il giudice inglese può dir la sua


A cura dell’Avvocato Armando Cecatiello

Expat, rimpatriati e separazione dei beni: negli ultimi anni, l’Italia è tornata a essere un Paese di approdo. Non solo per turismo, pensioni dorate o investimenti immobiliari. Sempre più spesso rientrano in Italia coppie che hanno vissuto per anni all’estero: professionisti, imprenditori, manager, famiglie internazionali, italiani che dopo una lunga esperienza a Londra, Parigi, New York, Dubai o Singapore decidono di riportare la propria vita familiare nel nostro Paese. A volte il rientro è definitivo. A volte è solo una tappa. A volte è percepito da un coniuge come una scelta stabile e dall’altro come una parentesi. Finché il matrimonio funziona, la distinzione sembra irrilevante, quando il matrimonio entra in crisi, invece, diventa decisiva. Perché la domanda non è più soltanto “Dove viviamo oggi?”, bensì “Quale giudice può decidere sulle conseguenze economiche del nostro divorzio?”. È qui che una recente decisione della Court of Appeal inglese, F. vs. F. [2026] EWCA Civ 512**, merita attenzione. Non tanto per la storia personale delle parti, quanto per il principio pratico che emerge. Il trasferimento in Italia, anche dopo anni di vita familiare nel nostro Paese, non sempre basta a spostare il centro della controversia davanti al giudice italiano. E la separazione dei beni scelta in Italia non sempre chiude la partita patrimoniale.

Expat, rimpatriati e separazione dei beni: immaginiamo una coppia internazionale.

Uno dei coniugi ha un forte legame con l’Italia. L’altro ha costruito per molti anni la propria vita adulta e familiare nel Regno Unito. La coppia si sposa in Italia e sceglie il regime della separazione dei beni. Poi vive a lungo all’estero, costruisce relazioni, patrimonio, abitudini, figli, casa, reti professionali. A un certo punto decide di trasferirsi in Italia. Dopo il rientro, il matrimonio entra in crisi e uno dei coniugi avvia il procedimento in Inghilterra. L’altro si rivolge al giudice italiano e chiede che il procedimento inglese venga fermato, sostenendo che ormai il centro della vita familiare sia in Italia. La questione, apparentemente tecnica, è in realtà molto concreta: se decide il giudice italiano, la separazione dei beni può limitare fortemente ogni redistribuzione patrimoniale. Se decide il giudice inglese, invece, il giudice può avere poteri molto più ampi nel valutare l’intera economia del matrimonio. Questo è il punto. Non si discute solo di “foro competente”, ma di quale giudice possa vedere davvero tutta la storia economica della famiglia.

La separazione dei beni non è un bunker

In Italia la separazione dei beni è una scelta legittima, frequente e spesso utile, ma non va confusa con una cassaforte assoluta. La decisione inglese lo mostra bene. Secondo il materiale esaminato dalla Corte, in Italia il regime di separazione dei beni avrebbe impedito una vera divisione del patrimonio intestato a un coniuge. Il giudice italiano avrebbe potuto occuparsi soprattutto del mantenimento, ma non avrebbe avuto gli stessi poteri del giudice inglese in materia di trasferimenti patrimoniali, attribuzioni una tantum o riequilibrio complessivo degli assetti economici.

La Corte inglese non ha detto che la separazione dei beni italiana non vale

Ha detto qualcosa di diverso, e più sottile: se il giudice inglese ha giurisdizione e se il giudice straniero non può affrontare in modo completo le conseguenze economiche del matrimonio, questo è un elemento molto rilevante per non sospendere il procedimento inglese. Tradotto in termini pratici: la separazione dei beni può funzionare in Italia, ma non necessariamente impedisce che un giudice straniero, se competente, guardi oltre le intestazioni formali. Ecco perché si può “sfuggire” agli effetti più rigidi della separazione dei beni. Non perché il regime venga cancellato. Ma perché, in un contesto internazionale, il foro competente può disporre di strumenti diversi e più incisivi.

Il domicilio conta più di quanto si pensi

Un passaggio centrale della decisione riguarda il domicilio. Nel diritto inglese, il domicilio non coincide semplicemente con la residenza. Non basta vivere in un Paese per perdere automaticamente il legame giuridico profondo con un altro. Un domicilio acquisito può conservarsi se non vi è una chiara intenzione di abbandonarlo e di stabilirsi altrove in modo permanente o indefinito. Nel caso deciso dalla Court of Appeal, il giudice inglese ha ritenuto che il trasferimento in Italia non avesse cancellato il precedente domicilio rilevante ai fini della giurisdizione inglese. La Corte ha confermato che non è necessario avere un piano preciso, già scritto e calendarizzato, per tornare nel Paese di origine del proprio domicilio. È sufficiente che, sulla base delle prove, non risulti una vera intenzione di stabilirsi definitivamente altrove.

Questo passaggio è importante per molte famiglie expat.

Chi rientra in Italia dopo anni all’estero può pensare che il semplice trasferimento chiuda ogni collegamento con il Paese precedente. Non è sempre così. Casa, figli, scuole, progetti professionali, dichiarazioni fatte nel tempo, rapporti sociali, intenzioni personali, durata del trasferimento, percezione soggettiva del rientro: tutto può diventare rilevante. Nei contenziosi familiari internazionali, i dettagli della vita quotidiana diventano prove.

Il foro italiano non è sempre “chiaramente” il più adatto

Altro aspetto decisivo: il cosiddetto forum conveniens. Chi chiede al giudice inglese di fermarsi deve dimostrare che un altro foro sia chiaramente più appropriato. Non basta dire: “Ora viviamo in Italia”. Non basta dire: “C’è già un procedimento italiano”. Non basta nemmeno invocare la separazione dei beni scelta al momento del matrimonio. Bisogna dimostrare che il giudice italiano possa dare una risposta effettiva e completa alla controversia. E qui la Corte inglese ha ragionato in modo molto pragmatico. Se il giudice italiano può occuparsi di alcuni aspetti, ma non può intervenire pienamente sulla redistribuzione patrimoniale, il rischio è di produrre una lite spezzata: una parte in Italia e una parte, successiva o parallela, in Inghilterra. La Corte ha anche valorizzato un ulteriore elemento: se il divorzio fosse andato avanti all’estero lasciando irrisolte le questioni economiche più rilevanti, sarebbe potuta diventare probabile una successiva domanda in Inghilterra per ottenere rimedi finanziari dopo un divorzio straniero. In altre parole: sospendere il procedimento inglese non avrebbe necessariamente semplificato la lite. Avrebbe potuto solo rinviarla.

Perché questa decisione riguarda l’Italia

Questa sentenza parla direttamente al nostro Paese perché l’Italia è sempre più spesso il luogo del ritorno. O del nuovo inizio. O della seconda fase della vita familiare di coppie che hanno costruito altrove ricchezza, carriera, figli, reti sociali e aspettative. Molti rientrano convinti che, una volta stabiliti in Italia, anche l’eventuale crisi matrimoniale sarà regolata interamente in Italia. Ma nei matrimoni internazionali non funziona sempre così. Il passato giuridico della coppia può seguire i coniugi anche dopo il rientro. Anni di vita nel Regno Unito, un domicilio non perso, assetti patrimoniali costruiti all’estero, procedimenti avviati in tempi ravvicinati in giurisdizioni diverse:…


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Redazione Web

Source link

Di