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NASpI, ecco come non perdere la disoccupazione se fai lavori occasionali: limiti di reddito e condizioni da rispettare


Ecco le soglie di reddito da rispettare per mantenere il sussidio di disoccupazione

Marco attualmente percepisce l’indennità di disoccupazione NASpI e ha la possibilità di svolgere un lavoro temporaneo di tipo occasionale. Vorrebbe sapere quali regole deve rispettare per continuare a ricevere la NASpI senza incorrere in problematiche. In particolare, necessita di informazioni inerenti ai limiti di reddito da rispettare per mantenere il diritto all’indennità e alla presenza di eventuali obblighi di comunicazione dell’attività all’INPS.

Preliminarmente, è utile chiarire che la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal D. Lgs. 22/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali], che viene erogata su domanda dell’interessato. Si tratta di un istituto, sotto forma di sussidio, a favore dei soggetti che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria, a compensazione del mancato guadagno degli stessi in modo proporzionale al loro reddito da lavoro precedentemente percepito. La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi: apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Ritornando al quesito di partenza, si fa presente che il percettore dell’indennità, in base a quanto indicato D. Lgs. 22/2015, può intraprendere una nuova attività di lavoro autonomo a condizione che siano rispettati determinati limiti di reddito. Nella specie, si distinguono dei casi di compatibilità in base alla tipologia di attività lavorativa svolta e da cui insorgono una serie di adempimenti, ai quali bisogna prestare la massima attenzione per non incorrere nell’eventuale decadenza dal beneficio.

Ai fini della compatibilità dei redditi cumulati, sono state indicate dall’Istituto previdenziale INPS le soglie di reddito da rispettare (cfr. n. 1414 del 9 aprile 2024). Nella specie, alla luce delle modifiche apportate dal D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 – relativamente all’ammontare del reddito escluso da imposizione fiscale (c.d. no tax area) previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente – l’INPS ha così riepilogato i limiti reddituali:

  • limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato: è pari a 8.500 euro per il 2024;
  • limite di reddito annuo da lavoro autonomo: è pari a 5.500 euro per il 2024.
L’Inps, ancora, ricorda che le prestazioni di lavoro occasionale sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione Naspi nel limite di 5.000 euro e che, in tale ipotesi, il percettore delle predette indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all’Istituto circa il reddito annuo presunto.

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In definitiva, l’attività autonoma occasionale svolta da Marco è compatibile con la NASpI, ma richiede attenzione alle procedure e al monitoraggio dei redditi per evitare decurtazioni significative o la perdita dell’indennità. Le condizioni da rispettare sono le seguenti:

  1. I compensi derivanti non devono superare i 5.500 euro annui lordi (valore per il 2024). Questo limite è fondamentale per preservare lo stato di disoccupazione, condizione necessaria per continuare a beneficiare della NASpI.
  2. Lavvio dell’attività autonoma deve essere comunicato all’INPS entro 30 giorni mediante l’apposito modulo NASpI-Com, nel quale è necessario indicare i redditi presunti derivanti da tale attività.
Si ricorda infine che l’attuale normativa, nel disciplinare le condizioni e i presupposti della NASpI, contempla anche un incentivo all’autoimprenditorialità, prevedendo che il lavoratore avente diritto alla prestazione può richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o, ancora, per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Al percettore della NASpI viene, infatti, riconosciuta la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento spettante e non ancora erogato. Più nel dettaglio, l’indennità viene corrisposta in un’unica soluzione nei seguenti casi:

  • per l’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di un’impresa individuale;
  • per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa (art. 2511 c.c.), nella quale il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.


Occorre tenere ben presente, tuttavia, che l’erogazione anticipata della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all’assegno per il nucleo familiare.





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