Il Regolamento (Ue) n. 2024/3110 sui “prodotti da costruzione” costituisce una “rivoluzione normativa” nell’ambito della produzione e commercializzazione dei prodotti da costruzione nel Mercato Unico dell’Unione europea determinando importantissimi effetti sulla vita, lo sviluppo e la sopravvivenza stessa delle imprese che devono adeguarsi, sia pure con varie modalità e scadenze, alla ventata di Regolamenti Ue (il n. 2023/988 sulla “Sicurezza generale dei prodotti”, il n. 2023/1230 sulle “macchine” e il nuovo Regolamento sulla cybersicurezza) che in larga parte hanno sostituito le previgenti Direttive europee.
L’“entrata in vigore” e l’“applicabilità” del regolamento 2024/3110
L’“entrata in vigore” del Regolamento sui “prodotti da costruzione” secondo il suo art. 96, primo paragrafo, è già scattata nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (avvenuta il 18/12/2024) e, dunque, il 7/1/2025, ma con effetti che non hanno inciso direttamente sugli “operatori economici”. Infatti, l’effettiva ricaduta a delle nuove disposizioni regolamentari in termini di obblighi e diritti che competono ai suddetti “operatori” – e, quindi, in primo luogo (ma non solo!), ai fabbricanti, agli importatori ed ai distributori – è stato necessario attendere l’8/1/2026.
A partire da quest’ultima datail nuovo Regolamento è, infatti, non soltanto “applicabile in ciascuno degli Stati membri della Ue, ma anche obbligatorio in tutti i suoi elementi”.
Da quando sono applicabili le nuove sanzioni?
A questo riguardo occorre ancora precisare che l’ultimo termine previsto dalla medesima disposizione regolamentare dell’art. 96, al secondo paragrafo, è quello del 8/1/2027, data a partire dalla quale scatta anche l’efficacia del nuovo regime sanzionatorio che gli Stati membri della Ue. devono notificare alla Commissione europea entro l’8 dicembre 2026 e introdurre, a partire dalla prima data qui sopra individuata, nei propri ordinamenti nazionali in modo che le sanzioni da applicare nei casi di non conformità al Regolamento stesso funzionino efficacemente da deterrente contro la sua disapplicazione, quindi, risultino essere “effettive”, “proporzionate” e “dissuasive”.
Gli altri regolamenti europei pure applicabili ai prodotti da costruzione
Sempre sul piano temporale delle nuove scadenze il cui impatto sul settore è pure rilevante – sia pure in modo complementare, limitato a taluni aspetti e relativamente ai prodotti destinati ai “consumatori” – occorre considerare il nuovo e anch’esso “rivoluzionario” Regolamento (Ue) 2023/988 sulla “sicurezza generale dei prodotti” le cui disposizioni sono già applicabili dal 13 dicembre 2024 e il Regolamento (Ue) 2023/1230 sulle “macchine” con effetti per tutti gli “operatori economici” (e, quindi, in primo luogo, per “fabbricanti”, “importatori” e “distributori”) del settore – a decorrere dal 20 gennaio 2027.
Tutti questi Regolamenti disciplinano, infatti, i riflessi sul quadro normativo delle nuove tecnologie, della digitalizzazione e delle nuove minacce informatiche.
Gli “operatori economici”, gli obblighi e le eventuali sanzioni
In tal quadro di nuove tendenze normative e con queste premesse è tempo, dunque, ora di proseguire negli aggiornamenti progressivi e sistematici per dedicare questo “punto di approfondimento” agli aspetti più rilevanti per il settore, affrontando la “rivoluzione normativa” riguardante propriamente il Regolamento (UE) n. 2024/3110 e i suoi principali effetti che si produrranno, fatte salve le numerose ed importanti “disposizioni transitorie” sulle quali si tornerà in seguito, dal 8/1/2026 anche sugli “operatori economici” del settore. Al riguardo, occorre tra l’altro considerare come la cerchia di questi “operatori” risulti ormai essere notevolmente allargata rispetto a quella considerata dal Regolamento (Ue) n. 305/2011 che aveva definito “operatori economici” esclusivamente il “fabbricante”, “l’importatore” il “distributore” e il “mandatario” (v. art. 2, n. 18), ma ad allargare queste cerchia di soggetti era già intervenuta la modifica introdotta dall’art. 4 del Regolamento (Ue) 2019/1020 sulla “vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2042/Ce e i Regolamenti (Ce) n. 765/2008 e (Ue) n. 305/2011” che, a norma del 2° paragrafo dell’art. 44, risulta applicabile già dal 16 luglio 2021. Si tratta infatti di importantissima modifica che è espressamente e specificamente applicabile (anche) ai prodotti da costruzione in quanto “prodotti disciplinati dai Regolamenti(UE) n. 305/2011…” (v. par. 5 dell’art. 4 del Regolamento del 2020) e che, fatti salvi gli obblighi previsti da specifica “normativa di armonizzazione dell’Unione”, (v. titolo del Capo II e par. 1 dell’art. 4 del Regolamento medesimo), fissa nuovi “compiti degli operatori economici” e stabilisce che “un prodotto soggetto alla legislazione di cui … può essere immesso sul mercato solo se esiste un operatore economico stabilito nell’Unione che è responsabile dei compiti di cui al paragrafo 3 relativamente a detto prodotto”.
Gli “operatori economici”, i rispettivi “compiti” e la nuova definizione di “operatore economico”
La disposizione dell’art. 4 del Regolamento (Ue) 2019/1020 che, occorre ribadirlo, è applicabile ai prodotti da costruzione fin dal 16 luglio 2021, richiede di essere completata con la precisazione dei “compiti” di cui è responsabile il suddetto “operatore economico” ma, prima ancora, con la individuazione del suddetto “operatore” che è contenuta nel secondo paragrafo della disposizione medesima. Secondo quest’ultima norma prevista dell’art. 4, par. I del Regolamento (Ue) 2019/1020, infatti, ai fini della disciplina applicabile, “per operatore economico … si intende uno dei seguenti: a) il fabbricante stabilito nell’Unione; b) un importatore, se il fabbricante non è stabilito nell’Unione; c) un rappresentante autorizzato che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo incarica di svolgere i compiti di cui al paragrafo 3 per suo conto; d) un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione con riferimento ai prodotti da esso gestiti qualora nessun altro operatore economico di cui alle lettere a), b) e c), sia stabilito nell’Unione”.
Una volta, dunque, in tal modo individuata la nuova disciplina degli “operatori economici” la cui individuazione, occorre qui evidenziarlo, condiziona l’immissione sul mercato anche dei “prodotti da costruzione”, si devono specificare pure i rispettivi “compiti” che, a norma del 3° paragrafo dell’art. 4 del medesimo Regolamento (Ue) 2019/1020, devono essere svolti da un “operatore economico stabilito nell’Unione” e individuabile secondo la disciplina qui sopra esposta.
Tali “compiti”, fatte salve disposizioni più specifiche previste dai “Regolamenti” di prodotto, sono infatti i seguenti:
“a) se la normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile al prodotto prevede una dichiarazione Ue di conformità o una dichiarazione di prestazione e una documentazione tecnica, verifica che tale dichiarazione Ue di conformità o dichiarazione di prestazione e la…
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