Andrea Giovanardi, tributarista e membro della delegazione trattante del Veneto, aiuta a comprendere quali sono i sette punti contestati della legge sull’autonomia differenziata e come potrebbero essere corretti
1 La Consulta boccia la possibilità di trasferire intere materie, come si risolve?
La posizione del Veneto, da sempre, è che l’articolo 116, comma 3, della Costituzione (quello da cui discende la riforma) precluda il trasferimento di interi ambiti materiali, è possibile il trasferimento di singole funzioni. Secondo i tecnici della Regione questo era un concetto già assodato e desumibile dalla Calderoli, ma la Corte ha ritenuto che così non sia. Andrà quindi riscritta la norma, specificando che oggetto della devoluzione possono essere competenze specificamente individuate, il tutto a condizione che la Regione dimostri di essere in grado di gestire in modo più efficiente le sue nuove prerogative. Anche qui, il Veneto, sostengono i tecnici, ha sempre dato per scontato che, per ottenere di più, occorrerà dimostrare nel negoziato che vi sono le condizioni per ritenere che la Regione saprà far meglio dello stato. (Le risposte sono state elaborate con l’aiuto di Andrea Giovanardi, tributarista e membro della delegazione trattante del Veneto).
2 La Consulta pone il vincolo nella determinazione dei Lep di «idonei criteri direttivi», come si declina?
Occorre riscrivere la norma di delega facendo venir meno la carenza giustamente stigmatizzata dalla Corte.
3 Nella sentenza si cassa la scelta di usare i Dpcm per aggiornare i Lep, cosa si userà?
La legge Calderoli prevede che l’aggiornamento dei Lep avvenga mediante Dpcm. La norma andrà quindi necessariamente modificata, evidentemente estendendo il meccanismo della legge di delega/decreto legislativo anche alle periodiche modifiche da apportare ai Lep.
4 In attesa dei Lep si faceva ricorso ai Dpcm ma anche qui arriva la bocciatura della Corte, ora come si fa?
Si trattava di una norma transitoria che, evidentemente, non poteva stare in piedi una volta che la Corte ha ritenuto che il Dpcm non sia strumento idoneo per intervenire sulla determinazione dei Lep.
5 Bocciatura anche per il decreto interministeriale che modificherebbe le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Con che strumento si modificheranno ora le aliquote?
Il punto non è ancora chiaro, gli esperti attendono di leggere la sentenza depositata. Sembra che la Corte ritenga che vi sia un problema di fonti, nel senso che, per intervenire sulle modifiche delle aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibile al territorio, dovrebbero essere necessari una legge o un atto avente forza di legge. Potrebbe anche essere però che la decisione si fondi sull’assunto che la copertura degli scostamenti della spesa rispetto alle risorse derivanti dalle compartecipazioni non induca all’efficienza, potendo le Regioni sempre contare sull’intervento dello Stato a copertura dei disavanzi. Andrà letta la sentenza, ma per il momento si deve registrare che è venuto meno uno dei meccanismi più critici dell’intera legge Calderoli, quello secondo il quale la compartecipazione dovrebbe essere continuamente rideterminata per far fronte alle spese, coprendo i deficit e non consentendo alle Regioni di trattenere le eccedenze delle entrate rispetto ai costi sostenuti: c’è la speranza quindi che vi sia la possibilità di prevedere che almeno i risparmi derivanti dalla maggiore efficienza regionale possano essere acquisiti dalla Regione.
6 La Corte prevede la doverosità e non la facoltatività nel contributo alla finanza pubblica delle Regioni autonome, dove va specificato»?
Si deve riscrivere la norma, da cui, pare, poteva già desumersi l’obbligatorietà del concorso agli equilibri di finanza pubblica anche da parte delle Regioni ad Autonomia differenziata.
7 L’ultimo punto cassato sotto il profilo della costituzionalità dalla Consulta è quello che fa riferimento alle Regioni e alle Province a statuto speciale. Nella legge Calderoli dovranno essere escluse, è corretto?
Sì, perché l’articolo 116, comma 3, della Costituzione si riferisce esclusivamente alle Regioni a statuto ordinario, non a quelle già a statuto speciale.
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