Presidente: Bellucci – Estensore: Fardello
FATTO
1. L’odierno ricorrente è proprietario nel Comune di Moncalieri di un appartamento al terzo piano fuori terra, collegato mediante una scala interna al soprastante, accessorio e pertinenziale sottotetto.
2. Il fabbricato cui appartiene l’alloggio è stato realizzato dalla società dante causa a seguito di approvazione, a mezzo di delibera consiliare n. [omissis], del p.e.c. relativo all’area normativa comunale “Crs4”, di denuncia di inizio attività – d.i.a. sostitutiva di permesso di costruire n. [omissis], nonché di successiva d.i.a. n. [omissis]; il [omissis], prima dell’avvio dei lavori, la società titolare del progetto ha stipulato, in conformità al disposto dell’allora vigente art. 21, commi 3-7, delle n.t.a. dello strumento urbanistico (doc. 3 Comune), un atto di vincolo unilaterale in favore del Comune di Moncalieri, con cui, all’art. 1, si è ed obbligata “a non destinare all’uso dell’abitazione tutti i locali previsti nel piano sottotetto del fabbricato residenziale” in costruzione; tale vincolo è richiamato nel successivo atto di compravendita stipulato dalla società con i primi acquirenti (doc. 5 Comune).
3. Parte attrice rappresenta che, nel corso dei lavori di costruzione del complesso, ultimati il [omissis], presso ognuno degli ivi presenti otto sottotetti, tutti collegati ai rispettivi appartamenti, sono state realizzate pareti interne di suddivisione degli spazi ulteriori rispetto a quelle già indicate in progetto, nonché collocati gli impianti elettrico, termico e idraulico.
4. Il deducente rappresenta altresì di aver depositato in data [omissis], unitamente a tutti gli altri proprietari interessati, un’unica comunicazione di inizio lavori asseverata – c.i.l.a. (prot. n. [omissis]) per la conservazione di modifiche interne nei sottotetti non abitabili ad uso sgombero, lavanderia e servizi accessori non abitabili di pertinenza delle unità immobiliari residenziali sottostanti (docc. 9 e 10 Comune); con nota di archiviazione del [omissis] la pratica edilizia in questione è stata ritenuta inefficace dall’Amministrazione, la quale, oltre a evidenziare alcune carenze documentali, ne ha ritenuto il contenuto non pertinente alla categoria edilizia della manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. 380/2001 e, pertanto, non assentibile con c.i.l.a.; il Comune ha ivi precisato che “la conservazione così come denunciata del sottotetto e degli spazi ivi ricavati risulta in contrasto con il principio di uso non abitativo del sottotetto, la distribuzione degli spazi ed ambienti e la scala di accesso interna all’unità abitativa determinano le condizioni di utilizzo in contrasto con le disposizioni di P.R.G.C., ovvero tutti gli spazi ed i locali non abitabili (sgombero, lavanderia, stenditoio, impianti tecnologici e soffitte) previsti nel sottotetto dovranno assolvere le sole funzioni di ‘accessori’ della residenza e non potranno essere destinati in alcun modo ad altri scopi non legittimamente autorizzati in virtù di leggi e/o regolamenti. Tali locali potranno avere solo finiture, tipologie ed impianti idonei all’uso meramente di servizio alla residenza che non potrà esserne riconducibile in nessun modo all’uso permanente di persone. Non saranno ammessi corpi riscaldanti di alcun genere. Non saranno ammessi impianti o predisposizione di impianti idrici ed elettrici se non in misura minima a soddisfare le esigenze dell’utilizzo del locale secondo quanto previsto dall’art. 21-3-7 N.T.A. del vigente P.R.G.C.” (doc. 11 Comune).
5. A seguito di sopralluogo svolto nel novembre 2020 dal personale comunale sono state rilevate alcune difformità edilizie nell’immobile di cui è causa, in parte coincidenti con quanto oggetto della citata c.i.l.a. dichiarata inefficace, cui ha fatto seguito l’avvio del pertinente procedimento sanzionatorio; quest’ultimo è stato comunicato all’interessato ai sensi degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990 con atto del [omissis] (doc. 12 Comune), nel quale le opere contestate sono state così descritte: a) cambio della destinazione d’uso da locali accessori ad abitazione del piano sottotetto collegato internamente all’unità residenziale sottostante posta al piano quarto con realizzazione di tramezzature interne di suddivisione dei locali ed integrazione dell’impiantistica generale (elettrica, termica, idrica); b) modeste opere interne nell’unità residenziale posta al piano terzo, che hanno comportato una diversa distribuzione dei locali.
6. L’Amministrazione ha concluso il procedimento emanando la qui gravata ordinanza n. [omissis] del [omissis], con cui ha ingiunto agli odierni ricorrenti, ai sensi degli artt. 31 e 32 del d.P.R. n. 380/2001, di “demolire e rimuovere le sotto elencate opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo … e più precisamente: a) nei locali posti al piano sottotetto gli interventi edilizi di trasformazione ad uso abitativo del locale sottotetto non abitabile, di superficie circa 87 mq e volume circa 183 mc (87 mq di superficie x 2,10 m h media) e consistenti in: 1) tramezzature interne che hanno comportato una diversa distribuzione degli spazi interni rispetto a quelle indicate nella d.i.a. n. [omissis] (locale sgombero e lavanderia); 2) impiantistica (elettrica, termica, idrica) non coerente con la destinazione d’uso non abitativa autorizzata (locale sgombero e lavanderia); b) nei locali posti al piano terzo: 1) le opere edili che hanno comportato una diversa distribuzione degli spazi interni”. La disposta rimessione in pristino, quanto al punto a), si regge sul riscontrato significativo incremento della superficie e del volume dell’unità immobiliare conseguente alla destinazione abitativa impressa al sottotetto, come tale integrante un intervento realizzato in totale difformità dai titoli edilizi rilasciati; le opere riguardanti il quarto piano, descritte al punto b), di evidente minor consistenza, risultano invece de plano attratte nel medesimo regime sanzionatorio di quelle indicate al punto a). Ordinanze di analogo contenuto sono state notificate anche ai proprietari degli altri sette locali sottotetto.
7. Avverso la predetta ordinanza comunale è insorto il destinatario, chiedendone l’annullamento sulla base di due motivi in diritto, come di seguito rubricati:
I) in merito al punto a) dell’ordinanza: opere realizzate nel sottotetto. Violazione ed errata applicazione degli artt. 6-bis, 10, 31 e 32 del d.P.R. n. 380/2001. Violazione ed errata applicazione delle previsioni contenute nel piano regolatore del Comune di Moncalieri e, in particolare, dell’art. 21 delle n.t.a. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà;
II) in merito al punto b) dell’ordinanza: opere realizzate nei locali posti al piano terzo. Violazione ed errata applicazione degli artt. 6-bis, 10, 31 e 32 del d.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per difetto dei presupposti.
8. Si è costituito il Comune intimato, rilevando l’infondatezza delle avversarie doglianze e concludendo per la reiezione del ricorso, con vittoria di spese.
9. In vista dell’udienza pubblica del 9 ottobre 2025, le parti hanno depositato ulteriori documenti e le memorie difensive finali di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo sulle rispettive posizioni.
10. Con ordinanza collegiale n. [omissis] del [omissis], si è ordinato all’Amministrazione comunale di depositare copia integrale del…
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