Presidente e Relatore: Lycourgos
«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Intese – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 3, paragrafo 2 – Diritto al pieno risarcimento del danno causato da un’intesa – Pagamento di interessi – Articolo 22, paragrafo 2 – Applicazione temporale delle disposizioni nazionali di recepimento – Determinazione della data a partire dalla quale gli interessi sono dovuti – Momento in cui si è verificato il danno in caso di acquisto di beni a prezzi maggiorati».
Nella causa C‑191/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 27 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 10 marzo 2025, nel procedimento Wenzel Logistics GmbH contro Mercedes-Benz Group AG, con l’intervento di: MAN Truck & Bus SE, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH.
[…]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2 e dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Wenzel Logistics GmbH e la Mercedes-Benz Group AG in merito al risarcimento del danno derivante da una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3. Ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE:
«Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
(…)».
4. Il considerando 12 della direttiva 2014/104 enuncia quanto segue:
«La presente direttiva ribadisce l’acquis comunitario relativo al diritto di ottenere un risarcimento per il danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione, in particolare per quanto riguarda la legittimazione ad agire e la definizione di danno, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia [dell’Unione europea], e non ne pregiudica alcun ulteriore sviluppo. Chiunque abbia subito un danno causato da una tale violazione può chiedere un risarcimento per il danno emergente (damnum emergens), per il guadagno di cui è stato privato (lucro cessante o lucrum cessans), oltre agli interessi indipendentemente dal fatto che tali categorie siano definite separatamente o unitariamente dal diritto nazionale. Il pagamento degli interessi è una componente essenziale del risarcimento per indennizzare il danno subito tenendo conto del decorso del tempo, e dovrebbe essere corrisposto con decorrenza dal momento in cui il danno si è prodotto fino al momento dell’effettivo risarcimento, restando impregiudicata la qualifica di siffatto interesse come interesse compensativo o interesse di mora a norma del diritto nazionale e indipendentemente dal fatto che il decorso del tempo sia considerato come una categoria separata (interesse) o come una parte costitutiva del danno emergente o del lucro cessante. Spetta agli Stati membri stabilire le norme da applicare a tal fine».
5. L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto a un pieno risarcimento», così dispone:
«1. Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza possa chiedere e ottenere il pieno risarcimento per tale danno.
2. Il pieno risarcimento pone una persona che abbia subito un danno nella situazione in cui si sarebbe trovata se la violazione del diritto della concorrenza non fosse stata commessa. Esso comprende quindi il diritto al risarcimento per il danno emergente e per il lucro cessante, oltre al pagamento di interessi.
(…)».
6. L’articolo 21 della suddetta direttiva, intitolato «Recepimento», al paragrafo 1, primo comma, prevede quanto segue:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 dicembre 2016. (…)».
7. L’articolo 22 della direttiva medesima, intitolato «Applicazione temporale», così dispone:
«1. Gli Stati membri assicurano che le misure nazionali adottate ai sensi dell’articolo 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della presente direttiva non si applichino retroattivamente.
2. Gli Stati membri assicurano che ogni misura nazionale adottata ai sensi dell’articolo 21, diversa da quelle di cui al paragrafo 1, non si applichi ad azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26 dicembre 2014».
8. Ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2014/104, quest’ultima è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 26 dicembre 2014.
Diritto austriaco
9. L’articolo 1000, paragrafo 1, dell’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (codice civile), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«ABGB»), prevede quanto segue:
«Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, gli interessi concordati senza indicazione dell’importo o dovuti per legge sono pari al 4% annuo».
10. Ai sensi dell’articolo 1333 dell’ABGB:
«1. Il danno che il debitore ha causato al suo creditore ritardando il pagamento di un credito pecuniario viene risarcito mediante gli interessi legali (articolo 1000, paragrafo 1).
2. Il creditore può far valere, oltre agli interessi legali, anche il risarcimento di danni ulteriori da lui subiti e dovuti dal debitore, in particolare le spese necessarie per le misure di ingiunzione e di riscossione, purché esse siano proporzionate al credito preteso».
11. L’articolo 37a, paragrafo 1, del Bundesgesetz gegen Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz 2005) [legge contro i cartelli e altre restrizioni della concorrenza (legge del 2005 sui cartelli)] (BGBl. I, 61/2005; in prosieguo: il «KartG»), nella versione pubblicata nel BGBl. I, 13/2013, così disponeva:
«Chiunque commetta colpevolmente una violazione [del diritto della concorrenza] è tenuto a risarcire il danno che ne consegue. Se un bene o un servizio è stato acquistato a un prezzo maggiorato, la pretesa risarcitoria non è esclusa per il solo motivo che il bene o servizio sia stato rivenduto. Nel decidere l’entità del danno (…), può tenersi conto, in particolare, del vantaggio che l’impresa ha conseguito grazie alla violazione. L’impresa deve pagare gli interessi sulla pretesa risarcitoria a decorrere dal momento in cui si verifica il danno, in forza dell’applicazione mutatis mutandis dell’articolo 1333 ABGB».
12. Ai sensi dell’articolo 86 del KartG, nella versione pubblicata nel BGBl. I, 13/2013, tale articolo 37a si applicava alle violazioni del diritto della concorrenza commesse dopo il 28 febbraio 2013.
13. Al fine di garantire il…
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