La pronuncia prende le mosse da una revoca concreta disposta dall’INPS, da una richiesta di restituzione delle somme già percepite e da una norma che aveva trasformato la durata della residenza in una soglia di ingresso alla protezione sociale.
Quadro essenziale: la Corte UE non riapre automaticamente tutte le pratiche chiuse. Fornisce però al giudice nazionale una regola vincolante di interpretazione: per i beneficiari di protezione internazionale, il requisito decennale del Reddito di cittadinanza entra in conflitto con la parità di trattamento prevista dalla direttiva 2011/95/UE.
Il verdetto in un passaggio netto
La Corte di Lussemburgo ha letto il Reddito di cittadinanza nella sua struttura reale. Il sussidio era un sostegno economico, ma era anche un percorso di inclusione lavorativa e sociale. Questa natura composita lo porta dentro due articoli della direttiva qualifiche: l’articolo 26 sull’accesso all’occupazione e l’articolo 29 sull’assistenza sociale necessaria. Da qui discende la conseguenza più incisiva: chi ha protezione internazionale deve essere trattato come il cittadino nazionale quando accede a questo tipo di misura.
Il punto tecnico è più ampio della singola parola rifugiati, spesso usata nel linguaggio corrente. Il caso riguarda un titolare di protezione sussidiaria, categoria che insieme allo status di rifugiato compone la protezione internazionale nel diritto UE. La distinzione serve a evitare imprecisioni: la tutela affermata dalla Corte opera proprio perché la persona rientra in quel perimetro giuridico.
Il caso KH contro INPS: una revoca, un rimborso, un rinvio a Lussemburgo
La controversia nasce da una vicenda amministrativa precisa. Il ricorrente, indicato negli atti come KH, era arrivato in Italia nel 2011, aveva ottenuto la protezione sussidiaria e risultava residente in modo continuativo dal 2013. Dopo l’erogazione del Reddito di cittadinanza, l’INPS ha eseguito un controllo e con lettera del 13 ottobre 2021 ha ritenuto non soddisfatto il requisito dei dieci anni previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 4/2019.
La decisione amministrativa ha prodotto effetti ulteriori allo stop del beneficio. L’Istituto ha chiesto la restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite e ha negato la prosecuzione del trattamento. KH ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale ordinario di Bergamo, sostenendo che il filtro temporale producesse una discriminazione indiretta. Il giudice italiano ha sospeso il procedimento e ha chiesto alla Corte UE se gli articoli 26 e 29 della direttiva 2011/95 impediscano una regola nazionale che subordina l’accesso a una misura anti-povertà e di inserimento lavorativo a dieci anni di residenza, con gli ultimi due continuativi.
Il rinvio è stato deciso il 15 novembre 2022 ed è arrivato alla Corte il 7 dicembre 2022. La causa è stata poi trattata dalla Grande Sezione, una scelta che segnala la rilevanza sistemica della questione. Dopo l’udienza del 17 giugno 2025 e le conclusioni dell’avvocato generale del 30 ottobre 2025, la sentenza ha consolidato un orientamento che era già emerso nel 2024 sul requisito decennale applicato ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.
Perché il Reddito di cittadinanza rientra nel diritto UE
Il Governo italiano e l’INPS avevano valorizzato la fisionomia non meramente assistenziale del Reddito di cittadinanza. La misura, nella legge istitutiva, era presentata come strumento di politica attiva, sostegno al reddito, contrasto alla povertà e inclusione. Proprio questo argomento viene rovesciato dalla Corte UE: la struttura mista non sottrae il sussidio alla direttiva, lo aggancia a un doppio canale di tutela.
La componente occupazionale comprendeva programmi personalizzati, riqualificazione, completamento degli studi e servizi collegati ai centri per l’impiego. La componente economica integrava il reddito familiare e poteva includere il sostegno per l’affitto, con una durata ordinaria fino a 18 mesi rinnovabili secondo la disciplina dell’epoca. Letta in questi termini, la prestazione serviva a consentire la partecipazione al percorso di inserimento, non solo a trasferire denaro.
La Corte individua qui il baricentro giuridico. Se una misura accompagna l’accesso al lavoro e garantisce un livello minimo di assistenza, il beneficiario di protezione internazionale non può essere collocato in una corsia meno favorevole attraverso una condizione ulteriore che la direttiva non prevede.
La discriminazione indiretta: identica sulla carta, selettiva negli effetti
La norma italiana era formulata in modo uguale per tutti: cittadini italiani, cittadini UE e cittadini di Paesi terzi dovevano dimostrare la residenza in Italia per almeno dieci anni, con gli ultimi due continuativi. L’uguaglianza formale però non chiude la verifica. Nel diritto UE conta anche l’effetto pratico della regola, soprattutto quando un criterio apparentemente neutro pesa in modo sproporzionato su una categoria protetta.
Nel fascicolo emerge un dato che spiega la forza della decisione: tra chi non risultava residente in Italia nel periodo 2010-2020, la quota era indicata allo 0,48% per i cittadini italiani e al 56% per le persone titolari di protezione internazionale. La distanza tra questi due valori rende visibile il problema. Un requisito cronologico uguale per tutti finisce per escludere soprattutto chi, per definizione, ha lasciato il proprio Paese e ha costruito solo dopo il proprio rapporto stabile con l’Italia.
La discriminazione è indiretta proprio per questo. Non c’è bisogno che la norma nomini gli stranieri o che penalizzi soltanto loro. È sufficiente che la regola sia più agevole da soddisfare per i cittadini nazionali e produca un effetto sfavorevole concentrato sui non nazionali.
Il costo amministrativo non salva il requisito decennale
La difesa della soglia temporale passava anche dall’onere economico e organizzativo della misura. L’argomento italiano era lineare: un intervento complesso, fatto di sostegno finanziario e accompagnamento all’inserimento, può essere riservato a persone radicate nella comunità nazionale. La Corte respinge questa impostazione nel suo punto più concreto: il costo della prestazione per l’amministrazione non cambia perché il beneficiario è cittadino italiano o titolare di protezione internazionale.
La motivazione incide sul modo in cui vanno costruiti i requisiti di accesso. L’esigenza di sostenibilità finanziaria non basta, da sola, a introdurre una deroga alla parità di trattamento quando il diritto UE ha già definito le condizioni minime. La Corte aggiunge un tassello decisivo: i diritti riconosciuti dalla direttiva derivano dal riconoscimento della protezione, non dalla durata del permesso o dall’anzianità di residenza nello Stato membro.
Il requisito di radicamento diventa così fragile sul piano europeo. Chiedere a una persona protetta di dimostrare un legame territoriale lungo e pregresso significa subordinare l’integrazione a ciò che la misura dovrebbe favorire. La logica si inceppa perché trasforma il risultato atteso in…
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Junior Cristarella
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