La riapertura del concordato preventivo biennale lascia fuori i forfettari, per i quali il decreto legge n. 167/2024 non concede la possibilità di adesione entro il 12 dicembre
La fase due del concordato preventivo biennale lascia fuori i forfettari.
La riapertura dei termini fino al 12 dicembre è a perimetro stretto e riguarderà esclusivamente le partite IVA che applicano gli ISA.
A confermarlo è il testo del decreto legge n. 167 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 novembre.
Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità fiscali e del lavoro è possibile iscriversi gratuitamente al canale YouTube di Informazione Fiscale:
Iscriviti al nostro canale
Forfettari senza seconda chance: no all’adesione al concordato entro il 12 dicembre
Il motivo non è chiaro ma, probabilmente, sono stati i dati sulle percentuali di adesione (non ancora diffusi in via ufficiale) ad aver indirizzato la scelta del Ministero dell’Economia di riaprire solo in parte i termini per il concordato preventivo biennale.
La fase due che consentirà di aderire al patto con il Fisco entro il 12 dicembre, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa, sarà rivolta esclusivamente alle partite IVA che applicano gli ISA. Un aspetto già emerso dal comunicato stampa diramato a margine del Consiglio dei Ministri del 12 novembre e che trova ora conferma nel testo del decreto legge n. 167, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 novembre.
L’articolo 1 specifica infatti che la nuova finestra si applicherà esclusivamente ai fini del “concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13”, ossia i soggetti sottoposti agli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Lo stop ai forfettari è quindi certo e le partite IVA che beneficiano del regime della flat tax non potranno cambiare idea e scegliere di aderire al concordato entro la nuova scadenza del 12 dicembre.
Un aspetto che appare però controverso, anche considerando che la riapertura è stata definita dal Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, come:
“un’importante prova di ascolto da parte del Governo, che dopo un confronto con le categorie e i professionisti ha deciso di allargare ulteriormente la possibilità di aderire a una misura apprezzata e conveniente per tutti: Stato e cittadini”.
La richiesta dei professionisti di prorogare i termini di adesione al concordato era però onnicomprensiva, non solo per i soggetti ISA ma per l’intera platea di partite IVA beneficiarie del concordato preventivo biennale. Una necessità avvertita in maniera unanime, considerando le numerose modifiche apportate allo strumento, nonché i chiarimenti tardivi dell’Agenzia delle Entrate, che hanno reso complicata la fase di comprensione di pro e contro dell’adesione.
- Decreto legge n. 167 del 14 novembre 2024
- Il testo del decreto legge contenente la riapertura dei termini per l’adesione al concordato preventivo biennale
Riapertura del concordato a perimetro stretto, dallo stop ai forfettari alla dichiarazione presentata nei termini
Dalla norma che, seppur tardivamente, consente di rivalutare pro e contro del concordato, si evince che alla base della scelta del Governo vi è per lo più la necessità di puntare a massimizzare il dato delle adesioni e conseguentemente gli incassi per lo Stato.
La fase 2 del patto con il Fisco non lascia fuori solo i forfettari, per i quali il concordato preventivo risulta più vantaggioso considerando l’avvio sperimentale per una sola annualità e, quindi, l’assenza di elementi di rischio in relazione all’imprevedibilità dell’andamento dell’attività nel periodo d’imposta 2025.
I soggetti ISA potranno esercitare l’opzione per il biennio 2024-2025 solo a patto di aver regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre. Inoltre, la dichiarazione integrativa per l’adesione al concordato non potrà contenere un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.
Una dichiarazione integrativa quindi solo a favore di Erario, nella quale dalla lettura della norma si evince che oltre a poter “flaggare” la casella per l’accettazione del reddito proposto dal Fisco sarà possibile variare in aumento i redditi già indicati, o ridurre il valore dei crediti spettanti.
Resta inoltre esclusa, ed è il caso di specificarlo, una revoca dell’adesione già effettuata entro il 31 ottobre. Il concordato preventivo biennale resta una strada senza via d’uscita.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link