Il tema delle “forniture a piè d’opera” nel calcolo del limite del 30% del SAL (Stato di Avanzamento Lavori), essenziale per accedere alle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura previste dal Superbonus, ha recentemente sollevato dubbi interpretativi.
La questione, posta al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ha trovato una risposta chiarificatrice che coinvolge aspetti normativi e fiscali fondamentali.
Ma come vanno considerate le forniture a piè d’opera ai fini del SAL? Possono davvero essere incluse nel calcolo della soglia minima per accedere ai benefici fiscali?
Scopriamolo.
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L’interrogazione parlamentare: i dubbi sollevati sulle forniture a piè d’opera
La questione relativa alla contabilizzazione delle forniture a piè d’opera ai fini del calcolo del SAL nel Superbonus è stata sollevata attraverso un’interrogazione parlamentare presentata dagli Onorevoli Emiliano Fenu e Agostino Santillo alla Commissione Finanze.
I deputati hanno evidenziato un vuoto interpretativo nella normativa fiscale legata al Superbonus, in particolare riguardo alla definizione di stato di avanzamento lavori, chiedendo al MEF di chiarire se le forniture regolarmente fatturate e pagate, ma non ancora utilizzate in cantiere, potessero concorrere al raggiungimento della soglia del 30% prevista dall’articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020.
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Nell’interrogazione è stato richiamato il decreto ministeriale n. 49 del 2018, che definisce il SAL come un documento contabile in cui si riassumono tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dall’inizio dell’appalto fino al momento di emissione, sottolineando che tale documento è funzionale al pagamento di rate di acconto. Tuttavia, gli interroganti hanno rilevato che, in assenza di una definizione esplicita del SAL nella normativa agevolativa del Superbonus, sussiste incertezza sull’inclusione delle forniture a piè d’opera nel computo delle spese utili al raggiungimento della soglia minima di avanzamento.
Questa incertezza ha spinto i deputati a chiedere un chiarimento definitivo, sollecitando il MEF a fornire indicazioni precise sia sulla possibilità di conteggiare tali forniture sia sulla loro corretta imputazione ai fini del SAL, per garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni legate alle agevolazioni fiscali.
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La risposta del MEF
Il MEF ha chiarito che nel calcolo del SAL, ai fini della cessione del credito o dello sconto in fattura per il Superbonus, devono essere considerate esclusivamente le lavorazioni e le prestazioni effettivamente eseguite in cantiere. Questa posizione si basa su una lettura integrata delle norme vigenti, tra cui l’articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, e le definizioni tecniche previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 2018, ora confluite nel decreto legislativo n. 36 del 2023.
Secondo il MEF, le forniture a piè d’opera, anche se regolarmente fatturate, pagate e consegnate in cantiere, non possono essere conteggiate autonomamente ai fini del raggiungimento della soglia del 30%, a meno che non siano effettivamente utilizzate o integrate nei lavori svolti.
Questo principio è confermato anche dal Decreto Asseverazioni del 6 agosto 2020, che specifica che il tecnico asseveratore può certificare lo stato di avanzamento dei lavori solo per interventi realizzati e verificabili.
Inoltre, il MEF ha richiamato il principio contabile della corrispondenza tra le registrazioni contabili e le lavorazioni effettivamente eseguite, evidenziando che eventuali eccezioni, come quelle previste dal decreto-legge n. 50/2022 per la revisione prezzi negli appalti pubblici, non sono applicabili al Superbonus.
Pertanto, il SAL deve includere unicamente lavori completati e accertati in cantiere, escludendo le sole forniture non ancora utilizzate.
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Questo chiarimento sottolinea la centralità del ruolo del direttore dei lavori nella redazione del SAL, che deve garantire una corretta contabilizzazione e verificare che ogni avanzamento riportato corrisponda alla realtà fisica dell’opera.
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