Nei complessi residenziali di grandi dimensioni, la mole delle mansioni amministrative spinge spesso i proprietari a valutare una ripartizione degli incarichi. Di conseguenza, l’ipotesi di affiancare due professionisti solleva un preciso quesito sulla legittimità di frazionare la rappresentanza legale dell’edificio. Ebbene, in linea generale, non è possibile nominare due amministratori con lo stesso ruolo e poteri sullo stesso condominio.
Il Codice civile, all’art. 1129, prevede la figura di un unico amministratore per garantire una chiara rappresentanza legale. Tuttavia, in casi specifici (supercondomini o gestione separata di garage), si possono avere amministratori diversi per entità autonome. Per comprendere appieno la normativa vigente, occorre dunque analizzare i limiti di legge per accertare se e quando si possono nominare due amministratori di condominio.
Quanti amministratori può avere un condominio
In base al già citato articolo del Codice civile, la rappresentanza legale di un condominio deve essere inderogabilmente affidata a una figura unica. La legge impone tale vincolo per assicurare un referente esclusivo a residenti, fornitori e istituzioni, scongiurando pericolose sovrapposizioni di competenze.
Qualora si decidesse di dividere l’incarico tra più professionisti, infatti, i rischi di paralisi decisionali e di caos contabile diverrebbero probabili. Pertanto, che si tratti di un piccolo stabile o di un vasto complesso con numerose scale, la compagine immobiliare resta giuridicamente indivisibile. L’ordinamento esclude alla radice, in definitiva, qualsiasi modello organizzativo basato su gestioni paritarie o ripartizioni interne delle responsabilità.
Quanti condomini servono per l’obbligo di nomina dell’amministratore
La normativa prevede che l’incarico direttivo risulti obbligatorio esclusivamente qualora i proprietari superino le otto unità. Lo stesso articolo prevede, infatti, che:
“Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario”.
Nei contesti di minori dimensioni, la gestione può avvenire in forma diretta dai residenti, senza imporre vincoli formali. Oltre tale soglia, l’assemblea è tenuta a incaricare un professionista qualificato.
A livello legislativo non sono posti limiti numerici riguardanti gli incarichi assumibili da un singolo studio. In merito a quanti condòmini può gestire un amministratore, la risposta dipende esclusivamente dalla capacità organizzativa della struttura di riferimento, la quale è tenuta a operare con la massima diligenza e trasparenza, a prescindere dal volume del portafoglio immobiliare acquisito.
Due amministratori nello stesso complesso: i casi eccezionali
Esistono specifiche circostanze in cui la frammentazione gestionale risulta del tutto legittima. Infatti, l’articolo 61 delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che:
“Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’articolo 1136 del Codice, o è disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione”.
Affinché tale divisione risulti attuabile, le porzioni interessate devono presentare impianti indipendenti, accessi separati e una totale assenza di beni in condivisione con il nucleo originario.
Solo in presenza di requisiti così stringenti, le strutture possono considerarsi slegate. Di conseguenza, diviene lecito instaurare organi assembleari separati e affidare le relative mansioni direttive a soggetti differenti, creando gestioni parallele e del tutto autonome che operano all’interno dello stesso perimetro territoriale.
Quando serve l’amministratore del condominio parziale
Un’eccezione rilevante si verifica quando determinati beni, pur rientrando tra le parti comuni di un condominio, servono in via esclusiva solo una porzione specifica del fabbricato. Questa fattispecie genera un’entità giuridica a sé stante.
Per gestire in modo corretto la contabilità e gli interventi manutentivi di un’autorimessa indipendente o di una singola palazzina, diventa fondamentale la nomina di un amministratore di condominio parziale.
Tale situazione si concretizza senza la necessità di complesse delibere costitutive, in quanto scaturisce di fatto dalla conformazione strutturale dei luoghi e dall’utilizzo limitato dei servizi.
Il supercondominio e la pluralità di gestioni
L’articolo 1117-bis del Codice civile, introdotto dalla riforma organica del 2012, delinea un assetto giuridico specifico per i complessi immobiliari di vaste dimensioni. La disciplina del supercondominio trova rigorosa applicazione quando plessi autonomi e indipendenti condividono servizi generali, quali viali di accesso, parchi, impianti di illuminazione o reti fognarie centralizzate.
In tale scenario, il legislatore impone un modello gestionale stratificato. Infatti, ogni singolo edificio conserva la propria assemblea e il proprio referente direttivo, operando in completa autonomia. Al contempo, per l’amministrazione delle aree e dei servizi in condivisione, si rende necessaria la nomina di un ulteriore rappresentante legale.
Si genera così una pluralità di incarichi dai confini ben delineati: gli amministratori locali rispondono in via esclusiva delle singole palazzine, mentre il gestore centrale amministra unicamente i beni di interesse collettivo.
Estensione del vincolo: dal condominio verticale a quello orizzontale
La genesi di questa architettura normativa risale ai princìpi sanciti dalla Relazione al Codice Civile del 1942. In tale sede, il legislatore superò l’inadeguato concetto ottocentesco di “servitù” per inquadrare i rapporti immobiliari nel più solido sistema della “comunione forzosa”, giustificando una disciplina autonoma per le parti condivise.
Oggi, la giurisprudenza di legittimità ha ampiamente chiarito che tale comunione non si applica esclusivamente ai tradizionali palazzi sviluppati in altezza. La Suprema Corte (Cassazione civile, Sez. II, sent. n. 18344/2015) ha infatti statuito che la nozione di condominio si configura pienamente anche nel cosiddetto “condominio orizzontale“, come nel caso delle villette a schiera o degli edifici adiacenti.
Affinché risulti legittima la nomina degli organi del supercondominio, è sufficiente che i fabbricati, pur non essendo sovrapposti, siano legati da un rapporto di accessorietà necessaria, condividendo strutture portanti o impianti essenziali (rientranti nell’elenco dell’art. 1117 c.c.), quale può essere, ad esempio, un unico piano seminterrato.
Presunzione di condominialità e accordi privati
L’individuazione esatta dei beni rientranti nella competenza del super-amministratore si fonda sul principio della presunzione di condominialità. Gli Ermellini (Cassazione civile, Sez. II, sent. n. 5643/2023) hanno precisato che tale presunzione opera validamente anche per le parti comuni destinate al servizio di edifici limitrofi e strutturalmente autonomi, a condizione che l’area di sedime o le opere…
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Carlo Iacubino
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