iscrizione al campionato e le pratiche di tesseramento di 25 calciatori nonostante fosse inibito. Il Codice di Giustizia Sportiva vieta di avvalersi di soggetti inibiti nelle operazioni di tesseramento e stabilisce che gli atti così conclusi siano privi di effetto. Da qui il ragionamento del Tribunale: quei tesseramenti erano inefficaci e i calciatori sono stati utilizzati in Serie D senza un valido titolo. La successiva registrazione da parte degli uffici federali, secondo il TFN, non sana il vizio originario. È una lettura molto rigida e oggi sostenuta da precedenti federali recenti, uno riguardante la stessa società, emesso 11 giorni prima della sentenza del TFN. Un particolare curioso, perché su quella pronunzia si basa il concetto che porta ai 20 punti di penalizzazione, quasi come se fosse il pilastro su cui costruire l’edificio della pesante punizione.

COSA SI PORTA DIETRO IL TITOLO SPORTIVO – La questione più importante riguarda però la nuova società. La ACR Messina 1900 non ha comprato il titolo sportivo dal Tribunale. Ha acquistato l’azienda sportiva dalla liquidazione giudiziale. Il titolo è stato poi attribuito dalla FIGC il 15 dicembre 2025, insieme al parco tesserati. Su questo punto pesa moltissimo la decisione n. 78 del Collegio di Garanzia, che abbiamo citato. Nel precedente relativo ai due punti della Juniores, il CONI ha affermato che il passaggio previsto dall’articolo 52 determina, sul piano sportivo, una sorta di successione della nuova società nella posizione della precedente. È un principio molto ampio e rende oggi debole la tesi secondo cui la nuova ACR sarebbe completamente estranea a qualsiasi conseguenza del passato. 

LA DIFFERENZA DELLE 18 GARE – Il caso del -20, però, aggiunge un elemento decisivo. Dopo il 15 dicembre la nuova ACR era già affiliata e aveva ricevuto dalla FIGC anche il parco tesserati. Da quel momento sono state disputate altre 18 gare con calciatori il cui tesseramento originario viene considerato inefficace. Per il TFN, quindi, la nuova società non si limita a ereditare una posizione sportiva: assume anche una responsabilità propria per avere continuato a utilizzare quei giocatori. Ed è probabilmente qui che la difesa può provare ad aprire una breccia. Se la stessa FIGC, il 15 dicembre, attribuisce formalmente alla nuova affiliata il parco tesserati “così come risultante agli atti”, quale effetto produce quell’atto? Il Tribunale sostiene che il vizio originario continui a vivere. La difesa può invece tentare di sostenere che da quel momento intervenga un nuovo provvedimento federale capace almeno di incidere sulla posizione dei calciatori e sull’affidamento della nuova società. 

IL NODO DELL’AFFIDAMENTO – Il TFN respinge anche questo argomento con decisione. Nel bando del Tribunale Fallimentare era indicato il rischio di ulteriori penalizzazioni per fatti antecedenti. Secondo il Tribunale della FIGC, questo avrebbe dovuto spingere l’acquirente a verifiche particolarmente approfondite. Ma qui resta una domanda: conoscere un rischio generico equivale a conoscere questa specifica irregolarità? La nuova proprietà avrebbe potuto realmente accorgersi che i moduli erano stati firmati da Alaimo, nonostante fossero stati inseriti sulla piattaforma telematica, quindi processati dagli uffici federali e quei calciatori fossero poi confluiti nel parco tesserati attribuito dalla FIGC? È uno dei punti sui quali la CFA potrà essere chiamata a misurare il livello di diligenza concretamente esigibile. 

I CONTRATTI PAGATI POSSONO PESARE SULLA PENA – La nuova società ha inoltre continuato ad adempiere alle obbligazioni economiche derivanti dai contratti ereditati. Questo non sana retroattivamente i tesseramenti. Può però incidere sulla valutazione della sanzione: la nuova proprietà ha sostenuto gli oneri economici di rapporti che non aveva originariamente formato e non ha ottenuto un vantaggio dalla situazione. È un argomento che appare più utile sulla proporzionalità che sull’esclusione totale della responsabilità. 

PERCHÉ VENTI PUNTI – La Procura aveva chiesto 34 punti, uno per ciascuna gara ritenuta irregolare. Il TFN applica invece il criterio di temperamento già utilizzato dalla giurisprudenza federale quando le violazioni sono numerose e appartengono a un campionato ormai concluso. La riduzione può arrivare fino a circa il 50%. È così che la richiesta scende a venti punti e 1.800 euro. Il numero, quindi, non è casuale. Ma resta discutibile nella sua proporzione concreta. 

IL PASSAGGIO PIÙ IMPORTANTE DELLA SENTENZA – Il TFN riconosce infatti che questa penalizzazione non può più riequilibrare la Serie D 2025-26. Quel campionato è finito e la classifica non può essere modificata. I venti punti hanno quindi oggi una funzione esclusivamente afflittiva e vengono applicati in un campionato diverso e di categoria inferiore. È proprio questo il passaggio che può offrire al Messina il margine più concreto in appello. La domanda non è soltanto se la sanzione debba essere effettiva. È quanto debba essere pesante per restare proporzionata. Venti punti, in un campionato di Eccellenza, rischiano di incidere in maniera quasi definitiva sulla corsa alla promozione. È probabilmente questo uno dei fronti più seri dell’appello. 

MELILLI E GLI INTERESSI IN GIOCO – Nel procedimento è stato ammesso anche il Melilli, difeso dall’avvocato Mattia Grassani. La differenza rispetto ad Acireale e Sancataldese, escluse dal procedimento, è semplice: queste ultime erano interessate alla classifica della scorsa Serie D, ormai definitiva. Il Melilli disputa invece oggi lo stesso campionato del Messina e una penalizzazione ai biancoscudati incide direttamente sulla graduatoria dell’Eccellenza. Il procedimento sarebbe andato avanti comunque, perché l’azione disciplinare appartiene alla Procura Federale. Ma la presenza del Melilli rende evidente che alla questione giuridica si affiancano interessi sportivi concreti delle società concorrenti. 

UN CASO CHE PUÒ ANDARE OLTRE IL MESSINA – È qui che la vicenda assume una dimensione più ampia. Non ci sono elementi per parlare di un disegno contro il Messina. Ma TFN, CFA e Collegio di Garanzia stanno progressivamente costruendo, proprio attraverso le vicende del Messina, un orientamento molto severo sulle acquisizioni di aziende calcistiche provenienti da procedure concorsuali. Il problema è evidente: chi compra un’azienda sportiva dal Tribunale può ritrovarsi esposto anche a sanzioni future relative a fatti precedenti all’acquisto e non ancora definitivamente accertati. Questo aumenta il rischio dell’investimento e può incidere sulla stessa appetibilità delle società in crisi. È una questione “politica” nel senso sportivo del termine: bisogna trovare un equilibrio tra la necessità di non cancellare il passato attraverso un cambio societario e quella di non trasformare ogni acquisizione giudiziaria in un investimento esposto a conseguenze imprevedibili. Il caso Messina può diventare un precedente importante proprio su questo punto. 

DOVE PUÒ ATTACCARE LA DIFESA – Alla luce delle motivazioni, ottenere la cancellazione completa del -20 appare oggi più difficile rispetto a quanto poteva sembrare dopo il solo dispositivo. Il precedente del Collegio di Garanzia pesa sulla continuità sportiva. Restano però tre fronti principali: il valore dell’attribuzione federale del parco tesserati dal 15 dicembre, il livello di conoscibilità concreta dell’irregolarità da parte della nuova società e soprattutto la proporzionalità della sanzione. È probabilmente su quest’ultimo terreno che esistono i margini più concreti per una riduzione. 

CFA E CONI: DOVE SI GIOCA DAVVERO LA PARTITA – La Corte Federale d’Appello sarà il passaggio decisivo perché potrà riesaminare nel merito le questioni sollevate dal Messina. Se invece la vicenda dovesse arrivare nuovamente al Collegio di Garanzia, gli spazi diventerebbero più stretti: il CONI non è un terzo giudizio di merito e il precedente n. 78, più volte citato, rappresenta già un ostacolo importante alla tesi di una completa discontinuità tra vecchia e nuova società. Per questo il vero terreno della battaglia è oggi la CFA. 

I TEMPI PESANO SUL CAMPIONATO – Le motivazioni del TFN sono state depositate il 6 novembre e da quel momento decorre il termine di sette giorni per il reclamo. Il ricorso non sospende automaticamente il -20, anche se la società può chiedere una misura cautelare. Il girone B dell’Eccellenza terminerà il 25 aprile 2027. Significa che il Messina ha ancora davanti gran parte della stagione, ma anche che una definizione troppo tardiva della vicenda rischierebbe di condizionare per mesi una classifica ancora provvisoria sul piano giudiziario. 

IL PUNTO CENTRALE DELL’APPELLO  – Le motivazioni rendono il quadro più complesso, ma non chiudono la partita. Il Messina difficilmente potrà limitarsi a sostenere di non avere commesso i fatti. Dovrà dimostrare soprattutto che il passaggio del 15 dicembre, l’intervento diretto della FIGC sul parco tesserati, la concreta possibilità di conoscere l’irregolarità e la situazione della nuova società impongono una valutazione diversa. E soprattutto dovrà convincere la CFA che venti punti, applicati oggi in Eccellenza per fatti maturati nella precedente Serie D, rappresentano una risposta eccessiva rispetto alla funzione che la stessa sentenza attribuisce alla sanzione. È probabilmente qui, più che sulla negazione assoluta di ogni responsabilità, che si giocherà il futuro del -20.



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