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Transizione 4.0 per i beni in comodato d’uso: nuovi chiarimenti dell’Agenzia


Un bene in comodato può essere considerato nuovo ai fini del credito di imposta Transizione 4.0? I chiarimenti con la risposta n. 221/2024 dell’Agenzia delle Entrate

In data 12 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.221/2024, ha chiarito se è possibile beneficiare del credito di imposta per l’acquisto di un bene in comodato d’uso nell’ambito del Piano Transizione 4.0.

Il Piano Transizione 4.0 è una misura introdotta dall’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della Legge n.178/2020. Essa riconosce un credito di imposta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che investano in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nel territorio dello Stato, a partire dal 16 novembre 2020.

Il caso dei beni in comodato d’uso presenta alcune particolarità, legate in particolare alla possibilità di considerare il macchinario come nuovo in sede di successivo acquisto.

Transizione 4.0: no ad incentivi per il bene in comodato

L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che, per beneficiare del credito di imposta istituito dal Piano Transizione 4.0, è necessario che il bene strumentale acquisito sia nuovo, così come stabilito dall’articolo 1, comma 1053 della Legge n.178/2020.

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Lo spunto per il chiarimento arriva in risposta al quesito posto dall’istante, il quale chiede se un macchinario concesso in comodato d’uso da un’altra società e poi acquistato possa essere considerato “nuovo”.

L’istante specifica che il macchinario è stato originariamente acquistato da un’altra società al solo scopo di concederlo in comodato d’uso all’istante a partire dal 2021, consentendogli di avviare un’attività che altrimenti avrebbe subito notevoli ritardi.

Inoltre, come sottolineato nell’istanza di interpello, i vari componenti del macchinario sono stati acquistati dalla società comodante, stoccati all’interno delle sedi delle società facenti parte del gruppo e solo successivamente, nel 2021, si è proceduto all’assemblaggio della macchina presso la sede dell’impresa, che l’ha utilizzata in base al contratto di comodato concluso precedentemente.

Dopo due anni, nel 2023, il macchinario è stato acquistato dall’istante.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso specifico il macchinario non può essere considerato come “nuovo” al momento dell’acquisto da parte dell’istante. Una soluzione che diverge da quella trattata nella risposta n. 63 del 2022, poiché in quel caso il bene strumentale era idoneo all’attribuzione del credito di imposta in quanto soggetto ad un comodato di breve durata e:

“stipulato nell’ambito di un più vasto accordo transattivo mirante a comporre controversie sorte tra le parti su precedenti forniture.”

Di conseguenza, in questo caso, l’Agenzia delle entrate ha stabilito che la società istante non potrà fruire del credito d’imposta Transizione 4.0.

Transizione 4.0: quando il comodato d’uso non può essere considerato come periodo di prova per fini agevolativi

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate segnano una netta differenza con quanto stabilito dalla risposta n. 63/2022, con la quale invece il comodato d’uso è stato assimilato a “periodo di prova”, permettendo quindi all’azienda che aveva acquisito il macchinario di beneficiare del credito di imposta previsto dal Piano Transizione 4.0.

Nel caso preso in esame dalla risposta n. 63/2022, l’AdE ha ritenuto che l’utilizzo in comodato d’uso del bene oggetto di investimento, senza soluzione di continuità, non influisca sul requisito della novità, in quanto:

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“nel particolare contesto contrattuale descritto nell’istanza, infatti, il periodo del comodato può essere assimilato, ai fini agevolativi, ad una sorta di periodo di prova, ad esito del quale il comodante può far scattare l’opzione di acquisto, senza che si verifichi alcuna interruzione nell’utilizzo da parte del comodante/acquirente e senza che vi sia alcun cambiamento del soggetto utilizzatore del bene.”

Inoltre, l’AdE specifica che nel contratto di comodato d’uso stipulato tra le parti è prevista un’opzione di acquisto che il comodante poteva far scattare.

Al contrario, nel caso della risposta n. 221/2024 è stato stabilito che il bene strumentale non è considerabile come nuovo in quanto:

  • il macchinario è stato concesso in uso (gratuito) all’istante per due anni, tramite il contratto di comodato stipulato nel 2021 e poi acquistato dall’istante nel 2023;
  • il contratto di comodato è stato stipulato perché, altrimenti, l’istante non avrebbe potuto avviare l’attività, che costituisce la sua attività principale;
  • il contratto di comodato non prevede alcuna opzione di acquisto del bene strumentale, ma solo una data (31 dicembre 2023) entro la quale esso sarà acquistato da parte dell’istante.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la risposta n. 221/2024 e la risposta n. 63/2022 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate e allegate di seguito.

Risposta n. 221/2024 dell’Agenzia delle Entrate
Scarica qui la risposta n. 221/2024 dell’Agenzia delle Entrate
Risposta n. 63/2022 dell’Agenzia delle Entrate
Scarica qui la risposta n. 63/2022 dell’Agenzia delle Entrate



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