La compensazione delle spese è una deroga alla regola della soccombenza e richiede gravi ed eccezionali ragioni da motivare espressamente. La contumacia non basta. Ecco le regole aggiornate.
Chi perde una causa paga le spese legali dell’altro. È la regola generale del processo civile italiano, sancita dall’art. 91 cod. proc. civ.: il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore della parte vittoriosa. Ma capita che il giudice decida di “compensare” le spese — cioè di lasciare che ciascuna parte si paghi i propri avvocati, senza condannare nessuno a rimborsare l’altro. Quando può farlo?
La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 236 del 9 aprile 2026, chiarisce i confini di questo potere, precisando che la compensazione è una deroga alla regola generale e può essere disposta solo in presenza di condizioni specifiche — non a discrezione del giudice, non per il semplice fatto che una parte non si è presentata in giudizio, non per generica equità.
La domanda su quando il giudice può compensare le spese di causa richiede di conoscere le ipotesi tipiche previste dalla legge, i requisiti delle “gravi ed eccezionali ragioni” e le regole specifiche sulla consulenza tecnica d’ufficio.
La regola generale: chi perde paga
L’art. 91 cod. proc. civ. stabilisce che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese processuali in favore dell’altra. Questa regola ha una logica precisa: chi ha torto non deve costare nulla a chi ha ragione. Chi costringe l’altro a fare causa ingiustamente, o chi resiste ingiustamente a una pretesa fondata, deve sopportare i costi di quella scelta.
La condanna alle spese comprende le spese legali — gli onorari dell’avvocato della parte vincitrice, liquidati dal giudice secondo i parametri forensi — e le spese vive del processo.
Quando si può compensare: le ipotesi tipiche
L’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. consente al giudice di compensare le spese — in tutto o in parte — solo in casi specifici. La norma, nel testo vigente dopo le modifiche degli ultimi anni, prevede tre ipotesi tipiche: la soccombenza reciproca (quando cioè il giudice rigetta una o più pretese di entrambe le parti); l’assoluta novità della questione trattata (si pensi a una legge appena emessa) e il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti del caso (il mutamento deve tuttavia riguardare l’orientamento della Cassazione).
La Corte d’Appello di Salerno precisa che a queste ipotesi tipiche si aggiungono le sopravvenienze relative alle questioni dirimenti e le situazioni di assoluta incertezza che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle ipotesi espressamente previste dalla norma. Il catalogo non è chiuso, ma la soglia è alta: occorre una situazione oggettiva di straordinaria difficoltà nella valutazione delle ragioni delle parti.
Le “gravi ed eccezionali ragioni”: cosa devono essere
Quando la compensazione viene disposta al di fuori della soccombenza reciproca, deve fondarsi su gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto a indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza. Non bastano formule generiche: occorre fare riferimento a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Un quadro normativo di riferimento originariamente incerto può integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni — ma solo se l’incertezza è attuale. Se la questione è ormai risolta dall’interpretazione della Cassazione, non sussistono più i presupposti per compensare le spese in deroga al criterio della soccombenza. Il giudice deve valutare la complessità e l’incertezza in concreto, non in astratto: non basta che la questione fosse difficile in passato se al momento della decisione è già chiarita.
La contumacia non giustifica la compensazione
Un chiarimento importante della sentenza riguarda la parte contumace — quella che non si è costituita in giudizio. Potrebbe sembrare equo non condannarla alle spese, quasi a riconoscere che non ha potuto difendersi. La Corte d’Appello di Salerno esclude questa lettura: la contumacia non vale di per sé a derogare la disciplina generale sulle spese.
Chi non si presenta in giudizio rimane soccombente se perde, e quella soccombenza deve essere riconosciuta anche sotto il profilo delle spese. Il giudice non può compensare le spese semplicemente perché la parte convenuta era contumace.
La consulenza tecnica d’ufficio: regole diverse
Le spese della consulenza tecnica d’ufficio — la CTU affidata dal giudice a un esperto esterno — seguono regole parzialmente diverse.
La CTU non è un mezzo di prova in senso tecnico, ma un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno nell’interesse generale della giustizia — e quindi nell’interesse comune di entrambe le parti. Per questo le spese della CTU rientrano tra i costi processuali regolabili ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., ma possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa.
Il giudice può ripartire le spese della CTU in quote uguali tra la parte soccombente e la parte vincitrice, senza violare il divieto di condannare il vincitore alle spese di lite. La compensazione delle spese di CTU non è una condanna: è solo l’esclusione del rimborso di quella voce specifica, che rimane a carico di chi la ha anticipata.
L’accoglimento parziale di una domanda: non sempre dà luogo a soccombenza reciproca
Un ultimo chiarimento importante riguarda i casi in cui la domanda viene accolta solo in parte — ad esempio il ricorrente chiedeva 100.000 euro e ne ottiene 40.000.
L’accoglimento ridotto di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a soccombenza reciproca. La soccombenza reciproca si configura solo quando nel processo ci sono più domande contrapposte formulate dalle parti, oppure quando un’unica domanda è articolata in più capi distinti e alcuni vengono accolti e altri respinti.
Se la domanda è unica e viene accolta in misura ridotta — anche sensibilmente ridotta — il convenuto resta soccombente e in linea di principio deve pagare le spese. Il giudice non può condannare il vincitore parziale a pagare le spese al convenuto, ma può disporre la compensazione totale o parziale delle spese, in presenza delle condizioni già illustrate.
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Angelo Greco
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