TAR Abruzzo, sentenza 15 aprile 2026, n. 216



Presidente: Perpetuini – Estensore: Baraldi

FATTO

I signori Rocco S., Maria Stella I., Maria Antonella I., Domenico C., Emanuela R., Rosalba M., Giorgio D.C., Ornella G., Pierpaolo B., Giuseppe C., Renato C. e Francesca C., odierni ricorrenti, sono tutti residenti o proprietari di immobili situati nel Comune di L’Aquila, ai lati di una strada denominata via Tito Pellicciotti.

I predetti signori hanno già impugnato la determinazione n. 589 del 1° marzo 2023 di approvazione del progetto esecutivo e delle modalità di scelta del contraente adottata dal dirigente del Settore opere pubbliche del Comune di L’Aquila per la “messa in sicurezza viabilità varia – lavoro di completamento del tratto finale della strada via Tito Pellicciotti con messa in sicurezza del pendio” e, all’esito del relativo giudizio, è stata emessa la sentenza n. 61/2025 con cui questo Tribunale ha accolto il predetto ricorso affermando dapprima che “la decisione di rendere accessibile da ambo le direzioni la via Pellicciotti, ne determina la trasformazione da strada vicinale, venuta ad esistenza per iniziativa privata, in una infrastruttura pubblica che non può sottrarsi alla verifica di conformità con le previsioni di PRG che definiscono la rete delle vie di comunicazione o al procedimento di variante speciale dello strumento urbanistico” e poi che “La deliberazione dirigenziale n. 589/2023 ha quindi il contenuto sostanziale di una variante al PRG che, come correttamente evidenziato dai ricorrenti, avrebbe dovuto essere approvata dal Consiglio comunale, titolare della relativa competenza, ai sensi dell’art. 42 d.lgs. n. 267/2000”.

Successivamente, preso atto che dal 7 maggio 2025 risultava disattivata l’illuminazione pubblica su via Pellicciotti, il difensore degli odierni ricorrenti ha scritto in data 13 maggio 2025 al Comune di L’Aquila e al legale rappresentante della società che svolge il relativo servizio per il Comune chiedendo che fosse data conferma dell’avvenuto distacco del servizio di pubblica illuminazione e chiedendo altresì, al Sindaco ed al Prefetto di L’Aquila, di intervenire “per reprimere l’improvvida iniziativa comunale ed eliminare la situazione di oggettivo e grave pericolo derivante dall’assenza di illuminazione sul sopra indicato tratto viario”.

Con nota n. 53593 del 15 maggio 2025, il Comune di L’Aquila ha risposto alla predetta nota affermando che «il distacco della fornitura è stato effettuato sul solo tratto stradale “cieco” diramante da via Tito Pellicciotti/via Vasche del Vento e, alla data odierna, di natura privata non più gravato da una servitù di pubblico transito…».

Con lettera pec del 15 maggio 2025, il difensore degli odierni ricorrenti, presa visione della determina dirigenziale 1594/2025, di cui in epigrafe, con cui il dirigente del Settore D201 del Comune di L’Aquila ha disposto «Di prendere atto del parere espresso dalla Civica Avvocatura in seno alla nota di trasmissione della sentenza protocollo n. 15598 del 07/02/2025 con il quale si chiarisce che sulla base della sentenza adottata, il breve tratto stradale “… non debba essere servito dalle reti pubbliche dei servizi, quale pubblica illuminazione, e fognatura, né essere oggetto dei servizi riservati alle strade pubbliche quali vigilanza urbana, controlli di sicurezza, ritiro dei rifiuti urbani nella forma del porta-a-porta, spazzamento, sgombero della neve e spargimento di sale, manutenzioni varie”», ha chiesto al Comune de L’Aquila l’invio del parere espresso dalla Avvocatura civica menzionato nella sopra riportata determina e la documentazione che comprovi la limitazione della proprietà pubblica della strada solo nel tratto compreso tra Via F. Savini e incrocio Via Vasche del Vento.

Non ricevendo riscontro sul punto dal Comune gli odierni ricorrenti hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 17 giugno 2025, con cui hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento, di estremi non conosciuti, mediante il quale il competente settore del Comune di L’Aquila ha ordinato alla società Enrico Bergamotto s.r.l. di procedere al distacco della pubblica illuminazione su un tratto della via Tito Pellicciotti nonché della determinazione n. 1594 dell’8 aprile 2025 sopra menzionata deducendo i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 331 c.p. – sviamento;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 241/1990;

3) eccesso di potere per falsità dei presupposti e della causa.

Si è costituito in giudizio, in data 4 luglio 2025, il Comune de L’Aquila che ha, in primis, eccepito il difetto di giurisdizione di questo Giudice a favore del Giudice Ordinario affermando che «Nel caso di specie il Comune ha svolto una mera operazione materiale a tutela della propria integrità patrimoniale, rivolta a non indirizzare ulteriormente l’energia elettrica, della quale il Comune si rende acquirente per l’alimentazione della rete di illuminazione pubblica, verso quei lampioni che sono stati indebitamente collocati nell’area padronale di spettanza degli odierni ricorrenti. Tale scelta, indubbiamente legittima, nell’amministrazione del patrimonio dell’Ente Locale si è risolta in un mero comportamento… In sostanza il “provvedimento” del Comune costituisce un primo passo verso la cessazione dell’illecito considerato dalla Suprema Corte, collocato, ovviamente, nella sfera della tutela dei diritti soggettivi del Comune dell’Aquila (ché il desistere da una condotta foriera di responsabilità risarcitoria costituisce esercizio del proprio diritto soggettivo e, anzi, riconduzione della propria attività nel paradigma della legittimità). L’opzione del Comune intesa a far cessare uno stato di fatto che non trova corrispondenza in una condizione di legittimità non può essere assolutamente sussunta nell’ambito della giurisdizione amministrativa, ai sensi dell’art. 7 c.p.a., essendo materia del tutto estranea all’esercizio, come pure al mancato esercizio, del potere».

Dopo tale eccezione, il Comune di L’Aquila ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.

Si è costituita in giudizio, in data 9 luglio 2025, la società Enrico Bergamotto s.r.l., incaricata del servizio della pubblica illuminazione da parte del Comune di L’Aquila, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto «alcuna responsabilità diretta ovvero alcun interesse giuridicamente rilevante sussiste in capo alla Bergamotto in relazione al provvedimento impugnato, che resta atto proprio ed esclusivo dell’amministrazione resistente, eventualmente gestito tramite l’appaltatore principale: si ribadisce, d’altronde, che nel caso di specie la Enrico Bergamotto S.r.l. deve ritenersi un “nudus minister” privo di potere autoritativo, non avendo emanato alcun provvedimento amministrativo e non essendo titolare di poteri decisionali in merito all’interruzione o alla gestione dell’illuminazione pubblica. Le operazioni oggetto di doglianza sono state eseguite su ordine dell’appaltatore principale; pertanto ogni posizione soggettiva dedotta in giudizio deve essere semmai azionata, oltre che nei confronti del Comune di L’Aquila, verso la Edison Next Government S.r.l.».

All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 9 luglio 2025 è stata emessa l’ordinanza n. 156/2025 con cui è stata accolta la proposta domanda cautelare, confermando così il decreto monocratico n. 140/2025.

Parte ricorrente e la società Enrico Bergamotto s.r.l. hanno…


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