Il testo del decreto attuativo del nuovo iperammortamento 2026-2028, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 433, della legge n. 199/2025, fissa un impianto molto più proceduralizzato rispetto alle precedenti esperienze agevolative. Il beneficio riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli Allegati IV e V alla legge di bilancio 2026, nonché gli investimenti in autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La misura opera esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e richiede il passaggio attraverso una procedura GSE in tre fasi obbligatorie, assistita da perizia tecnica asseverata e certificazione contabile. Il testo anticipato individua inoltre in modo puntuale le principali cause di decadenza e conferma una logica di controllo molto più stringente rispetto al passato. Resta però fermo che, in assenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il quadro qui ricostruito va trattato come “anticipazione” da verificare sul testo definitivo.
Prima ancora del merito, occorre fissare un punto metodologico. Il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, reca nelle sue premesse il riferimento espresso all’articolo 1, comma 433, della legge n. 199/2025, che demanda a un apposito decreto attuativo la definizione delle modalità di accesso al beneficio, del contenuto e dei termini delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione utile a dimostrare la spettanza della misura. Tuttavia, allo stato, il provvedimento non risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e il testo allegato proviene da una anticipazione del testo, aggiornata al 4 maggio 2026. Ne consegue che ogni ricostruzione, pur fondata sul documento disponibile, deve essere letta come analisi del testo in bozza e non ancora del testo ufficiale vigente.
Chi può accedere all’iperammortamento 2026
Il perimetro soggettivo del nuovo beneficio si ricava in primo luogo dalla disciplina primaria contenuta nei commi 427-436 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025, che “ripropongono” la maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa con riferimento a investimenti destinati a strutture produttive. Lo stesso impianto normativo individua, però, anche le esclusioni: restano fuori le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, quelle sottoposte ad altra procedura concorsuale o con procedimento in corso per l’accertamento di tali situazioni, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. n. 231/2001. Inoltre, la spettanza del beneficio è in ogni caso subordinata al rispetto delle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali. Il decreto attuativo anticipato, coerentemente, struttura l’accesso al beneficio attorno alla nozione di struttura produttiva, definita come sito dotato di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa, cui vanno ricondotti gli investimenti oggetto delle comunicazioni al GSE.
I beni agevolabili: Allegati IV e V
Sul piano oggettivo, la misura riguarda anzitutto gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi, rispettivamente, negli Allegati IV e V annessi alla legge n. 199/2025, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La legge di bilancio aggiorna e ripropone nei nuovi Allegati IV e V gli originari elenchi che, nelle precedenti versioni della misura, erano contenuti negli allegati A e B alla legge n. 232/2016. Accanto a tali beni, sono agevolabili anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Su questo fronte, il testo attuativo anticipato chiarisce che rientrano nell’agevolazione, tra l’altro, i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i trasformatori e i misuratori funzionali alla produzione, gli impianti per la produzione di energia termica destinata esclusivamente al calore di processo, i servizi ausiliari di impianto e i sistemi di stoccaggio dell’energia asserviti alla produzione.
Aliquote e scaglioni annuali
La nuova agevolazione assume la forma di una maggiorazione del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L’articolo 4 del testo attuativo stabilisce che il beneficio è determinato sulle spese agevolabili completate in ciascuna annualità nella misura del 180 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100 per cento per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e del 50 per cento per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Il meccanismo, dunque, non attribuisce un vantaggio uniforme sull’intero investimento, ma una intensità decrescente al crescere della dimensione economica del progetto. È questo il tratto che, già a livello di disciplina primaria, segnala la volontà di concentrare la maggiore intensità fiscale sul primo scaglione di investimenti.
La procedura GSE: tre fasi obbligatorie
Il cuore operativo della misura è nella procedura di accesso al beneficio disciplinata dall’articolo 3 del testo attuativo. L’impresa deve operare attraverso la piattaforma informatica resa disponibile nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito del GSE, accessibile tramite SPID/CIE. La procedura si articola in tre fasi obbligatorie.
La prima è la comunicazione preventiva, da trasmettere per ciascuna struttura produttiva interessata, con indicazione, tra l’altro, dei dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva, della tipologia e dell’ammontare degli investimenti nei beni di cui agli Allegati IV e V, della data prevista di interconnessione, della tipologia e dell’ammontare degli investimenti in beni per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili, nonché dei dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
La seconda è la comunicazione di conferma dell’investimento, da inviare entro sessanta giorni dalla notifica dell’esito positivo del GSE, con indicazione della data e dell’importo del pagamento dell’ultima quota di acconto utile al raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene e con i dati identificativi delle relative fatture.
La terza è la comunicazione di completamento, da trasmettere al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni degli Allegati IV e V, e comunque entro il 15 novembre 2028, corredata dalle attestazioni di possesso della documentazione prevista dagli articoli 6 e 7. Il termine del 15 novembre 2028 è prorogabile di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.
Una procedura vincolata
Il decreto attuativo accentua il carattere vincolato della procedura. La comunicazione di conferma non può avere…
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Redazione fiscale
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