La nota regionale prot.n. 562430 del 14/11/2024
sabato 16 novembre 2024
Con riferimento alla comunicazione di ammissione al CFSMG 2024-2027, giusta nota prot.n. 562430 del 14/11/2024, si rappresenta quanto segue.
Con la succitata nota regionale è stata trasmessa comunicazione di ammissione ai medici vincitori del concorso CFSMG 2024-2027, significando che “il C.T.S. ha approvato la proposta di differire l’inizio del corso per i medici che si trovano, alla data di comunicazione di ammissione, nelle seguenti situazioni di incompatibilità:
• rapporto di dipendenza con SSN o aziende private;
• specializzandi;
• titolarità di incarichi convenzionali.
Per tali medici, il corso verrà avviato in data 01/03/2025, a condizione che abbiano risolto le proprie situazioni di incompatibilità.
In particolare, i medici aventi un rapporto di dipendenza in atto dovranno, per poter partecipare al corso:
1. collocarsi in aspettativa non retribuita;
2. presentare le dimissioni, nel rispetto del termine di preavviso contrattualmente previsto.
A tal riguardo gli aspiranti in questione, prima dell’inizio del corso, dovranno attestare di aver risolto l’incompatibilità attraverso una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, accompagnata dal documento di riconoscimento in corso di validità.
Con riferimento agli specializzandi, Il C.T.S. ha ritenuto di poter differire l’inizio del corso alla data del 01/03/2025, fermo restando che all’avvio del predetto corso, gli stessi dovranno aver risolto
l’incompatibilità. Essi dovranno attestare di aver risolto l’incompatibilità attraverso una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, accompagnata dal documento di riconoscimento in corso di validità.
Per quanto concerne i medici titolari di incarichi convenzionali alla data di comunicazione di ammissione, va rappresentato che gli stessi, ai sensi della normativa vigente, risultano incompatibili. Pertanto, per tali medici, il C.T.S. ha ritenuto di poter differire l’inizio del corso al 01/03/2025. Resta inteso che la partecipazione al corso rimane subordinata all’emanazione, entro la data del 01/03/2025, di un decreto ministeriale di autorizzazione in deroga. In mancanza del suddetto D.M., i medici in questione, per poter partecipare al corso, dovranno rinunciare ai predetti incarichi convenzionali, allegando dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, accompagnata dal documento di riconoscimento in corso di validità”.
Ora, la valutazione del C.T.S. in ordine al tema degli incarichi convenzionali si è resa necessaria in considerazione del fatto che l’avvio del corso triennio 2024-2027 (a differenza di quanto avvenuto per i trienni precedenti) precederà, presumibilmente, l’eventuale emanazione di un decreto ministeriale che autorizzi in deroga la frequentazione del corso stesso per i medici in questione.
Nella medesima nota è stato altresì richiesto agli ammessi di comunicare la propria accettazione o meno, esplicitando di evidenziare la propria posizione, in ordine alle possibili situazioni di incompatibilità nattualmente presenti, ai sensi della normativa vigente.
Tanto premesso, va evidenziato che, per quanto attiene la titolarità di incarico convenzionale, l’art 9 del decreto legge n. 135 del 14/12/2018, conv. con modificazioni dalla L. n. 12/2019, stabilisce che:
“Fino al 31 dicembre 2024, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all’accordo collettivo nazionale nell’ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all’inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Resta fermo, per l’assegnazione degli incarichi per l’emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell’attestato d’idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall’articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall’eventuale incarico assegnato.
Per i trienni precedenti, il Ministero della Salute ha consentito, con vari decreti, la possibilità di mantenere gli incarichi convenzionali di cui all’ACN di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell’ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell’iscrizione.
Da ultimo, infatti, con il D.M. 28 dicembre 2023, veniva stabilito, per il triennio 2023-2026, che “(…) limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2023-2026, è consentito mantenere gli incarichi convenzionali di cui all’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell’ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell’iscrizione, in deroga alle disposizioni del cui all’art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, citato in premessa. Le ore di attività svolte dai suddetti medici sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e successive modifiche”.
Ora, la suddetta disposizione, come può leggersi nella parte motiva del medesimo decreto, si è evidentemente resa necessaria in considerazione del fatto che “le disposizioni di cui all’art.9 del decreto legge n. 135 del 2018 hanno carattere del tutto speciale e pertanto non possono essere interpretate in senso estensivo anche per coloro che sono già titolari degli incarichi previsti dall’accordo collettivo nazionale della medicina generale e che pertanto, in virtù del richiamato art.11 del decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, sono tenuti a rinunciare ai predetti incarichi ovvero all’iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale.”
evidentemente resa necessaria in considerazione del fatto che “le disposizioni di cui all’art.9 del decreto legge n. 135 del 2018 hanno carattere del tutto speciale e pertanto non possono essere interpretate in senso estensivo anche per coloro che sono già titolari degli incarichi previsti dall’accordo collettivo nazionale della medicina generale e che pertanto, in virtù del richiamato art.11 del decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, sono tenuti a rinunciare ai predetti incarichi ovvero all’iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale.”
Nondimeno preme rilevare che, atteso l’espresso riferimento, da parte del citato D.M., all’art. 9 del decreto legge n. 135 del 2018 (disciplinante la figura dei medici cd. temporanei) e considerato pertanto l’ambito di applicazione della suddetta disposizione, si rappresenta che l’incompatibilità derivante dalla pregressa titolarità di incarico convenzionale cui si fa riferimento nella nota regionale prot. n. 562430 del 14/11/2024 (da risolversi con eventuale deroga ministeriale) riguardi esclusivamente i medici già titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato.
Peraltro, se per quest’ultima categoria di medici la norma transitoria n. 8 dell’ACN 2022 (sostanzialmente riprodotta dalla norma transitoria n. 2 dell’ACN 2024) stabilisce che “le clausole negoziali introdotte in forza dell’art. 9 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e dell’articolo 12 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, restano valide per gli incarichi conferiti entro il termine previsto dalle disposizioni di legge”, viceversa, per quanto concerne i medici da inserirsi nelle graduatorie aziendali di cui all’art. 19 co. 6 dell’ACN, viene fatto solo un generico riferimento all’iscrizione al corso di formazione in medicina generale (lett. c), senza vincolo ad alcuno che rimandi ai termini (e alle proroghe) derivanti dalle disposizioni legislative statali.
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