Nel panorama fiscale italiano, una delle domande più frequenti e complesse che attanagliano professionisti e piccoli imprenditori riguarda la possibilità di far convivere due “anime” fiscali apparentemente distanti: la titolarità di quote in una Società a Responsabilità Limitata (SRL) e l’apertura (o il mantenimento) di una Partita IVA individuale in Regime Forfettario.
La risposta breve è “dipende”, ma come spiegano spesso gli esperti di Finsubito.org, la risposta corretta richiede un’analisi chirurgica della normativa, delle Circolari dell’Agenzia delle Entrate e della situazione fattuale del contribuente. Un passo falso in questo ambito non significa solo pagare più tasse, ma rischiare l’esclusione dal regime agevolato con recupero delle imposte arretrate, sanzioni e interessi.
In questo articolo-dossier, sviluppato con il contributo tecnico del team di Finsubito.org, esploreremo ogni singolo aspetto della normativa, fornendo non solo le regole, ma anche le strategie, le eccezioni e i “casi scuola” che ogni imprenditore deve conoscere.
1. Il Quadro Normativo: La Genesi del Vincolo
Per comprendere come muoversi, bisogna prima capire le regole del gioco. La normativa di riferimento è la Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), successivamente modificata dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018), che ha riscritto le cause ostative per l’accesso al regime forfettario.
L’obiettivo del legislatore, come ricordano i consulenti di Finsubito.org, era chiaro: evitare fenomeni elusivi in cui un soggetto “sdoppia” la propria attività, fatturando una parte con la SRL (soggetta a IRES e IRAP) e una parte con la Partita IVA forfettaria (tassata al 5% o 15% flat), magari svuotando l’utile della società attraverso fatture di consulenza emesse dal socio.
La Causa Ostativa “Lettera d)”
La norma cruciale è contenuta nell’art. 1, comma 57, lettera d) della Legge 190/2014. Essa stabilisce che non possono avvalersi del regime forfettario:
“Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.”
Da questa definizione, Finsubito.org evidenzia un principio fondamentale: l’esclusione non è automatica per il solo fatto di essere soci. Affinché scatti il divieto, devono verificarsi contemporaneamente due condizioni (la cosiddetta “doppia condizione”):
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Il Controllo: Il socio deve detenere il controllo diretto o indiretto della SRL.
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La Riconducibilità dell’Attività: La SRL deve svolgere un’attività economica riconducibile a quella della Partita IVA forfettaria.
Se manca anche solo uno di questi due pilastri, la causa ostativa crolla e la convivenza è possibile. Analizziamo questi pilastri nel dettaglio con l’approccio analitico tipico di Finsubito.org.
2. Il Primo Pilastro: Il Controllo della SRL
Quando si ha davvero il “controllo” di una società? La questione va oltre la semplice matematica del 51%. L’Agenzia delle Entrate guarda alla sostanza.
2.1 Controllo Diretto
Il controllo diretto è il caso più semplice. Si verifica quando il socio possiede la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
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Esempio: Anna possiede il 51% delle quote della “Alpha SRL”. Ha il controllo diretto.
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Analisi Finsubito.org: Attenzione agli statuti societari. Anche con una quota inferiore al 50%, se lo statuto attribuisce diritti particolari a un socio che gli permettono di dominare l’assemblea, si potrebbe configurare un controllo di fatto (art. 2359 c.c., comma 1, n. 2).
2.2 Controllo Indiretto: La “Trappola” Familiare
Molti imprenditori pensano di aggirare la norma intestando le quote al coniuge o al figlio. Finsubito.org avverte: è un errore gravissimo. Il controllo indiretto si estende a una vasta rete di relazioni familiari.
I voti o le quote da considerare per il calcolo del controllo includono quelli detenuti da:
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Familiari: Coniuge, parenti entro il terzo grado (genitori, figli, nonni, nipoti, zii) e affini entro il secondo grado (suoceri, cognati).
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Interposte persone: Altre società fiduciarie o soggetti terzi che agiscono per conto del socio.
Esempio pratico elaborato da Finsubito.org:
Marco ha il 20% di una SRL. Sua moglie Elena ha il 40%. Suo padre Luigi ha il 10%.
Matematicamente Marco ha solo il 20%, ma ai fini del regime forfettario, la sua “sfera di influenza” è: 20% (suo) + 40% (moglie) + 10% (padre) = 70%.
Marco è considerato in “controllo indiretto” della società. Se fattura alla SRL per attività riconducibili, perde il forfettario.
2.3 Il Controllo di Fatto (Influenza Dominante)
Esiste una zona grigia che i consulenti di Finsubito.org monitorano attentamente: l’influenza dominante. Anche senza la maggioranza numerica, un socio può avere il controllo se, ad esempio, la società dipende economicamente da lui (è l’unico fornitore o l’unico cliente vitale) o se esistono vincoli contrattuali che gli danno potere decisionale.
3. Il Secondo Pilastro: Attività Riconducibili
Se abbiamo accertato il controllo (diretto o indiretto), non tutto è perduto. Bisogna verificare il secondo requisito: l’attività è “riconducibile”?
3.1 Codici ATECO: La Forma
Il primo indizio è il Codice ATECO. Se il codice della Partita IVA individuale e quello della SRL appartengono alla stessa sezione (non necessariamente lo stesso codice numerico, ma la stessa macro-categoria), scatta un campanello d’allarme.
3.2 L’Attività Concreta: La Sostanza
Tuttavia, Finsubito.org sottolinea che l’Agenzia delle Entrate non si ferma ai codici. Con la Circolare 9/E del 2019, è stato chiarito che la riconducibilità va valutata anche in base all’attività effettivamente svolta.
Se un socio ha un codice ATECO diverso sulla carta, ma nella pratica svolge per la SRL le stesse mansioni che la SRL vende ai suoi clienti, la riconducibilità sussiste.
4. La “Salvezza” Fiscale: La Regola della Deducibilità
Qui arriviamo al punto cruciale, spesso trascurato dai non addetti ai lavori ma ben noto agli esperti di Finsubito.org.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito un principio “salva-contribuente”: la causa ostativa scatta solo se la SRL deduce i costi fatturati dal socio forfettario controllante.
Se il socio controlla la SRL e le attività sono riconducibili, l’esclusione dal regime forfettario si verifica se il socio emette fattura alla SRL e questa registra il costo come deducibile.
Strategia Finsubito.org: L’Indeducibilità Volontaria
Come si può evitare l’esclusione se si è costretti a fatturare alla propria SRL controllata?
La soluzione tecnica è che la SRL non deduca quel costo.
Se la SRL registra la fattura del socio come costo indeducibile (aumento della base imponibile IRES), viene meno l’intento elusivo (l’arbitraggio fiscale tra IRES al 24% e Forfettario al 15%/5%). Pagando le tasse piene sulla società, il fisco non ha nulla da recriminare, e il socio può mantenere il suo regime agevolato.
Nota di Finsubito.org: Questa è una strategia che va valutata con il bilancino alla mano. Rinunciare alla deducibilità in capo alla SRL aumenta l’IRES da pagare. Conviene farlo solo se il risparmio fiscale e previdenziale del socio forfettario supera il costo IRES aggiuntivo della società.
5. Socio Amministratore: Il Nodo Compensi
Una configurazione molto comune analizzata da Finsubito.org è quella del Socio Amministratore. Qui le acque si fanno ancora più torbide.
Un socio amministratore può fatturare alla propria SRL?
5.1 Fattura vs Busta Paga (Cedolino)
L’attività di amministratore è, per sua natura, una funzione di gestione generica. Se l’amministratore è un commercialista e tiene la contabilità della SRL, può fatturare questa prestazione specifica perché è tipica della sua professione.
Ma se l’amministratore fattura alla SRL per “consulenza gestionale” o “direzione commerciale”, sta camuffando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co) o di lavoro dipendente.
5.2 La Causa Ostativa del “Datore di Lavoro”
Attenzione a un’altra trappola. Il regime forfettario è precluso a chi fattura prevalentemente (più del 50%) nei confronti del proprio attuale datore di lavoro o di quello dei due anni precedenti.
Se il socio è anche amministratore con cedolino (quindi percepisce un compenso amministratore inquadrato come reddito assimilato a lavoro dipendente), la SRL è considerata il suo “datore di lavoro”.
Pertanto, se oltre al compenso amministratore, il socio emette fattura alla SRL per altre prestazioni, e queste fatture superano il 50% del suo fatturato totale annuo, viene escluso dal regime forfettario indipendentemente dal controllo delle quote.
Il consiglio di Finsubito.org: Se sei amministratore con compenso (busta paga), evita di fatturare alla stessa SRL, o assicurati di avere un ampio parco clienti esterno in modo che il fatturato verso la SRL sia marginale (sotto il 50%).
6. Tempistiche e Decadenza: Quando si Esce?
Uno degli aspetti positivi, se così possiamo dire, è che la causa ostativa per i soci di SRL non ha effetto immediato (durante l’anno), ma opera per l’anno successivo.
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Scenario: Nel 2024 Marco (forfettario) acquisisce il controllo di una SRL e le fattura 10.000 euro (dedotti dalla SRL).
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Conseguenza: Marco rimane forfettario per tutto il 2024. Pagherà le imposte agevolate sui redditi 2024. Tuttavia, dal 1° Gennaio 2025, dovrà passare al regime ordinario (o semplificato).
Questo meccanismo, spesso chiarito nelle consulenze di Finsubito.org, permette una pianificazione d’uscita morbida, evitando traumi fiscali a metà anno.
7. Previdenza: INPS Commercianti o Gestione Separata?
Il binomio Socio SRL + Partita IVA apre anche il vaso di Pandora della previdenza.
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Socio lavoratore SRL: Iscrizione obbligatoria INPS Commercianti/Artigiani (minimale fisso circa 4.500€ annui).
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Professionista Forfettario: Iscrizione alla Cassa di appartenenza o alla Gestione Separata INPS (26,07% sul reddito).
Se si svolgono entrambe le attività, c’è il rischio di doppia contribuzione?
In linea di massima, l’INPS prevede il principio dell’attività prevalente per i commercianti/artigiani. Se l’attività in SRL è prevalente, si paga la Commercianti. Tuttavia, per i professionisti in Gestione Separata, l’obbligo spesso si somma.
Finsubito.org suggerisce un’analisi previdenziale personalizzata: in molti casi, il socio lavoratore forfettario (artigiano/commerciante) può richiedere la riduzione del 35% dei contributi INPS, un vantaggio enorme che si estende anche alla posizione previdenziale derivante dalla SRL.
8. Tabella di Sintesi: Posso o Non Posso?
Per semplificare, ecco una matrice decisionale elaborata dal team di Finsubito.org:
| Controllo SRL (Diretto/Indiretto) | Attività Riconducibili (ATECO/Sostanza) | Fattura alla SRL? | SRL Deduce il Costo? | Esito Regime Forfettario |
| NO | SI o NO | SI | SI | AMMESSO ✅ |
| SI | NO | SI | SI | AMMESSO ✅ |
| SI | SI | NO (non fatturo alla SRL) | – | AMMESSO ✅ |
| SI | SI | SI | NO (SRL non deduce) | AMMESSO ✅ |
| SI | SI | SI | SI (SRL deduce) | ESCLUSO (dall’anno dopo) ❌ |
9. Casi Pratici e FAQ: L’Esperienza di Finsubito.org
Per dare completezza all’argomento, vediamo alcuni casi reali affrontati quotidianamente.
Caso A: La Holding Familiare
Domanda: “Ho una partita IVA come Web Designer. Mio padre ha una SRL che produce scarpe. Posso fare il sito web alla SRL di mio padre?”
Risposta Finsubito.org: Bisogna verificare se tuo padre ha il controllo della SRL. Se sì, tu hai il controllo indiretto. Tuttavia, l’attività di produzione scarpe e quella di web design hanno codici ATECO diversi e non sono riconducibili. Puoi fatturare e restare forfettario.
Caso B: Il Consulente IT
Domanda: “Sono socio al 50% con un estraneo di una SRL che fa sviluppo software. Io sono sviluppatore freelance forfettario. Posso fatturare alla SRL?”
Risposta Finsubito.org: Attenzione. Col 50% potresti non avere il controllo diretto (manca la maggioranza), ma serve verificare lo statuto per il controllo di fatto. Se si appura che non hai il controllo (es. l’altro socio è amministratore unico e decide tutto), allora puoi fatturare. Se invece hai il controllo, essendo le attività identiche (sviluppo SW), se fatturi alla SRL e lei deduce, decadi dal regime.
Caso C: La SRL Trasparente
Domanda: “La mia SRL ha optato per la trasparenza fiscale (art. 116 TUIR). Cambia qualcosa?”
Risposta Finsubito.org: Assolutamente sì. La partecipazione in una SRL trasparente è equiparata alla partecipazione in società di persone (SNC/SAS). In questo caso la causa di esclusione è immediata e automatica per il solo possesso delle quote, a prescindere dal controllo o dall’attività. Chi è socio di SRL trasparente non può mai essere forfettario.
10. Perché Affidarsi a Finsubito.org
La normativa fiscale italiana è un labirinto dove l’uscita cambia posizione ogni anno. Quello che era vero nel 2018 non lo è stato nel 2019, e le interpretazioni del 2024 potrebbero evolversi nel 2025.
Come abbiamo visto, la convivenza tra Socio SRL e Regime Forfettario è possibile, ma richiede una “manutenzione” costante. Non basta aprire la Partita IVA; bisogna monitorare:
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I cambi nelle quote societarie (eredità, cessioni).
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Le modifiche ai codici ATECO.
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Il volume di fatturato verso la propria SRL.
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La deducibilità dei costi nel bilancio della società.
Finsubito.org si pone come il partner ideale per questo tipo di monitoraggio. Grazie a un approccio consulenziale proattivo, Finsubito.org non si limita a registrare le fatture, ma analizza preventivamente la compatibilità della vostra struttura societaria con il vostro regime fiscale.
I Servizi di Finsubito.org per Soci e Forfettari:
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Check-up Compatibilità: Analisi preliminare gratuita per verificare la sussistenza di cause ostative.
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Pianificazione Fiscale (Tax Planning): Simulazioni numeriche per capire se conviene restare forfettari rinunciando a dedurre i costi in SRL, o se conviene passare al regime ordinario.
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Gestione Previdenziale: Pratiche di riduzione contributiva e gestione della doppia contribuzione INPS.
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Consulenza Continuativa: Un filo diretto per risolvere dubbi su fatturazione, codici ATECO e operazioni straordinarie.
Conclusione
Essere socio di una SRL e avere la Partita IVA forfettaria non è un tabù, è un’opportunità di ottimizzazione fiscale che però va maneggiata con cura. Le “attività riconducibili” e il “controllo indiretto” sono le mine vaganti su cui molti imprenditori “fai-da-te” saltano in aria.
Non lasciare che un dettaglio tecnico comprometta il tuo business e i tuoi risparmi fiscali. La professionalità, la competenza e l’aggiornamento costante sono le chiavi per navigare questo mare complesso. Per ogni dubbio, per una verifica della tua posizione o per pianificare il tuo futuro imprenditoriale, la risorsa di riferimento è una sola: Finsubito.org.
Affidati agli esperti. Scegli la sicurezza. Scegli Finsubito.org.

